Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2715 del 05/02/2018
Civile Sent. Sez. L Num. 2715 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: LORITO MATILDE
SENTENZA
sul ricorso 10374-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
2017
in atti;
– ricorrente –
4316
contro
CALAFATO SANTO, RANDSTAD ITALIA S.P.A. (già SELECT
S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO);
Data pubblicazione: 05/02/2018
-
intimati
–
avverso la sentenza n. 827/2012 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 12/09/2012 R.G.N.
1775/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
cessata materia del contendere;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale
Avvocato GAETANO GRANOZZI.
udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE
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FATTO E DIRITTO
per la cassazione di tale decisione ricorre la società sulla base di plurimi
motivi;
il Calafato è rimasto intimato;
è stato depositato verbale di transazione sottoscritto innanzi alla Corte
d’Appello di Palermo in data 21/6/2013, da entrambe le parti;
dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua,
generale e novativo, non avendo null’altro reciprocamente a pretendere,
che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del
contendere nel presente giudizio di cassazione;
in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del
presente giudizio vanno compensate fra le parti;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa fra le parti
le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2017.
Con sentenza depositata il 12/9/2012 la Corte d’appello di Palermo
confermava la pronuncia di primo grado con la quale era stata
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y i’ntercorrenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra Santo
Cala- fato e la s.p.a. Poste Italiane in relazione ai contratti di lavoro in
somministrazione a tempo determinato gtipulati nel periodo 4/227/6/2005;