Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2715 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. I, 04/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 04/02/2021), n.2715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17909/2019 proposto da:

J.W., elettivamente domiciliato in Roma Via Luigi Boccherini 3

-sc 2 presso lo studio dell’avvocato De Angelis Federico che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Spacchetti Paolo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3002/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da J.W., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal suo paese d’origine per la paura determinata dai fratelli della ragazza con la quale aveva avuto una relazione i quali, poichè non approvavano la medesima, lo avevano cominciato a perseguitare e in un’occasione, armati di bastoni, lo avevano aggredito causandogli lesioni per le quali era stato ricoverato tre mesi in ospedale. Riferiva inoltre di non poter contare sulla protezione dell’Autorità per la condizione precaria del sistema giudiziario del paese di provenienza, sconvolto da un clima conflittuale e dall’endemica violazione dei diritti umani. A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto la narrazione non credibile, perchè generica, pertanto, non ha riconosciuto al ricorrente nessuna delle protezioni richieste, neppure la protezione sussidiaria declinata sotto l’ipotesi di cui atta del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), perchè in Pakistan non sussiste, ad avviso della Corte d’appello, sulla base delle fonti consultate, una situazione di violenza indiscriminata, dovuta a un conflitto armato interno o internazionale. Ad avviso della medesima Corte il ricorrente non aveva allegato alcuna situazione di vulnerabilità.

Avverso la sentenza della medesima Corte d’Appello il ricorrente propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte. Considerato che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (1) sotto un primo profilo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento alla reale situazione del Pakistan e alla reale capacità del predetto Paese di offrire adeguata protezione ai propri cittadini; (2) sotto un secondo profilo, per violazione di norme di diritto in relazione al riconoscimento della protezione Internazionate, con particolare riferimento alla valutazione di credibilità; (3) sotto un terzo profilo, per violazione di norme di diritto in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14); (4) sotto un quarto profilo, per violazione di norme di diritto in relazione al riconoscimento della protezione umanitaria.

In via preliminare il ricorso è improcedibile, perchè il provvedimento impugnato è sprovvisto dell’attestazione di conformità all’originale, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 (cfr. Cass. n. 656/80 per il giudizio d’appello).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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