Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27149 del 04/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27149 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 12366-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Direttore Centrale e legale rappresentante pro
tempore in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione
dei Crediti Inps (SCCI) SpA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO
SGROI, LELIO MARITATO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
VISCIONE VALERIA,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 56 – 4° Piano – Int. 8, presso lo studio dell’avvocato BONACCIO
GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO
RUGGIERO, giusta procura in calce al controricorso;

– controlicorrente avverso la sentenza n. 371/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
6.4.2011, depositata il 13/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Matano (per delega avv. Antonino
Sgroi) che ha chiesto raccoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 04/12/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO MATERA
che si riporta alla relazione scritta.

Fatto e diritto

la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:
” La Corte di appello di Milano respingeva l’appello dell’INPS avverso la
decisione di primo grado che, pronunziando sull’opposizione proposta da Valeria
Viscione avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento della
complessiva somma di € 10.550, 44 a titolo di contributi omessi e relative somme
aggiuntive dovute alla gestione commercianti per il periodo 1998 /2003, aveva
dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’importo di € 1367,98 e
ritenuto,quanto alle ulteriori somme,la tardività della iscrizione a ruolo dei
contributi dovuti dal 1999 al 2003 sia della prima e seconda rata del 2004. Il
giudice di appello richiamato l’art. 25 d. lgs n. 46 del 1999 e le successive norme
che ne avevano spostato via via la data di entrata in vigore fino al 1.1.2004,
osservava che i contributi dovuti dalla Viscione per il periodo 1999 /2003 erano
stati addebitati, a differenza di quanto sostenuto dall’ente, secondo il quale si
trattava di contributi omessi, solo a seguito di accertamento ispettivo conclusosi
nel febbraio 2004 ; rispetto a tali contributi era quindi pienamente operativo il
termine decadenziale previsto dall’art. 25 cit. con la conseguenza che l’iscrizione a
ruolo, avvenuta nel settembre 2006 anziché entro il 31 dicembre 2005 risultava
tardiva . Quanto alla prima e seconda rata dell’anno 2004, rilevava la Corte
territoriale, che anche a voler ammettere che la diffida di pagamento richiamata
dall’INPS, configurava “nuovo accertamento” , con conseguente decorso di un”
nuovo” termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo, comunque l’istituto non
aveva offerto la prova della recezione di tale diffida da parte della Viscione e del
conseguente slittamento della data di iscrizione . Inadeguate a tal fine risultavano
sia la documentazione prodotta sia la deposizione del teste Ferrini .
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS deducendo , ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione
dell’art. 36 comma 6 d. 1gs n. 46 del 1999 come sostituito dall’art. 78 L.n. 388 del
2
Ric. 2012 n. 12366 sez. ML – ud. 27-09-2013

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato

2000, dall’art. 38 1 n. 289 e dell’art. 4 L. n. 350 del 2003, dell’art. 38 comma 3 d.l. n.
78 del 2010 conv. con modif. in L. n. 122 del 2010..
In particolare ha sostenuto che in base all’art. 38 d.l. n. 78 del 2010 secondo il
quale ” Le disposizioni contenute nell’art. 25 del decreto legislativo 26.2.1999 n.
46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso fra il 1.1.2010 e il
31.12.2012, ai contributi non versati e agli accertamento notificati successivamente

intervenuta il 6.4.2011 -la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenere la
decadenza dell’Ente sulla base dell’art. 25 cit. . La parte intimata ha depositato
controricorso.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento alla disciplina di cui all’art.
38 d.l. n. 78 del 2010 invocata dall’istituto previdenziale, hanno affermato il
seguente principio “In tema di riscossione mediante ruolo dei contributi
previdenziali, il termine di decadenza entro il quale devono essere iscritti a
ruolo i contributi e i premi dovuti in base agli accertamenti degli uffici, previsto
dall’art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (31 dicembre
dell’anno successivo alla data di notifica dell’accertamento) – applicabile, ai
sensi dell’art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli accertamenti
notificati dopo il 10 gennaio 2001 -, deve intendersi prorogato “ope legis”
dall’art. 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha differito
l’applicabilità del citato art. 25 agli accertamenti notificati successivamente al
10 gennaio 2003, senza soluzione di continuità.” ( Cass. n. 1987 del 2012)
Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale principio in quanto ha
affermato la decadenza dall’iscrizione a ruolo di contributi richiesti sulla base
di accertamento successivo al gennaio 2003, il Collegio , riunito in camera di
consiglio valuterà se il ricorso sia manifestamente fondato .”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia .
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc.
civ. , per la definizione camerale. .Conseguentemente il ricorso va accolto e la
sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa
composizione.
P.Q.M.
3
Ric. 2012 n. 12366 sez. ML – ud. 27-09-2013

al 1 gennaio 2004 , dall’Ente creditore ” – essendo la decisione impugnata

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione

Roma, 27 settembre 2013

Il Presidente

1/t4A(44/1-‘

(1

Il Funzionar Giudi
Papie-~P RICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

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2

Il Funzionario Giudiziario

Dott. Giovanni Mammone

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