Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27148 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10919/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.N.M., AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A., in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Prof. Leonardo Perrone e dall’Avv. Prof. Giuseppe Marini ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via G.

Mercalli, n. 11, in virtù di procura speciale ad litem autenticata

per atto del notaio C.C. in data (OMISSIS) (Rep. n.

(OMISSIS));

– controricorrente –

e nei confronti di:

REGIONE CAMPANIA:

– litisconsorte –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 151/32/2010, depositata il 17/09/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per la ricorrente;

udito l’Avv. Leonardo Perrone per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della Campania indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, è stato riconosciuto alla A.N.M., Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., esercente attività di trasporto pubblico di linea in ambito urbano ed extra urbano, il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per l’anno 2004, in ragione della ritenuta erronea inclusione nell’imponibile dei contributi ricevuti, ai sensi del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23, convertito in L. 27 febbraio 2004, n. 47, a copertura delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

2. La contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, e art. 11-bis, in relazione al D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23, convertito in L. 27 febbraio 2004, n. 47, per avere la C.T.R. ritenuto che i contributi erariali erogati ai sensi di quest’ultima disposizione non siano soggetti a Irap, poichè correlati “per legge” a componenti negativi di costo non deducibili.

Rileva che la norma richiamata non dispone espressamente l’esenzione dall’Irap del contributo da essa previsto, nè afferma la sussistenza di una correlazione specifica e univoca tra il contributo medesimo e gli aumenti salariali, bensì si limita a indicare la finalità e la destinazione del contributo, rimandando a un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione delle procedure e delle modalità della erogazione.

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione su punti rilevanti e decisivi della causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici a quibus accolto l’appello della contribuente sulla sola base delle previsioni normative, senza verificare l’effettiva sussistenza di un nesso specifico tra contributi erogati e costi indeducibili e in particolare (senza verificare) che: a) il contributo fosse stato determinato esattamente in misura pari ai maggiori costi di personale sostenuti dall’azienda nell’esercizio; b) il contributo di cui trattasi corrispondesse a una specifica voce di pari misura del passivo del bilancio di esercizio.

5. E’ fondato il primo motivo di ricorso.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di IRAP, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, ha fornito un’interpretazione autentica del disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b)), nel senso che i contributi erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono inclusi nella relativa base imponibile anche ove non lo siano in quella delle imposte dirette, salvo che la loro esclusione sia prevista espressamente dalla legge istitutiva dei singoli contributi (v. e pluribus Cas., Sez. 5, n. 15571 del 2016; Sez. U, n. 21749 del 14/10/2009, Rv. 610029).

Non sfuggirà che il principio richiamato dalla sentenza impugnata – e ivi evidenziato tra virgolette nel primo paragrafo di pag. 3 – richiama anch’esso detta norma interpretativa ma la interpola, aggiungendo ai casi in cui il contributo può ritenersi escluso dalla base imponibile anche quello nel quale questo venga per legge correlato “a componenti negativi non ammessi in deduzione”.

Tale ampliamento dei casi di esclusione dall’imposta non trova però alcun fondamento nella norma interpretativa, la quale infatti così dispone testualmente: “la disposizione contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale”.

Nel caso in esame nessuna disposizione della legge istitutiva del contributo di che trattasi ne prevede l’esclusione dalla base imponibile Irap. E’ bensì vero che, come affermato nella sentenza impugnata, è ricavabile dal testo di tale legge istitutiva una diretta correlazione tra contributo e maggiori costi sostenuti per il rinnovo contrattuale del personale dipendente (componenti negativi non ammessi in deduzione a fini Irap), ma alla luce del chiaro dato testuale della citata norma interpretativa (L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3) rimane tuttavia dirimente, in senso ostativo alla tesi della contribuente, il fatto che non sia comunque espressamente previsto che il contributo pubblico così determinato debba essere escluso dalla base imponibile ai fini Irap.

6. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, restando assorbito l’esame del secondo motivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Si compensano le spese dell’intero giudizio valutata la complessa evoluzione normativa intervenuta in materia.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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