Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27148 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 23/10/2019), n.27148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15457-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3511/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 3511/24/2017, depositata il 23.11.2017 non notificata, la CTR della Puglia – sezione staccata di Lecce rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di P.C. avverso la sentenza della CTP di Lecce, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento di revisione del classamento.

L’Agenzia del Territorio, all’esito del procedimento di verifica delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto – valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335 – aveva notificato all’intestatario catastale indicato in epigrafe la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’intimata resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, avendo la sentenza impugnata erroneamente omesso di disporre la sospensione del processo, in considerazione della pendenza di altro giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari ubicate nelle microzone 1 e 2 del territorio comunale di Lecce, per le quali era stato rilevato lo scostamento significativo.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lamentando l’erroneità della decisione impugnata laddove ha ritenuto l’avviso di classamento privo d’idonea motivazione, avendo dato l’atto conto delle ragioni che hanno giustificato, nello specifico, il riclassamento effettuato.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), assumendo che la CTR avrebbe omesso di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune, così consentendo la revisione massiva dei classamenti degli immobili ivi ubicati; sarebbe dunque incorsa in errore di diritto la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del soddisfacimento dell’obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento impugnati, aveva ritenuto necessario che l’atto dovesse pur sempre tener conto dei fattori edilizio – posizionali propri dell’unità immobiliare oggetto di accertamento.

4. Il secondo ed il terzo motivo, che pongono la medesima questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali c.d. anomale, vanno esaminati congiuntamente.

4.1. Orbene, così come hanno chiarito le sezioni unite (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, p. 11), quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (…), trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento (…).

4.2. In particolare quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato (…) e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali” (comma 335). Per il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2, comma 1, la microzona è una porzione del territorio comunale, spesso coincidente con l’intero Comune, che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane; in ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti. Questo insieme di disposizioni ribadisce e presuppone che il singolo classamento debba avvenire mediante l’utilizzo e la modifica del reticolo di microzone, avente portata generale in ambito comunale. Si tratta di atti amministrativi, non dissimili da altri di valenza urbanistica e di natura pianificatoria o programmatoria per la P.A., essendo volti a risolvere specifici problemi tecnico-estimativi posti in astratto dall’ordinamento fiscale e destinati ad operare nei confronti di una generalità indeterminata di destinatari, individuabili solo ex post.

4.3. Sul punto la Corte delle Leggi, nel convalidare la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, (C. Cost., primo dicembre 2017, n. 249), afferma che la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 non presenta profili d’irragionevolezza. La decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale. Può quindi ritenersi non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di un’accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo (p.7.2). Peraltro la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3).

4.4. I requisiti primi dell’atto di accertamento, laddove esso tragga impulso da una “verifica per microzone” secondo la previsione del comma 335, sono dunque costituiti dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio di cui al successivo comma 339, dalla richiesta del Comune dalla quale il potere di rettifica ha tratto impulso e dai dati essenziali del procedimento estimativo delineato dal ridetto comma 335 e dalle citate fonti normative integrative (valore medio di mercato della singola microzona, valore catastale medio delle medesima microzona e rapporto tra i due valori; valore medio di mercato dell’insieme delle microzone comunali, valore catastale medio dell’insieme delle microzone comunali e relativo rapporto tra i due valori; scostamento tra i due valori di rapporto; cfr., per una parziale disamina, Cass., sez. 5, 19 ottobre 2016, n. 21176). 4.5. Il tenore dell’atto impugnato, per come riassunto nella sentenza d’appello ed indicato nei suoi tratti essenziali nello stesso ricorso, non risponde affatto proprio a quei requisiti primi e indefettibili sopra indicati.

Nella specie mancano proprio quei dati primigeni ed essenziali del peculiare procedimento valutativo delineato dal comma 335 e dalle fonti normative integrative, apprestandosi da parte del fisco un compendio motivazionale affidato a formule stereotipate e di stile, se non meramente riproduttive di precetti normativi. Il che dà luogo a una motivazione sostanzialmente figurativa e praticamente apparente, che, nel caso specifico, non può nemmeno essere etero-integrata con riferimento ad elementi resi comunque disponibili ovvero conoscibili (L. 7 agosto 1990, n. 241, art., 3, comma 3), attesa la laconicità della presupposta determinazione direttoriale del 28 novembre 2010 (G.U., n. 286 del 07/12/2010; v. legge finanziaria 2008, art. 1, comma 361). Il vizio motivazionale dell’atto impugnato è, dunque, genetico e di per se stesso di gravità tale da invalidarlo nella sua interezza.

4.6. Quanto sopra, essendo addirittura l’atto impugnato carente dei requisiti primari, consente di pervenire alla medesima conclusione di rigetto del ricorso erariale cui questa Corte è giunta in analoghe controversie relative alla revisione del classamento delle unità immobiliari ubicate nelle microzone 1 e 2 del Comune di Lecce (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. nn. 16629 e 16631, depositate il 25 giugno 2018; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 17408, 17409, 17410, 17411, 17412 e 17413, depositate il 3 luglio 2018; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 17203, 17204, 17205, 17206, 17207 e 17221, depositate il 2 luglio 2018); ciò senza che occorra approfondire la diversa prospettiva ermeneutica ivi seguita, cui ha fatto riferimento la stessa sentenza impugnata, secondo diverse pronunce di questa Corte (v. Cass., sez. 6-5, ord. 3 marzo 2018, n. 17413; conf. Cass. sez. 5, 29 settembre 2017, n. 22900; Cass. sez. 6-5, 9 marzo 2015, n. 4712), sulla necessità di riscontri estimativi individualizzanti quando si procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare: riscontri, questi ultimi, ovviamente e pacificamente mancanti nell’atto impugnato.

5. La questione, posta con il primo motivo – riguardante l’asserita pregiudizialità del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato sull’appello avverso la sentenza del giudice amministrativo, che ha annullato i presupposti atti amministrativi generali (T.a.r. Puglia, sez. Lecce, 11 luglio 2013, n. 1621) – è logicamente e giuridicamente irrilevante, attesa l’invalidità del nuovo classamento per irrimediabile vizio genetico di motivazione.

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione di parte intimata.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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