Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27148 del 04/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27148 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 12363-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MASSA ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA AMANTEA,
STABILE DANTE, giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controticorrente avverso la sentenza n. 34/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO
dell’11.1.2012, depositata il 07/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Dante Stabile che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO MATERA
che si riporta alla relazione scritta.

Data pubblicazione: 04/12/2013

Fatto e diritto
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:
“Con sentenza in data 11 gennaio / 7 febbraio 2012, la Corte di appello di Salerno,
in parziale riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato

conseguimento del beneficio di cui all’art. 13 comma 8°, L. n. 257 del 1992, ha
dichiarato il diritto della suddetta alla rivalutazione ai fmi pensionistici ai sensi
dell’art. 13 L. n. 257 del 1992, del periodo contributivo dal 1966 al 1985 con
conseguente ricostituzione della posizione contributiva . Il giudice di appello ha
escluso l’applicabilità nei confronti dell’appellante del regime decadenziale di cui
all’art. 47 d.l. n. 269 /2003 in base al rilievo che il disposto dell’art. 3, comma 132
della L. n. 350 /2003 fa salve le disposizioni precedenti per i lavoratori che al
2.10.2003 avevano maturato o avrebbero maturato per effetto della rivalutazione
dei periodi contributivi il diritto a pensione ; la lavoratrice,infatti. pacificamente
era pensionata alla data dell’ottobre 2001. In ordine poi alla necessità della
preventiva presentazione della domanda amministrativa ai fini della proponibilità
della domanda giudiziale ha osservato che tale obbligo era stato introdotto solo
con l’art. 47 , co 5 d. 1. n. 269 /2003 per coloro che non erano già pensionati . La
Massa non era quindi tenuta obbligatoriamente alla presentazione di una specifica
domanda . In concreto ha rilevato che comunque siffatta domanda era stata”
materialmente” presentata all’INAIL. Quanto alla decadenza ex art. 47 L. n. 638
/1970 la Corte territoriale ha ritenuto che, poiché la domanda di rivalutazione era
intesa alla rideterminazione di un trattamento previdenziale già attribuito , la stessa
era sottratta al regime decadenziale delineato dalla norma surrichiamata, in
conformità del principio affermato da ultimo dalle sezioni unite di questa Corte,
con la sentenza n. 12720 del 2009 che ha ribadito che tale regime non si applica
in caso di domanda giudiziale intesa all’adeguamento di una prestazione già
riconosciuta . In ordine alla prova della esposizione qualificata a polveri di
amianto il giudice di appello ha richiamato precedente decisione, passata in
giudicato, che aveva accertato la sussistenza di tali condizioni nel complesso
aziendale nel quale la lavoratrice aveva prestato la propria attività, la
documentazione dalla stessa prodotta attestante lo svolgimento di attività
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Ric. 2012 n. 12363 sez. ML – ud. 27-09-2013

improponibile la domanda giudiziale della ricorrente Anna Maria Massa intesa al

lavorativa nello stabilimento in questione dal 1966 al 1985 , gli esiti della
consulenza d’ufficio, nonché i dati epidemiologici in ordine alla percentuale di
incidenza di patologie tumorali e respiratorie nei lavoratori che avevano prestato
la propria attività nello stabilimento Marzotto .
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS deducendo con
articolato motivo„ ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. , la

proc. civ. . Ha censurato la decisione per avere escluso la necessità di preventiva
proposizione della domanda amministrativa nonché l’assoggettamento al regime
decadenziale ex art. 47. cit La intimata ha depositato controricorso
Questa Corte muovendo dalla premessa che nel sistema assicurativo-previdenziale
la posizioni assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una
situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, può spiegare effetti
molteplici (anche successivamente alla data del pensionamento) e può costituire
oggetto di autonomo accertamento e che tali caratteri sono enunciabili rispetto ad
un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui riconoscimento
richiede un’apposita domanda amministrativa ha precisato che “La
rideterminazione della pensione a seguito dell’eventuale giustificato sopravvenuto
mutamento – anche se con effetti retroattivi – della posizione contributiva è un
fatto consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come
correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea.
Appare quindi doversi ritenere – anche nel quadro della distinzione operata da
Cass. S.U. n. 12720/2009 – l’applicabilità della decadenza ex art. 47 anche nel caso
di domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione
all’amianto presentata da soggetto già pensionato. Peraltro l’art. 47 contiene la
previsione generica di “controversie in materia di trattamenti pensionistici”, nel cui
ambito sono riconducibili anche tutte le controversie relative alla posizione
contributiva. Nello stesso senso, peraltro, si è già pronunciata questa Corte in
fattispecie identiche (Cass. n. 12685/2008; conf. Cass. n. 7138/2011 e 8926/2011;
cfr. anche Cass. n. 15521/2008 riguardo al diritto al riscatto degli anni di laurea, a
nulla rilevando ai fini in esame il rilievo della possibilità di riproporre la domanda
di riscatto con riferimento alla posizione contributiva e all’età maturatesi nel
frattempo). Nè appare decisivo il rilievo del controricorrente che la L. n. 350 del
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Ric. 2012 n. 12363 sez. MI – ud. 27-09-2013

violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L n. 533 del 1973 e dell’art. 443 cod.

2003, art. 3, comma 132, contente una disciplina transitoria circa l’applicabilità di
innovazioni introdotte in materia di rilevanza dell’esposizione ultradecennale
all’amíanto,rechi dizione “lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2
ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27
marzo 1992, n. 257, art. 13, comrna 8, (…)”, e che tale espressione sia stata
interpretata nel senso che è fatta salva la posizione dei soggetti che per effetto della

interpretazione infatti deriva non dal solo tenore letterale della disposizione, ma
anche dal rilievo che essa era l’unica idonea ad attribuire un senso concretamente
operativo e ragionevole alla disposizione stessa (cfr. Cass. 15008/05), e non incide
in termini generali sul quadro delle qualificazioni in materia di posizioni
contributive.
È opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di
proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di
riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze
lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005). Si ritiene infine che le
argomentazioni di cui alla memoria del ricorrente, correlate alla imprescrittibilità
del diritto a pensione, non siano effettivamente concludenti, in quanto tale
particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla
costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente
costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al
riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto sembra non
potersi dubitare, stante i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla
legislazione in materia.” ( Cass. ord. n. 1629 del 2012).
Non essendosi la Corte territoriale attenuta ai principi soprarichiamati il Collegio,
riunito in camera di consiglio, valuterà se il ricorso dell’INPS non sia
manifestamente fondato.”
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia in
ordine alla improponibilità della domanda e che le stesse non sono intaccate dalla
memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. .

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Ric. 2012 n. 12363 sez. ML – ud. 27-09-2013

maggiorazione contributiva abbiano maturato il diritto alla pensione. Tale

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc.
civ. , per la definizione camerale. .Conseguentemente il ricorso va accolto e non
essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto della
originaria domanda .. Il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del
ricorso di primo grado della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata giustifica

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito,
rigetta la originaria domanda. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Roma, 27 settembre 2013

Il Presidente
Dott. Giovanni Mammone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

E11111. 2013

la integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

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