Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27147 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21124/2010 R.G. proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli

Scipioni, 268/A, presso lo studio dell’Avv. Valerio Cioni del Foro

di Roma che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Luigi P.

Murciano del Foro di Pisa, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana,

sezione staccata di Livorno, n. 45/14/2009, depositata il

29/05/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avv. Valerio Cioni per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

Zeno Immacolata, la quale ha concluso per l’inammissibilità e, in

subordine, per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.V. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della C.T.R. della Toscana, sezione staccata di Livorno, depositata in data 29/5/2009, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità, per tardiva proposizione, del suo ricorso avverso il provvedimento di diniego del rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 1998 al 2003.

L’Agenzia delle entrate ha depositato c.d. atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7.

Sostiene che l’omessa indicazione di dati ed elementi obbligatori nell’atto impositivo, quali l’indicazione dell’autorità cui ricorrere e del relativo termine, comportavano la rimessione in termini del contribuente e che nessun pregio può di contro attribuirsi al rilievo contenuto nella sentenza impugnata secondo cui “il termine e i modi di proposizione dell’impugnativa – pur assenti – potevano essere fatti propri con un minimo di diligenza”.

3. La censura è fondata.

Secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, cui questo collegio intende dare continuità, in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell’atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, segue (non la nullità dell’atto, in mancanza di espressa previsione in tal senso, ma) la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione (v. ex multis, Cass., Sez. 5, n. 20634 del 30/07/2008, Rv. 604725).

La C.T.R. ha accertato in fatto che nell’atto impugnato non era indicata l’autorità a cui ricorrere nè il relativo termine, ma solo la anodina previsione secondo cui “avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla giurisdizione tributaria nei termini e secondo le modalità del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”: previsione che non è possibile ritenere equipollente alle indicazioni previste dall’art. 19, medesimo D.Lgs. e che è con ogni evidenza lontana dagli obiettivi della norma, ispirata a un principio immanente nell’ordinamento di effettività della tutela del cittadino nei confronti degli atti della p.a., principio di cui sono espressione anche la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2 e L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4.

I giudici a quibus non hanno dunque fatto corretta applicazione della norma come sopra interpretata, avendo escluso nel caso di specie che alla detta omissione potesse conseguire la mancata decorrenza del termine per impugnare. Ciò peraltro sulla base del rilievo secondo cui l’atto conteneva comunque non meglio specificati “elementi idonei a rendere edotti sulla sua ricorribilità alla giustizia tributaria” e che comunque i termini e i modi di tale impugnativa, pur non indicati nell’atto, “potevano essere fatti propri con un minimo di diligenza”: rilievo che, a ben vedere, per la sua genericità, finisce con il privare di ogni significato pratico la previsione.

4. Il secondo motivo va invece dichiarato inammissibile.

Con esso invero si sollecita una pronuncia di merito sulla legittimità del provvedimento di diniego di rimborso: pronuncia non consentita in quanto richiedente accertamenti di fatto che non possono allo stato in alcun modo ritenersi già pacificamente acquisiti al giudizio poichè estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice a quo, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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