Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27147 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 16/12/2011), n.27147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6934-2008 proposto da:

L.M., B.T., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TIGRE’ 37, presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI

FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

DAMIANI GIACOMO, VINCENZI ANTONIO, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

sul ricorso 6935-2008 proposto da:

AZIENDA POSTA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIGRE’ 37, presso lo studio

dell’avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VINCENZI ANTONIO, DAMIANI GIACOMO, giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 236/2006 della Commissione tributaria

regionale sezione distaccata di PARMA, depositata il 08/02/2007, e la

sentenza n. 237/2006 della Commissione tributaria regionale sezione

distaccata di PARMA, depositata il 08/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per i ricorrenti dei ricorsi, l’Avvocato Vincenzi Antonio, che

ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;

udito per i ricorrenti dei ricorsi, l’Avvocato Spina Maria Luisa, che

ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Azienda Posta s.r.l. ricorreva avverso gli avvisi di accertamento per Irpeg ed Ilor relativi all’anno d’imposta 1995 e 1996, emessi per fittizi acquisti di vino a seguito di due processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza redatti a seguito di verifica presso due distinte ditte tornitrici. La società sosteneva la carenza di motivazione degli atti impositivi e l’effettività degli acquisti contestati.

La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li rigettava.

Contro tale decisione la contribuente proponeva appello ribadendo le proprie deduzioni.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello.

Avverso tale ultima sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

B.T. e la di lui coniuge L.M., soci con una quota rispettivamente del 90% e del 10% della soc. Azienda Posta s.r.l, ricorrevano avverso due avvisi di accertamento Irpef per il relativo reddito da partecipazione, relativamente agli anni 1995 e 1996, emessi a loro carico a seguito dell’accertamento alla società di cui sopra stante la ristretta base sociale familiare.

La C.T.P., riuniti i ricorsi li rigettava; a sua volta la C.T.R. rigettava il conseguente appello proposto dai due contribuenti.

Contro tale ultima sentenza i due soci ricorrono per cassazione, depositando anche successiva memoria ex ari 372 c.p.c., chiedendo preliminarmente la riunione con il ricorso proposto dalla società Azienda Posta s.r.l.. L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi proposti dalla società e dai soci, come richiesto dai ricorrenti, stante l’intima connessione oggettiva ed il rapporto di pregiudizialità esistente.

Ne consegue la riunione del ricorso n. 6935/08 a quello n. 6934/08.

Per evidenti motivi logico-giuridici, vanno esaminati prioritariamente i motivi contenuti nel ricorso proposto dalla società.

2. Con il primo, il terzo ed il quarto motivo la ricorrente società denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, cioè l’esistenza delle operazioni commerciali contestate, per avere la C.T.R. rispettivamente ritenuta provata la tesi dell’ufficio senza un accurato esame degli elementi di prova da essa offerti; per avere ritenuto irrilevante l’avvenuto trasporto del vino fatturato e quindi effettivamente compravenduto;

per avere ritenuto che essa società, in quanto operatore qualificato, avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’inesistenza e del forte sottodimensionamento delle due ditte fornitrici, contattate invece attraverso intermediari.

2.1 Le censure possono essere esaminate congiuntamente trattando profili diversi di un’unica tematica. Le stesse sono inammissibili.

2.2 Invero deve rilevarsi che, come costantemente affermato da questa Corte il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la relativa norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 4891/2000; n 2446/2000).

Si rileva inoltre che (Cass. n., 15952 del 2007) il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari sia a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito che a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

2.3 Nel caso di specie il giudice a quo, giudice del fatto, ha compiuto una completa e motivata analisi del materiale istruttorio prodotto dalle parti. In particolare ha affermato che la prova dell’inesistenza della fornitura derivava, con riferimento alla ditta fornitrice Vinicola San Mauro, da quanto accertato dalla Guardia di finanza, e cioè la non disponibilità da parte della ditta stessa del prodotto per non averlo in magazzino, nè averlo preventivamente acquistato. Ed ancora che, per quanto riguardava gli acquisti effettuati dalla Vinicola San Giacomo, la prova derivava dal controllo effettuato dai Carabinieri del Nas, dallo stesso infatti risultava che i serbatoi che dovevano contenere prodotti vinosi per 40.000 quintali erano in realtà vuoti.

Sul fondamento della motivata analisi di tali elementi il giudice d’appello ha poi esaminato gli elementi indicati dalla contribuente e, con motivazione logica e congrua, li ha ritenuti irrilevanti in quanto o non supportati dalla prova dell’iscrizione nei libri contabili degli avvenuti pagamenti delle prestazioni indicate o non pertinenti con il procedimento. Logica e congrua deve pertanto ritenersi la motivazione con la quale il giudice dell’appello non ha dato rilevanza alcuna alle dichiarazioni di terzi allegate dalla contribuente, sia quelle degli autotrasportatori (sul fatto che il mezzo di trasporto utilizzato per effettuare la fornitura contestata non fosse quello risultato già demolito ma altro), sia quella degli intermediari, in quanto entrambe non sostenute. Altrettanto è a dirsi in ordine alla ritenuta irrilevanza dell’archiviazione disposta dal Gip nel relativo processo penale, fondata principalmente sul mezzo che avrebbe effettuato il trasporto del prodotto.

3. Con il secondo motivo la società contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e pone il seguente quesito: “Vero che gli artt. 115 e 116 c.p.c. vanno interpretati nel senso per cui il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti, procedendo ad una valutazione delle stesse secondo il prudente apprezzamento e senza possibilità di pretermetterne la valenza istruttoria, con la conseguenza che è nulla la sentenza che non faccia applicazione di detti criteri”.

3.1 La censura è inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Il quesito così come posto, infatti, appare privo dei requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata: ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da un quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, non fa alcun riferimento alla fattispecie concreta ma si limita a riportare e ripetere i principi di diritto di cui alle norme invocate, così che un’eventuale risposta affermativa non consentirebbe affatto di dare soluzione alla concreta fattispecie portata all’esame di questa Corte (Cass. Sez. un., n. 26020 del 2008).

Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso come proposto dalla società contribuente.

4. Va ora esaminato l’unico motivo del ricorso proposto dai due soci della Azienda Posta s.r.l. con il quale eccepiscono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73 (T.U.I.R.) e art. 2729 c.c. e pongono il seguente quesito: “se nelle società di capitali a ristretta base azionaria, tale situazione è di per sè sufficiente a fondare il convincimento della distribuzione tra i soci di eventuali utili extracontabili, costituendo ciò presunzione grave, precisa e concordante”.

4.1 Al quesito posto può rispondersi richiamando i principi già enucleati da questa Corte che ha affermato (ex plurimis: Cass. n. 18640 del 2009; conformi n. 13338 del 2009; n. 9519 del 2009; n. 1924 del 2008; n. 20851 del 2005) che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi”.

Nel caso di specie è pacifica la ristretta base societaria (formata da due soli soci legati da vincolo di coniugio), e viene rigettato – per quanto sopra esposto – il ricorso per cassazione proposto dalla società avverso l’accertamento a carico della stessa in ordine ai ricavi non contabilizzati. Il motivo va pertanto rigettato.

5. Per quanto fin qui esposto i ricorsi come riuniti vengono rigettatati.

Le spese vengono regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione del procedimento n. 6935/08 a quello n. 6934/08; rigetta i ricorsi così riuniti e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese di giudizio che liquida in Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA