Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27147 del 04/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27147 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 29462-2011 proposto da:
BELLAVISTA LETIZIA M I J .TZ70C46G273B, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO
GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– COlIttatiCOITC1Ite –

avverso la sentenza n. 312/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
24.2.2011, depositata il 19/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO MATERA
che si riporta alla relazione scritta.

Data pubblicazione: 04/12/2013

Fatto e diritto
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:
” La Corte di appello di Palermo„ pronunziando sull’impugnazione proposta da
Patrizia Bellavista , confermava la decisione di primo grado che aveva respinto la

13 L. n. 118 del 1971. Osservavano i giudici di appello che le censure
dell’appellante alla consulenza d’ufficio di primo grado condivisa dal primo giudice
si erano rivelate inconsistenti e che l’intero complesso patologico aveva ricevuto
adeguata ed esaustiva ponderazione in sede di indagine peritale . In particolare
rilevava che il calcolo a scalare effettuato dall’ausiliare — il quale aveva
correttamente ritenuto assorbiti nella accertata patologia neurologica gli esiti della
craniectomia parietale per exeresi di due mengiomi- non offriva apprezzabili
spunti critici apparendo adeguatamente valutata la portata invalidante delle
patologie diagnosticate
Per la cassazione della decisione propone ricorso Patrizia Bellavista sulla base di un
unico motivo con il quale deduce la violazione dell’art. 1 L. n. 18 del 1980 che
impone per l’invalidità civile il ricorso al sistema tabellare e, quindi, in concreto al
DM 5.2.1992 emesso in base a delega di cui al d. lgs n. 509 del 1988 e dell’art. 3
L. n. 407 del 1990 . Premessa la vincolatività della tabella in materia di invalidità
civile, parte ricorrente rileva che in base al decreto ministeriale occorre
distinguere, in caso di menomazioni multiple , secondo che le invalidità risultino
in concorso funzionale o meno, dovendo considerarsi in mera coesistenza quelle
menomazioni che interessano organi o apparati funzionalmente distinti tra loro .
Censura quindi la consulenza d’ufficio per avere valutato con punteggio
complessivo e non tabellare l’infermità neurologica e quindi ” esiti dell’intervento
di asportazione con conseguenti crisi comiziali” accorpando e/o assorbendo ad
una valutazione neurologica le crisi comiziali con la depressione del tono
dell’umore laddove le stesse trovavano riscontro in autonome voci tabellari.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato il principio di diritto, secondo
cui “con riferimento alle controversie relative al riconoscimento del diritto alla
pensione di invalidiù civile, nell’ipotesi di malattie coesistenti, il danno globale non
si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella
2
Ric. 2011 n. 29462 sez. ML – ud. 27-09-2013

domanda intesa alla condanna dell’INPS al pagamento dell’assegno di cui all’art.

approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, ma va valutato
nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, ai sensi del D.Lgs.
n. 509 del 1988, art. 4, nè la previsione nella stessa disposizione della tecnica
valutativa “a scalare” per i danni coesistenti deroga al suddetto principio generale;
conseguentemente, dopo aver ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa “a
scalare”, è necessario valutare come esso incida in concreto sulla validità

stata fatta dal consulente d’ufficio le cui conclusioni sono state recepite dal
giudicante. Peraltro, secondo un principio costantemente affermato da questa
Corte “nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. di tipo medico legale …nel caso in
cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell’ausiliario giudiziario, affinché i
lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di
motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi
vizi logico – formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza
medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il
relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti, senza
potersi la stessa limitare a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla
controparte, che si traducono in una inammissibile critica del convincimento del
giudice di merito che si sia fondato, per l’appunto, sulla consulenza tecnica (Cass.
n. 17324/05). Nessuna di queste censure viene formulata nella specie.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio valuterà se il ricorso non sia
manifestamente infondato”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia .
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc.
civ. , per la definizione camerale. .Conseguentemente il ricorso va respinto.
Spese irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese irripetibili

Roma 27 settembre 2013
Il Presidente

Dott. Giovanni Mammone

Ric. 2011 n. 29462 sez. ML – ud. 27-09-2013

(2

complessiva del soggetto (Cass. n. 7465/2005). Questa valutazione complessiva è

Il Funzionario Giu iario
o ALARICO
242

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

D l2O13.

Roma,

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