Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27146 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 16/12/2011), n.27146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 127-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

GC INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 2

68/A presso lo studio dell’avvocato BOZZI GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BOZZI ALDO, GATTI M.R.

CLAUDIA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 02/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il resìstente l’Avvocato BOZZI ALDO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso e deposita nota spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società GC International s.r.l. impugnava la cartella di pagamento relativa all’omesso versamento di ritenute alla fonte dichiarate per l’anno d’imposta 1996, eccependo di aver effettuato il versamento anche se in ritardo.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che, anche se erano stati commessi degli errori nella compilazione del mod. 770 dichiarando la corresponsione di somme in realtà non corrisposte, risultava documentalmente che le ritenute erano state versate.

Proponeva appello l’ufficio contestando tale assunto. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello.

Contro quest’ultima sentenza l’Agenzia propone ricorso per cassazione articolato su di un duplice motivo; la contribuente resiste controdeducendo e depositando successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con entrambi i motivi l’Agenzia denuncia un vizio di motivazione:

con il primo perchè omessa non essendo stata indicata la norma che si è inteso applicare; con il secondo perchè contraddittoria per avere prima correttamente riportato che l’appello dell’Ufficio era fondato sulla contestazione dell’avvenuto versamento delle ritenute e poi ritenuto non contestati tale fatto.

Entrambe le censure, a prescindere dai profili di inammissibilità per l’estrema genericità ed incompletezza del ricorso, sono infondate e vanno rigettate.

1.1 In ordine al primo motivo deve rilevarsi che anche se nell’impugnata sentenza non è riportato il preciso riferimento normativo, appare chiaro quale sia il disposto ritenuto applicabile;

si legge infatti nella stessa: “La norma generale prevede che le ritenute debbano essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’effettivo versamento delle somme cui si riferiscono. Tale norma è stata rispettata …”.

Invero si fa riferimento al combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23 (che stabilisce l’obbligo della ritenuta) e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 8, comma 1, (che stabilisce il termine per il versamento diretto delle somme di cui alla ritenuta). La motivazione non può pertanto considerarsi omessa.

1.2 Quanto al secondo motivo (contraddittorietà della motivazione) deve rilevarsi da una parte la chiarezza moriva della impugnata sentenza circa l’effettività dei versamenti delle ritenute in questione, dall’altra la mancanza di autosufficienza del motivo secondo i principi già enucleati da questa Corte che ha costantemente affermato (Cass. n. 10330 del 2003; conformi Cass. n. 12577 del 2004; n. 16459 del 2004): “In base al principio di autosufficienza, è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, ne1 permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni “ex actis”, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito.” In base a tale principio la ricorrente avrebbe dovuto riportare testualmente l’atto di appello contenente la puntuale e precisa contestazione di quanto, secondo l’impugnata sentenza, è stato assunto dal giudice di primo grado, cioè l’acquisita prova documentale che le ritenute erano state versate. Invero la sentenza impugnata nella prima parte da atto che “Appellava l’ufficio contestando tale assunto”, espressione assolutamente generica, relativa a tutto, e nella parte motiva assume che la norma generale relativa all’obbligo di versamento ad ai termini relativi è stata rispettata, così confermando quanto già ritenuto dal giudice di primo grado. Manca quindi la contraddittorietà lamentata.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

2.1 La ricorrente in applicazione del principio della soccombenza, viene condannata al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 3100,00, oltre Euro 197,00 per esborsi, ed oltre spese generali e competenze come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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