Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27146 del 04/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27146 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 27597-2011 proposto da:
POS IE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PARISI ROSSANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,
presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la rappresenta
e difende giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 7842/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
12/10/2010, depositata il 10/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto e diritto

‘1356

Data pubblicazione: 04/12/2013

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ. :
“Rossana Parisi adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento della nullità
del termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane
S.p.A e la condanna della datrice di lavoro alla riammissione in servizio ed alle
retribuzioni medio tempore maturate . Ti Tribunale respingeva la domanda in

per muytuo consenso La Corte di appello di Roma in riforma della decisione
dichiarava la illegittimità del termine e la prosecuzione giuridica del rapporto e
condannava la società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni
maturate dalla notifica del ricorso di primo grado.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Poste Italiane S.p.A..
L’intimata ha resistito con controricorso
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 18.7..2012
dal quale risulta che la lavoratrice ha raggiunto con la controparte un accordo
transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto

dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarano che
—in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente
verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere dovrà far
seguito la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire e
ad impugnare , deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione al quale va
valutato l’interesse ad agire ( Cass. ss.u.. 25278 del 2006) .
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, pertanto, dovrà valutare se il ricorso sia
inammissibile .”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia .
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1 0 , n. 5 cod. proc.
civ. , per la definizione camerale..Conseguentemente il ricorso va dichiarato
inammissibile . Nulla spese
2
Ric. 2011 n. 27597 sez. ML – ud. 27-09-2013

accioglimento della eccezione di Poste sulla intervenuta risoluzione del rapporto,

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese

Roma 27 settembre 2013

Il Consigliere relatore

Il Funzionio_giudiziario
Proc
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, ……….

.

2013_

Dott. Giovanni Mann-none

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