Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27145 del 28/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25152-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/2011 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 13/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rimborso avanzata da C.P. della maggiore IRPEF che era stata trattenuta dal datore di lavoro sulle somme corrispostegli a titolo di incentivo alle dimissioni, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 bis.

La domanda di rimborso, presentata nel marzo 2009 a fronte della trattenuta fiscale operata nell’anno di imposta 2001, era basata sulla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 21 luglio 2005, resa in causa C-207/04, Vergani, con la quale la norma nazionale sopra indicata (secondo la quale era prevista un’aliquota ridotta alla metà sulle somme erogate in favore dei lavoratori che avevano superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini) era stata dichiarata in contrasto con la Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Sostiene l’Agenzia delle Entrate che erroneamente i giudici di merito avevano considerato tempestiva la domanda di rimborso, ritenendo che la decorrenza del termine quadriennale per proporre l’istanza, stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 dovesse essere individuata nella data di pubblicazione della citata sentenza della Corte di giustizia, e non nella data del versamento dell’imposta.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione di diritto proposta dalla presente causa è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

Alla stregua di tale principio, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va quindi cassata.

Poichè la domanda di rimborso del contribuente, presentata nel marzo 2009, è intervenuta oltre 48 mesi dopo l’effettuazione, nell’anno di imposta 2001, della ritenuta alla fonte che ne costituiva l’oggetto, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dell’intero giudizio sono compensate, in considerazione dei non univoci precedenti di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA