Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27145 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 23/10/2019), n.27145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8702/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dagli avv.ti Cesare GRECO e Raffaella GRECO,

presso il cui studio legale sito in Roma, alla via IV Novembre, n.

107, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/03/2017 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, depositata il 15/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di rettifica IVA relativo all’anno d’imposta 1991, con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate per l’omesso deposito della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione con cui la controricorrente sollecita la verifica di ammissibilità del ricorso erariale perchè redatto in difformità al Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CNF, lamentando “l’assenza dell’indice, del fascicolo cortesia e dell’esatta individuazione dei motivi di ricorso in quanto misti al fatto”. L’eccezione è palesemente infondata. Quelli indicati dalla controricorrente non sono requisiti di inammissibilità e men che mai di improcedibilità del ricorso, poichè quelle del richiamato Protocollo sono mere “raccomandazioni”, come espressamente si legge nello stesso.

2. Infondate sono anche le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, per mancanza della “diversa ricostruzione dei fatti storici” e perchè redatto mediante la tecnica dell’assemblaggio degli atti processuali (ricorso c.d. farcito).

2.1. Invero, il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, è specifico in quanto diretto a censurare in diritto la statuizione di secondo grado proponendo una diversa lettura degli atti processuali relativi all’ammissibilità dell’appello, la cui riproduzione nel ricorso è peraltro richiesta ai fini dell’autosufficienza del medesimo, e nel medesimo è riprodotto integralmente soltanto la motivazione della sentenza impugnata, oggetto di vaglio da parte di questa Corte, che non assume però alcuna rilevanza atteso che la stessa dev’essere prodotta in copia autentica, a pena di improcedibilità del ricorso (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

3. Venendo, quindi, al merito, con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto dallo stesso D.Lgs., art. 22 e dall’art. 156 c.p.c., per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’ufficio per omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale.

4. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sull’istanza di rinnovazione della notifica avanzata ai sensi dell’art. 291 c.p.c., per non essere andata a buon fine la prima per essere stato restituito l’avviso di ricevimento con l’annotazione “trasferito” apposta dall’ufficiale postale.

5. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, dell’art. 291c.p.c. e dell’art. 350 c.p.c., comma 2, sostenendo che, ove l’istanza di rinnovazione dovesse intendersi implicitamente rigettata dai giudici di appello, questi avrebbero errato nel non concederla atteso che l’appello era stato correttamente notificato presso la residenza del contribuente, da questo indicata nel ricorso introduttivo.

6. Vanno esaminati preliminarmente il secondo e terzo motivo di ricorso in quanto decisivi.

7. Al riguardo va rilevato che nel caso di specie l’avviso di ricevimento dell’appello, riprodotto per autosufficienza nel ricorso, reca l’annotazione “trasferito” apposta dall’ufficiale postale, ma l’Agenzia delle entrate non ha ripreso la procedura notificatoria, (iniziata in data 17/06/2014), come avrebbe dovuto stante l’esito negativo della notificazione dell’atto, ma si è limitata ad avanzare ai giudici di appello, soltanto con le memorie depositate in data 18/09/2014, istanza di rimessione in termini per procedere a nuova notificazione dell’atto giudiziario.

8. Al riguardo deve ricordarsi che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”, ma nella specie neppure dedotti (principio affermato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni semplici, tra cui, da ultimo, Cass. n. 20700 del 2018).

8.1. Nella citata pronuncia il Supremo consesso ha altresì affermato che “Nell’ampia motivazione della sentenza 17352/2009 le Sezioni unite hanno spiegato, correggendo una precedente decisione, che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e che deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perchè questa sub procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perchè non sarebbe “neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata” (sez. un., 17352/2009, cit.; il principio è stato ribadito dalle sezioni semplici: Cass., 11 settembre 2013, n. 20830 e Cass., 25 settembre 2015, n. 19060)”, nonchè da Cass. n. 17864 del 2017).

8.2. Si è quindi affermato che “Qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi – anche in virtù del principio atteso che la richiesta di un comporterebbe un allungamento dei l’onere di riattivare autonomamente il entro un termine ragionevolmente conseguenza dichiarare non luogo a dello stesso di rimessione in termini di economia processuale, provvedimento giudiziale tempi del giudizio – ha procedimento notificatorio contenuto, dovendosi di provvedere sulla richiesta per la rinnovazione della notifica” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019).

9. Nel caso in esame i termini indicati nella sopra citata pronuncia del Supremo consesso sono abbondantemente trascorsi. Ne discende l’infondatezza dei motivi di ricorso in esame con la conseguente inammissibilità del ricorso d’appello per omessa notifica all’appellato, in tal senso intendendosi corretta la statuizione d’appello che, invece, ne ha dichiarato l’inammissibilità per altro profilo. Ne discende altresì l’assorbimento del primo motivo.

10. Le spese processuali vanno regolate in base al principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.

11. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, (Càss., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

PQM

rigetta il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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