Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27145 del 04/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27145 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 26920-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE
EMANUELE, STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
ZICOLELLA GERARDO;

– intimato avverso la sentenza n. 5742/2010 della COR1E D’APPELLO di BARI del
15.11.2010, depositata il 16/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO MATERA
che si riporta alla relazione scritta.
Fatto e diritto

‘1355

Data pubblicazione: 04/12/2013

a
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:
“Gerardo Zicolella , operaio agricolo specializzato a tempo determinato, adiva il
giudice del lavoro per ottenere il ricalcolo della dell’indennità di disoccupazione
agricola percepita in relazione agli anni indicati in ricorso, ponendo a base del
calcolo il salario fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva, compreso il cd.

qualifica di appartenenza il Tribunale rigettava la domanda La Corte di appello di
Bari in riforma della decisione dichiarava il diritto al ricalcolo della indennità di
disoccupazione agricola sulla base della retribuzione prevista dalla contrattazione
collettiva integrativa della Provincia di Bari vigente all’epoca. .
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di due
motivi.
Con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 18 del
d.l. n. 98 del 2011 conv. in L n. 111 /2011, norma di interpretazione autentica
dell’art. 4 d. lgs. n. 146 del 1997 e dell’art. 1 comma 5 del d.l. n. 2 del 2006 conv.
con modif., nella L. n. 81 del 2006.
Con il secondo violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 49 e 53 del =l
operai agricoli e florovivaisti del 10.7.98 ,in relazione all’art. 6, c. 4, lett. a) del d.lgs.
2.9.97 n. 314 ed agli artt.1362 c.c. e 4, c. 10 e 11, della L 29.5.82 n. 297,
contestando la tesi della tesi della Corte d’appello che l’emolumento denominato
trattamento di fine rapporto (t.f.r.) corrisposto agli operai agricoli a tempo
determinato costituisca una componente della retribuzione, come tale idonea a
determinare la indennità di disoccupazione, e non salario differito,escluso ai sensi
del detto art. 6, c. 4, lett. a) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia
dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura .
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n.10546, secondo cui “ai
fmi della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione — definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 — non
comprende il trattamento di fme rapporto”, questa Corte ha ulteriormente
affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r.
2
Ric. 2011 n. 26920 sez. MI – ud. 27-09-2013

Trattamento di fine rapporto, nella provincia di appartenenza in relazione alla

dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal
computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione
di cui al d.l. 14.6.96 n.318, art. 3, conv. dalla 1. 29.7.96, n. 402, a norma del quale,
agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non
può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.

dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti
legali da parte dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.01.11 n. 202 e numerose altre
conformi).- Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore
il quale con norma interpretativa contenuta nel d.l. 6.07.11n. 98 (coiw. Dalla 1.
15.07.11 n. 111) prevede che “l’art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e
l’articolo 1, comma 5, del decreto legge10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione,utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva” (c. 18)..
Non essendosi il giudice di merito adeguato a questi principi il Collegio, riunito in
camera di consiglio , dovrà valutare se il ricorso non sia manifestamente fondato.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia .
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc.
civ. , per la definizione camerale. .Conseguentemente il ricorso va accolto e non
essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto della
domanda di inclusione della quota cd Trattamento di fine rapporto nella base di
calcolo della indennità di disoccupazione agricola .La definizione del giudizio
anche alla luce dello ius superveniens

di cui al dl. n.98 del 2011configura la

sussistenza di giusti motivi di compensazione dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda relativa all’inclusione della quota TFR nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione . Compensa le spese dell’intero giudizio.

3
Ric. 2011 n. 26920 sez. ML – ud. 27-09-2013

Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata

Roma, 27 settembre 2013

Il Presidente

11 Funzionario Giudiziario
PaoIo TALARICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

D I e 2013

Dott. Giovanni Mammone

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