Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27144 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15537/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.O.;

– intimato –

nonchè da:

N.O., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA, giusta

delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 106/2010 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 19/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA,

che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha giudicato cessato contendere, assorbe esame

incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate notificava a N.O., coltivatore diretto di fiori e piante ornamentali, un avviso di accertamento relativo all’anno 2000 con il quale accertava un maggior reddito imponibile ai fini Irpef e addizionale regionale, desunto dal possesso di beni e da spese per incrementi patrimoniali a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n. 231 del 2009, sul rilievo che l’accertamento sintetico effettuato dall’Ufficio era precluso dallo svolgimento dell’attività agricola esercitata dal ricorrente.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello limitatamente al reddito accertato di Lire 118.856.246, dando atto che la restante parte dell’accertamento era stata annullata a seguito dell’accoglimento parziale della istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente. Il contribuente proponeva appello incidentale sulle spese. La Commissione tributaria regionale con sentenza del 19.4.2010 rigettava entrambi gli appelli.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per due motivi: 1) omessa, insufficiente e illogica motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui dà valore decisivo ai fini dell’annullamento dell’atto impositivo agli errori materiali presenti nell’originario avviso corretto con l’atto di annullamento parziale in autotutela; vi è omessa motivazione nella parte in cui la Commissione tributaria regionale annulla integralmente l’accertamento ritenendolo infondato anche con riferimento al reddito desunto da indici di capacità contributiva non contestati (possesso di cinque immobili ed una autovettura); 2) violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella parte in cui ha confermato l’atto impositivo “in relazione alla particolare natura dell’attività agricola svolta nei limiti della potenzialità del fondo”, in tal modo addossando inequivocabilmente all’Ufficio l’onere probatorio, spettante alla controparte, di dimostrare che il maggior reddito tassabile derivava comunque dallo sfruttamento del fondo.

N.O. resiste con controricorso. Chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per insufficiente specificazione del soggetto ricorrente (indicato in “Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante”), ovvero di rigettarlo.

Propone ricorso incidentale condizionato per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53 e 57 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè per omessa, insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio che aveva introdotto una domanda nuova. Deposita memoria con cui eccepisce che l’Ufficio ha emesso ulteriore avviso di accertamento relativo al medesimo atto di imposta, a correzione di quello precedentemente emesso, ritualmente impugnato ed annullato con sentenza della Commissione tributaria regionale del 25.9.2014, passata in giudicato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a norma dell’art. 100 c.p.c..

Dalla sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania del 25.9.2014, irrevocabile, allegata alla memoria depositata dal controricorrente, risulta che l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio è stato sostituito da un successivo avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate, sul quale la citata sentenza si è già pronunciata con decisione passata in giudicato.

2. Il ricorso incidentale è assorbito.

La natura sopravvenuta della carenza di interesse giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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