Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27144 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/10/2019), n.27144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6265/2015 R.G. proposto da:

D.P.C., rappresentato e difeso dall’avv.to Generoso

Bloise, elett. dom. presso lo studio del difensore in Roma, via

Borghesano Lucchese n. 19;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 1176/30/14 del 10 giugno 2014, depositata il 8 luglio 2014, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 maggio

2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza depositata in data 8 luglio 2014, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto (di seguito, CTR), respingendo l’appello proposto da D.P.C. (di seguito, il contribuente), ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto la legittimità di due avvisi di liquidazione riguardanti il PREU – Prelievo Erariale Unico per gli anni 2006 e 2007, emessi dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti del predetto, soggetto proprietario di 205 apparecchi da intrattenimento, disattivati dal 25/7/2006 per “risoluzione del contratto con concessionario” ma, di fatto, attivi presso locali pubblici.

Gli avvisi di liquidazione sono stati emessi a seguito di controlli della Guardia di Finanza, dai quali era risultato che detti apparecchi, acquistati dal contribuente da Action Space Games s.a.s. di P.G., erano collegati al PDA – Punto di Accesso – di proprietà del concessionario di rete, Atlantis World Group of Companies (ora, BPlus Gioco Legale Limited), ma non erano in grado di comunicare agli organi preposti i dati contabili e le somme raccolte, la cui notizia è necessaria per il calcolo del PREU. La sentenza della CTR, nel confermare la decisione di primo grado, in fatto, ha rilevato che:

– i controlli della Guardia di Finanza, coadiuvata da personale dell’amministrazione finanziaria, confluiti nel PVC, avevano accertato che gli apparecchi (sottoposti a sequestro) erano stati in funzione fino a qualche giorno prima, incassando somme su cui non erano state applicate le imposte;

– le somme erano state incassate da dipendenti della Action Space Games che rilasciavano dichiarazione d’incasso intestate al contribuente;

– il concessionario aveva revocato il nulla osta alla Action Space Games, ma nonostante detta revoca gli apparecchi avevano continuato ad essere operativi negli stessi locali di esercizio.

2. A giustificazione della decisione, per quanto di interesse, la CTR, confutando i motivi di gravame, ha rilevato che:

– la nota 26/6/2012 di B Plus confermava che il contribuente non aveva effettuato il versamento PREU nell’arco temporale in contestazione;

– non era significativo lo scritto predisposto per confutare i rilievi contenuti nell’avviso di liquidazione, apparendo singolare che, ove i versamenti fossero stati eseguiti, il medesimo non avesse dato corso a iniziative giudiziarie, anche con la chiamata in giudizio del concessionario;

– a fronte dell’assunto di parte, secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto agire contro il concessionario, appariva decisiva la constatazione che, ove fosse stato vero che egli aveva pagato il tributo, in realtà corrisposto solo per gli apparecchi regolarmente operanti, non si percepiva quale azione avrebbe dovuto esperire l’Amministrazione;

– il contribuente era responsabile in solido per aver detenuto gli apparecchi;

– era inammissibile il motivo dell’infondatezza della ripresa fiscale per il 2006, proposto solo in appello, comportando valutazione di merito in ordine alle violazioni amministrative;

– erano infondate le ulteriori doglianze sulla motivazione degli atti impugnati e sulla correttezza del procedimento, essendo stato il contraddittorio instaurato fin dalle prime fasi, così consentendo al contribuente di far pervenire le proprie osservazioni difensive.

3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione D.P.C. per sei motivi, illustrati da memoria, ed ha resistito l’Agenzia delle dogane con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è così rubricato “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – degli artt. 115,116,183 e 209 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. – con riferimento al motivo di appello n. 1 – per aver totalmente omesso di valutare sotto qualsivoglia profilo le conseguenze logiche giuridiche dell’omessa presentazione di qualsivoglia risposta da parte della Amministrazione appellata alla ordinanze istruttorie della CTR disposta al fine di valutare l’attendibilità della allegazione da parte del ricorrente del(19intervenuto pagamento dell’imposta, documentalmente provato”.

Premesso che nel corso del giudizio di secondo grado la CTR aveva emesso una ordinanza istruttoria richiedendo alla Guardia di Finanza e alla Amministrazione delle dogane di verificare la veridicità dell’assunto difensivo in ordine ai pagamenti avvenuti a titolo di PREU sugli apparecchi in sequestro, si censura che, stante l’omessa risposta dell’amministrazione, la sentenza non avrebbe argomentato nè tratto la conseguenza logica del comportamento della parte quale fonte di convincimento, nell’ottica delle norme che presiedono all’assunzione dei mezzi di conoscenza del giudice. La sentenza aveva confutato la rilevanza probatoria della relazione prodotta dalla parte senza alcun riferimento agli esiti della integrazione istruttoria.

1.1. La censura è manifestamente infondata. E’ pur vero che l’amministrazione delle dogane, come si legge nella sentenza, “è rimasta inadempiente”, ma da questo comportamento non possono trarsi conseguenze a favore del contribuente, in quanto è la stessa sentenza che specifica che il comportamento omissivo è stato determinato perchè l’amministrazione ha ritenuto “esauriente la documentazione acquisita”.

1.2. Quindi, a fondamento dell’inadempimento del contribuente al versamento dell’imposta, la sentenza richiama la risposta all’ordinanza istruttoria fornita dalla GDF che, in relazione al comportamento illecito del medesimo, aveva ribadito il contenuto del PVC. E’ dagli accertamenti fattuali rinvenienti dal verbale – di fede probatoria privilegiata fino a querela di falso quanto alla prova dei fatti attestati- che la sentenza ricava che i 205 apparecchi da gioco “avevano incassato giocate fino a qualche giorno prima e che le somme non erano state gravate dall’imposta dovuta perchè non connessi alla rete in modo da consentire la lettura dei dati da gioco pur essendo stati revocati i Nulla Osta”, in tal guisa ritenendo superflua l’omessa risposta dell’amministrazione. E’ appena il caso di osservare come il giudizio di comparazione e selezione delle prove fornite dalle parti, liberamente apprezzabili, rientri nella competenza riservata in via esclusiva al Giudice di merito in funzione del raggiungimento del proprio libero convincimento, insindacabile in sede di legittimità.

2. Il secondo motivo è così rubricato “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003 e della L. n. 212 del 2000, artt. 7,10 e art. 12, comma 7 e della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 7 – con riferimento al motivo di appello n. 1 dei ricorsi di primo grado riproposto in appello – per far valere l’errore in cui è incorso il giudice territoriale nella individuazione e applicazione delle norme relative al rapporto controverso in particolare per aver erroneamente ritenuto non violato l’obbligo di motivazione gravante sull’ufficio accertatore con riferimento ai rilievi tempestivamente svolti dal contribuente rispetto all’atto di constatazione, senza quindi garantire l’effettività del diritto al contraddittorio preventivo”. Si assume che il contribuente, secondo quanto previsto nell’atto di constatazione che lo avvisava a norma dell’art. 12 cit., del diritto di presentare proprie osservazioni e richieste, aveva inviato osservazioni all’amministrazione finanziaria per dimostrare il puntuale pagamento del PREU al concessionario, ma l’amministrazione aveva emesso l’avviso di liquidazione, composto di 222 pagine, senza valutare ed esaminare le dette osservazioni che non erano state nemmeno menzionate. Di qui, in base alla giurisprudenza evocata nel ricorso, la nullità dell’atto impositivo.

2.1. Il motivo è infondato. La norma invocata recita “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

2.2. La CTR ha esaminato il motivo di gravame formulato dalla parte rigettandolo in relazione ad un duplice profilo: a) il contraddittorio è stato correttamente instaurato; b) il contribuente ha fatto “pervenire proprie osservazioni difensive che sono state valutate prima dell’adozione degli atti impositivi, anche se non vi è stata puntuale risposta e le stesse non sono state accolte come si evince dalla motivazione dei provvedimenti”.

Orbene, è sufficiente osservare che dalla motivazione della sentenza si ricava che la tesi difensiva esposta dal contribuente, e non accolta, era incentrata sull’avvenuto pagamento dell’imposta. I rilievi svolti si limitavano a negare le conclusioni raggiunte dai verbalizzanti e, dunque, non fornivano alcun apporto nuovo, rispetto agli elementi di fatto e documentali accertati nell’atto di constatazione, che richiedesse una specifica confutazione da parte dell’Ufficio.

La censura si risolve, quindi, nella mera ripetizione della legittimità formale dell’operato del contribuente, che era stata già oggetto di contestazione, senza che vengano indicati nuovi elementi indiziari o probatori non considerati dall’Ufficio. Ne segue che tali rilievi altro non contengono che una diversa soggettiva prospettazione dei fatti rilevati dai verbalizzanti, prospettazione che, pertanto, bene poteva essere adeguatamente disattesa dall’Ufficio accertatore mediante adesione alla contrapposta valutazione dei fatti operata dai verbalizzanti ed emergente dal PVC (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 23/01/2006, sulla irrilevanza, ai fini del requisito di validità della motivazione dell’atto impositivo, di una nuova autonoma valutazione critica, da parte dell’Ufficio che emette l’avviso, delle risultanze istruttorie già acquisite e valutate dai verbalizzanti; id. Sez. 5, Sentenza n. 21119 del 13/10/2011; id. Sez, 5, Sentenza n. 4523 del 21/03/2012).

3. Il terzo motivo è così rubricato “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – degli artt. 115,116, e 209 c.p.c. in relazione all’art. (testuale) 2697 c.c. ed alla L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12, – con riferimento ai motivi di primo grado n. 5 riproposti in appello – per non aver deciso su un punto decisivo della (adde, controversia) costituito dalla omessa allegazione delle letture dei contatori da cui sono stati prelevati i dati posti a fondamento della liquidazione dell’imposta”. Si sostiene, l’omessa decisione sul rilievo relativo alla omessa indicazione delle letture delle somme giocate, necessarie per determinare il PREU, in quanto la CTR non avrebbe colto “l’aspetto qui in rilievo di mancanza di elementi di prova su cui si fonda la quantificazione della imposta”: il contribuente era stato posto in condizioni di contraddire “ma nell’emettere gli atti di liquidazione l’Amministrazione Finanziaria non ha assolto all’obbligo di allegazione della documentazione specificamente indicata dal contribuente”.

3.1. Al di là della sua non perspicua formulazione, il motivo è inammissibile. In primo luogo, il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche; in secondo luogo, alla sentenza impugnata si applica la regola della pronuncia c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348 ter c.p.c. (applicabile ratione temporis poichè il gravame è stato proposto il 23 febbraio 2015), e della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (essendo stata la sentenza di appello pubblicata il 8 luglio 2014); in particolare, la doglianza contravviene al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui nell’ipotesi, come quella che ci occupa, di “doppia conforme”, applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014; n. 26774 del 2016).

3.2. In ogni caso, avendo la CTR affermato che il contribuente ha partecipato al contraddittorio fin dalle prime fasi, facendo pervenire proprie osservazioni, la eventuale mancata allegazione di documenti contestata dalla controricorrente (pag. 20) – non ha pregiudicato la difesa del contribuente, incentrata non sul quantum del tributo, ma sull’assunto di aver corrisposto l’imposta richiesta.

4. Il quarto motivo è così rubricato “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – degli artt. 115,116, e 209 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. ed alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 10 ed alla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 10, – con riferimento al motivo di appello n. 1 – per aver posto a base della decisione documenti formati da terzi e prodotti dall’Amministrazione Finanziaria dopo l’emissione degli avvisi di liquidazione impugnati”. Si contesta che il giudizio di merito sia stato fondato sul documento trasmesso da Bplus dopo l’emissione degli atti impositivi impugnati, in contrasto con il principio più volte affermato dal giudice di legittimità secondo cui i “presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione” sono elementi conoscitivi che devono essere forniti all’interessato tempestivamente, inserendoli “ab origine” nel provvedimento impositivo. La censura è manifestamente infondata. Si osserva, in primo luogo, che il documento in questione risulta essere stato prodotto dall’amministrazione nel corso del giudizio di primo grado. Il Collegio intende dare continuità al principio di diritto secondo cui “il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 ed in forma analoga nell’art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta – ancorchè le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata (Cass. n. 3661/2015; n. 21309/2010). Peraltro, non è corretta l’affermazione secondo cui il giudizio di merito avrebbe fondato la sua decisione su un documento formato dopo la emissione degli atti impositivi, atteso che la CTR afferma espressamente che tale documento si pone “a conferma di quanto già rilevato dalla Guardia di Finanza”, ovvero degli accertamenti fidefacienti posti a base degli atti impositivi.

5. Il quinto motivo è così rubricato “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 bis e art. 39 quater, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003 e s.m.i.; L. 212 del 2000, art. 3; art. 11 preleggi; D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 3; L. n. 388 del 2000/1990 e s.m.i., art. 38, comma 5; principi desumibili con riferimento al motivo n. 2 di primo grado riproposto in appello – per far valere l’errore in cui è incorso il giudice territoriale nella individuazione e applicazione delle norme relative al rapporto controverso in particolare per avere dichiarato inammissibile la eccepita irretroattività della norma tributaria con riferimento al periodo di imposta 2006, nonchè perchè implicante “valutazione di merito in ordine alle violazioni amministrative”. Prospettazione di incostituzionalità della norma impositiva di cui all’art. 39 – quater, nell’ipotesi di ritenuta applicabilità al periodo di imposta 2006, in relazione agli artt. 3,23,53 e 97 Cost.”. Sì contesta il giudizio di inammissibilità del motivo sulla infondatezza della ripresa fiscale per il 2006. Si sostiene che il giudizio sulla responsabilità nella commissione dell’illecito è elemento integratore della fattispecie e che l’aspetto sulla irretroattività della norma tributaria costituisce principio di diritto di carattere generale. Il decreto cit., art. 39, comma 13, nella previgente formulazione, non stabiliva alcuna responsabilità del soggetto “installatore” relativamente al PREU, ma solo quella dei concessionari dello Stato. La successiva modifica normativa, estensiva della responsabilità del soggetto installatore, non aveva valore retroattivo, nè alla norma estensiva poteva attribuirsi valore di norma di interpretazione autentica.

La censura è fondata. Risulta dalla sentenza che il contribuente in appello aveva eccepito, tra l’altro, anche il difetto di legittimazione passiva, dovendo la pretesa tributaria essere svolta nei confronti del concessionario di rete. La CTR, per quanto pare di comprendere, ha dichiarato inammissibile questo motivo, “proposto solo in appello”, ritenendo che il suo esame comportasse “valutazioni di merito in ordine alle violazioni amministrative”. Deve, in contrario rilevarsi che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva non soggiace al divieto di nuove eccezioni in appello disposto, per il processo tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, trattandosi di una mera deduzione difensiva diretta a contrastare la sussistenza di un fatto costitutivo del diritto azionato, che deve essere provato dall’attore e il cui difetto è rilevabile d’ufficio anche in appello, rientrando tra i poteri – doveri del giudice l’accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda. Al divieto del novum in appello, resta estranea la “legitimatio ad causam”, che attiene al contraddittorio e deve essere verificata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno. Tuttavia, in altra parte della decisione, trattando della responsabilità solidale, la CTR pare affermare il principio secondo cui l’azione è correttamente esercitata anche nei confronti del possessore dei locali. Tuttavia, la recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “solo a decorrere dal 1 gennaio 2007- con una normativa non retroattiva – il legislatore ha esteso, in forza dell’art. 39 quater cit., il PREU anche ai giochi d’azzardo non muniti di nulla osta, prevedendone puntualmente l’obbligato in via principale e quelli in via solidale, non essendo stato, prima di tale intervento, il gioco d’azzardo illecito assoggettato ad alcuna imposta e, tantomeno, al PREU”, enunciando il seguente principio di diritto:”Nel caso di apparecchi e congegni di cui all’art. 110 TULPS, comma 6, privi del nulla osta, per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico il possessore dei locali in cui sono installati risponde in solido con il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, per le giocate effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 – quater, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 84″. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 14535 del 28/05/2019, Rv. 654123 – 01). Ai suddetti principi dovrà attenersi il giudice del rinvio.

6. Il sesto motivo è così rubricato “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, della L.n. 212 del 2000, art. 3, anche in relazione agli artt. (testuale) 3, 23, 53, 97 Cost. – con riferimento al motivo n. 2 dei ricorsi di primo grado riproposto in appello – per far valere l’errore in cui è incorso il giudice territoriale in particolare per avere applicato al caso concreto la norma impositiva con la formulazione entrata in vigore (5 agosto 2009) successivamente ai fatti costitutivi e non nella versione vigente al momento dei fatti costituenti il presupposto di imposta (luglio 2006 – febbraio 2007) con ciò estendendo alla condotta del ricorrente la applicabilità della pretesa tributaria in assenza di specifica previsione normativa che permettesse di indicarlo come soggetto passivo della pretesa tributaria”. Si contesta che la sentenza impugnata abbia individuato nel contribuente il responsabile del pagamento dell’imposta come proprietario degli apparecchi e non come “installatore” atteso che l’installazione era stata eseguita dalla Actìon Space, in contrasto con il dettato normativo che individuava solo nell'”installatore” il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta e nel “possessore dei locali” il responsabile in solido.

6.1. La censura, relativamente al prelievo erariale unico (PREU) sulle somme giocate nel 2007 è infondata. La sentenza impugnata, in base ai controlli eseguiti, ha dato atto che gli apparecchi da gioco indicati negli avvisi di liquidazione erano privi di nulla osta, perchè ufficialmente disattivati a seguito di risoluzione del contratto, ma erano operativi di fatto e consentivano illecitamente le giocate. La CTR sul punto ha compiuto un accertamento di fatto che non può essere più messo in discussione sotto il vizio di violazione o falsa applicazione di legge che può essere formulato solo assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbero ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715). Sì osserva, allora, sotto il profilo della soggettività di imposta, che il testo del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2, introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 84, (legge finanziaria 2007), entrato in vigore il 1 gennaio 2007, per quanto di interesse, prevede: “2. (…) Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 38, comma 5 e successive modificazioni, nonchè tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto art. 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E’ responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta”. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2007- con una normativa non retroattiva – il legislatore ha esteso, in forza dell’art. 39 quater cit., il PREU anche ai giochi d’azzardo non muniti di nulla osta, prevedendone puntualmente l’obbligato in via principale e quelli in via solidale, non essendo stato, prima di tale intervento, il gioco d’azzardo illecito assoggettato ad alcuna imposta e, tantomeno, al PREU.

In caso di apparecchi privi di nulla osta il responsabile dell’illecito è “l’installatore”. L’identificazione del quale non può che essere individuata, non già in chi ha materialmente installato le apparecchiature, circostanza del tutto irrilevante, ma in chi ha realizzato il presupposto dell’imposta, cioè colui che ha fornito la macchina al gestore del locale ed ha percepito le somme su cui doveva essere calcolata e corrisposta il PREU. Anche sotto questo aspetto, la sentenza impugnata ha accertato in fatto che il contribuente era il proprietario degli apparecchi da gioco e che le somme venivano incassate da dipendenti Action, “i quali rilasciavano dichiarazioni di incasso intestate alla ditta individuale D.P.”. Nei termini sopra esposti diventa irrilevante la dedotta eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal contribuente.

7. In conclusione il ricorso deve essere accolto solo in relazione al 5 motivo e rigettato nel resto. La sentenza della CTR del Veneto va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in ordine al profilo accolto, innanzi ad altra sezione della medesima CTR, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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