Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27144 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 16/12/2011), n.27144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 49-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 219/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 27/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per cassazione avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, accogliendo l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento con il quale era stato ridotto il reddito da lavoro dipendente e accertato un reddito da partecipazione pari ad 1/61 del reddito accertato alla Compagnia di Parcheggiatori “Salentina”. Il giudice a quo ha ritenuto che il reddito percepito dal contribuente per l’attività di parcheggiatore svolta sia assimilabile al reddito da lavoro dipendente.

Il contribuente non resiste.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, si deve rilevare rinammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non si ha luogo a provvedere in ordine alle spese di giudizio dal momento che il contribuente non ha svolto attività difensiva.

2. Con il primo complesso motivo l’Agenzia eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19 bis ed, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40 e 42, D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, e L. n. 212 del 2000, art. 7.

Lamenta che il giudice a quo abbia deciso nel merito mentre il contribuente aveva eccepito solo, e con motivi aggiunti D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 19 bis, comma 3 un fatto non sopravvenuto e cioè che l’avviso Irpef a lui (socio) notificato fosse nullo per omessa notifica anche dell’avviso Ilor della società.

Deduce peraltro che, essendo stato l’accertamento Irpef notificato al socio nel 1989 non doveva necessariamente essere accompagnato dall’avviso Ilor relativo alla società. Lamenta infine che il giudice dell’appello non abbia deciso sull’appello incidentale relativo alle sanzioni.

2.1 La censura nella prima parte è palesemente inammissibile sia per contraddittorietà del motivo che per carenza di autosufficienza dello stesso, essendo la sentenza impugnata fondata su di una diversa ratio decidendi.

2.1.1 Invero, come costantemente affermato da questa Corte, (Cass. n. 10330 del 2003; conformi Cass. n. 12577 del 2004; n. 16459 del 2004):

“In base al principio di autosufficienza, è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, nè permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni “ex actis”, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito”.

Nel caso di specie nell’impugnata sentenza si legge: “Impugnava tale decisione (di primo grado) il contribuente riproponendo la natura mutualistica della Compagnia Salentina e la natura di lavoratore dipendente del reddito prodotto per l’attività di parcheggiatore”.

Invero la detta sentenza non cita e non esamina eventuali motivi d’appello relativi alla mancata notifica al socio dell’avviso di accertamento Ilor effettuato alla società e fonda invece il decisum esclusivamente sulla natura di lavoro dipendente attribuito all’attività di parcheggiatore svolta dal contribuente per la Compagnia Salentina. Ne consegue che la ricorrente Agenzia avrebbe dovuto riportare testualmente l’atto processuale (atto di appello o motivi aggiunti) con il quale il contribuente aveva sollevato la censura che si assume pretermessa dal giudice a quo, in modo tale da consentire a questa Corte di esercitare la propria funzione di controllo di legalità.

2.1.2 Quanto poi all’omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo alle sanzioni deve rilevarsi l’esistenza di una pronuncia implicita discendente dall’accoglimento dell’appello principale e dal consequenziale annullamento dell’atto impositivo.

3. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 112 e 114 c.p.c per avere il giudice a quo, una volta qualificato il reddito accertato come da lavoro dipendente, determinato la nuova relativa imposta.

3.1 La censura è inammissibile per carenza di interesse da parte dell’Agenzia a sollevare la stessa.

Invero, come risulta dalla sentenza di appello, l’atto impositivo impugnato aveva rettificato la dichiarazione già resa dal contribuente, nel senso di ridurre il reddito da lavoro dipendente ed accertare la natura di reddito da partecipazione alla parte del reddito così scorporata da quello da lavoro dipendente.

L’annullamento dell’atto impositivo disposto dal giudice dell’appello con la sentenza impugnata in definitiva fa rivivere l’originaria dichiarazione del contribuente, che peraltro era in linea con quanto poi ritenuto dalla C.T.R.. Tanto rende non necessario l’intervento del giudice tributario essendo già individuata ed individuabile la relativa imposta applicabile al reddito come dichiarato, ovvero reddito da lavoro dipendente.

4. Alla luce di quanto sopra esposto va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso come proposto sia dal Ministero che dall’Agenzia.

5. Non vi è materia di provvedimento sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara rinammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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