Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27143 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12202/2016 proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Starace Aldo ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. de Curtis

Claudia, in Roma, Via G. Mazzini n. 142;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 993002 15 della Commissione tributaria

Regionale della Campania, sezione di Napoli, depositata il

10/11/2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2020

dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. C.G., con un unico motivo, propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 9930/11/15 del 10 novembre 2012, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con il quale veniva modificato il classamento catastale di un immobile sito nel Comune di Vico Equense (dalle proposte: sub 10 cat. A/2 classe 3, sub 11cat. A/2 classe 3, sub 12cat. A/2 classe 4, sub. 13cat. A/2 classe 3, sub 14 classe A/2 classe 4; in quelle: sub 10 cat. A/7 classe 3, sub 11cat. A/7 classe 3, sub 12cat. A/7 classe 3, sub. 13cat. A/7 classe 3, sub 14 classe A/7 classe 3).

La commissione tributaria regionale, dopo aver premesso che la fattispecie in esame afferiva al classamento e non al riclassamento di un immobile, ha affermato la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato in quanto, a differenza di quanto ritenuto dal contribuente, era sufficientemente motivato.

2. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico ed articolato motivo, il contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè l’omesso esame su un fatto decisivo del giudizio.

In particolare, il ricorrente rileva che la CTR aveva ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento impugnato sull’erroneo presupposto che nella specie si fosse in presenza di un classamento di immobile privo di accatastamento e per il quale era sufficiente una motivazione succinta del suindicato avviso.

Diversamente, il contribuente osserva che nella fattispecie l’Amministrazione aveva attribuito un diverso classamento ad un immobile rispetto a quello indicato a seguito di procedura DOCFA. La CTR aveva ritenuto assolto l’onere motivazionale richiamando in modo non corretto la giurisprudenza di legittimità che, sul punto, aveva affermato soddisfatto il suindicato onere con l’indicazione di elementi, assenti nel caso di specie, che consentano al contribuente, mediante il raffronto di quelli forniti in sede di DOCFA, di comprendere le ragioni poste a fondamento del difforme classamento operato dall’Amministrazione anche al fine di poter compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa. Sempre a parere del ricorrente la CTR non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dalla quale emergeva che, diversamente da quanto ritenuto dall’Agenzia, l’immobile oggetto dell’avviso non rientrava nella cat. A/7.

2. Il ricorso non è fondato.

Quanto alla prima parte della censura, afferente il vizio di violazione di legge, la CTR – dopo aver premesso la differenza tra il classamento con procedura DOCFA, qual è quello di cui si tratta nel caso di specie, e il riclassamento che muove dall’iniziativa dell’Ufficio, con il quale si muta un classamento già attribuito – ha richiamato l’indirizzo di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui nella procedura DOCFA l’obbligo di motivazione è assolto facendo riferimento agli stessi dati proposti dal contribuente, anche diversamente valutati, perchè è una procedura collaborativa (Cass. n. 21505 del 2010).

Deve, infatti, essere ribadito che nella procedura DOCFA l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (Cass. n. 31809 del 2018, n. 12777/2018).

Di contro, nel procedimento di riclassamento, ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335, l’Ufficio ha un obbligo di motivazione più rigoroso, trovando ciò giustificazione, da un lato, con il fatto che, incidendo esso su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione (Cass. 19990 del 2019) e, dall’altro, con l’assenza di un procedimento partecipato come è quello DOCFA di iniziativa di parte.

Nel caso in esame la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi, assumendo all’uopo rilievo la circostanza che il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato si è limitato a riportare la “classe attribuita, senza alcuna ulteriore specificazione” (cfr. ricorso pag. 3) elementi che pongono in luce come il nuovo classamento non si fonda su elementi di fatto diversi da quelli indicati dal contribuente, ma su una differente valutazione compiuta dall’Ufficio sul valore economico del bene, con la conseguenza che l’onere motivazionale, anche in ragione della procedura partecipata in esame (DOCFA), può dirsi pienamente adempiuto con l’attribuzione della classe diversa da quella indicata dal contribuente fondata proprio sulla indicata valutazione tecnica.

Quanto alla seconda parte delle censura va osservato che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la CTR ha esaminato la documentazione da questo prodotta e, con giudizio insindacabile in questa sede, sulla base di essa ha ritenuto corretta la classificazione A/7 operata dall’Amministrazione dell’immobile assumendo, tra l’altro, rilievo le “caratteristiche del fabbricato prima indicate – corpo di fabbrica autonomo, disponibilità di un’estesa area esterna, ubicato in una zona nella quale vi sono altre abitazioni A/7”.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia dell’Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA