Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27143 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 27143 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 29486-2010 proposto da:
LUISO ROBERTO C.F. LSURRT46R20C361T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 128, presso
lo studio dell’avvocato PAOLA CECCHIN, rappresentato
e difeso dagli avvocati JOSSA DANIELA, D’ACUNTO
FRANCO, MARRA DE SCISCIOLO ANTONIO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

3089

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 04/12/2013

in ROMA, PIAZZA CAVOUR N. 19 (STUDIO TOFFOLETTO – DE
LUCA TAMAJO), presso lo studio dell’avvocato DE LUCA
.

TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
atti;

avverso la sentenza n.

controricorrente

7298/2009 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/12/2009 R.G.N.
893/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato PATERNO’ FEDERICA per delega DE LUCA
TAMAJO RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
/
per il rigetto del ricorso.

%

Fatto e diritto
La Corte di appello di Napoli, confermava il rigetto della domanda proposta da Roberto Luiso intesa
all’accertamento del suo diritto, in aggiunta all’assegno di pensione a carico dell’A.G.O. , all’assegno
integrativo di pensione e, per l’effetto, alla condanna del Sanpaolo IMI s.p.a., quale incorporante della
Banco di Napoli, s.p.a, ex datrice di lavoro, alla relativa erogazione nella misura in ricorso quantificata.
Il giudice di appello premetteva che in esito a rinunzia del Luiso alle ulteriori domande proposte, la

IMI al pagamento dell’assegno integrativo e rilevava che, per come pacifico, il Luiso era cessato dal
servizio in seguito a dimissioni presentate in data 31.1.1999 senza aver raggiunto il diritto a pensione
secondo la normativa A.G.O. . Riteneva che ai fini della verifica del diritto al trattamento integrativo
occorreva fare riferimento al ” chiaro disposto” dell’art. 59, comma 3, della L. n. 449 del 1997.il quale
stabiliva che, a decorrere dal 1.1.1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovavano applicazione
forme pensionistiche che garantivano prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, il trattamento integrativo conseguiva esclusivamente in presenza dei requisiti
e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione obbligatoria di appartenenza. Secondo la
Corte il successivo comma 32 dell’art. 59 L. n. 449 cit. , invocato dal Luiso a fondamento della pretesa
alla prestazione integrativa , non atteneva ai requisiti prescritti per l’accesso all’assegno in controversia
ma solo alle modalità di determinazione del trattamento ed, in definitiva, alla misura del relativo
importo.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Roberto Luiso sulla base di due motivi.
La parte intimata ha depositato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. .
Si premette che è destituita di fondamento la eccezione di tardività del controricorso formulata dal
ricorrente nella memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. non avendo questi documentato né
risultando comunque dagli atti la data del perfezionamento della notifica nei confronti della società
resistente, in relazione alla quale operare la verifica del rispetto dei termini di deposito prescritti dal
comb. disp. di cui agli artt. 369 e 370 cod. proc. civ.
Nel merito si osserva che con il primo motivo Roberto Luiso deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 59, comma 3, L. n. 449 del 1997 . Assume che l’interpretazione della del giudice di appello è
contrasto con il tenore letterale e logico delle disposizioni soprarichiamate e con le norme
dell’ordinamento dettate in tema di requisiti per l’accesso alle pensioni integrative quali l’art. 7 d.lgs n.
124 del 1993, applicabile ratione tempotis, nonché l’ art. 11 d. lgs n. 252 del 2005. In questa prospettiva
1

materia del contendere doveva ritenersi circoscritta alla richiesta di condanna dell’appellata Sanpaolo

deduce la non corretta lettura della sentenza n. 393 del 2000 della Corte costituzionale nonchè della
sentenza n.11999 del 2009 di questa Corte dalle quali — sostiene – si evincerebbe che l’accesso alla
pensione integrativa è subordinato solo quanto all’epoca di decorrenza e non anche quanto ai requisiti,
alla liquidazione del trattamento a carico dell’A.G.O. .
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del comma 32 dell’art 59 della legge n.
449 del 1997 . Sostiene che dal combinato disposto del comma 32 con il comma 3 dell’art. 59 L. cit.

pensionamento, una pensione integrativa determinata e congelata nel relativo importo alla data del
31.12.1997. Afferma che tale interpretazione aveva trovato riscontro nella circolare del Banco di Napoli
n. 33 del 4.3.1998, alla quale era da attribuire valore confessori° dell’obbligo dell’istituto di credito
datore di lavoro e quindi della società dallo stesso avente causa
I motivi stante la evidente connessione vanno trattati congiuntamente.
Essi sono infondati alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo il quale la pensione integrativa a
carico di un Fondo bancario erogatore di prestazioni definite diviene erogabile, in quanto riconducibile
ad uno dei trattamenti integrativi contemplati dall’art. 59 comma 3, L. n.449 del 1997 , esclusivamente
in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale
obbligatoria di appartenenza, essendo la “ratio” della norma quella di non consentire uno scostamento
temporale tra la pensione integrativa (in genere, sottoposta a condizioni meno rigorose) e quella
obbligatoria (soggetta ad un regime divenuto progressivamente più restrittivo, con l’innalzamento
dell’età pensionabile e del requisito contributivo). ( ex p/utimis, v. Cass. ord. n. 12391 del 2011). Con
riferimento al disposto dell’art. 59 comma 3 L. n. 449 del 1997 è stato in particolare precisato che
“Come ha osservato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 393 del 2000, la disposizione si colloca
nel disegno normativo di accomunare sotto la medesima disciplina fondi integrativi e aggiuntivi, quale
che sia la loro fonte istitutiva (legale o contrattuale, obbligatoria o facoltativa) ed il settore interessato
(dipendenti pubblici o privati), si da conferire omogeneità al complessivo ambito della previdenza
complementare, e, per altro verso, precisa e generalizza, per quanto potesse occorrere, il divieto di
conseguire il relativo trattamento a prescindere dalle regole vigenti per l’assicurazione generale
obbligatoria, secondo un criterio, per il vero, al quale si rifa anche la già ricordata precedente previsione
della L. n. 335 del 1995, art. 15, comma 5. Il comma 3 dell’art. 59 opera, dunque, in funzione
riequilibratrice del sensibile scostamento che, altrimenti, si sarebbe determinato tra disciplina dei fondi
integrativi e disciplina del regime obbligatorio, dopo quelle scelte legislative di riforma che hanno reso
più restrittivo, attraverso l’innalzamento dell’età pensionabile e del requisito contributivo, l’accesso al
pensionamento di vecchiaia e di anzianità previsto nel regime generale. Uno scostamento, quello
appena ricordato, che, in proiezione futura, avrebbe, da un lato, sensibilmente inciso sul gettito della

2

scaturisce il diritto di ciascun dipendente del Banco di Napoli ad ottenere, al momento del

contribuzione al sistema obbligatorio di base, e, dall’altro, determinato un onere insostenibile a carico
dei fondi integrativi erogatori di prestazioni definite, in quanto tenuti a sopportare, per un più lungo
periodo, l’obbligo di erogazione del trattamento di integrazione rispetto a quello dell’assicurazione
generale. E ciò a tacere della ben più gravosa eventualità dell’assunzione, da parte dei medesimi, di detto
onere in via definitiva, nelle ipotesi in cui a fronte di prestazioni integrative destinate ad assolvere anche
una funzione sostitutiva – per essere le medesime comunque assicurate nel caso di accesso anticipato

del requisito di contribuzione, al trattamento del regime obbligatorio. La norma in esame dispone allora
che i trattamenti integrativi non possono essere conseguiti se non “in presenza dei requisiti e con la
decorrenza” previsti per l’assicurazione obbligatoria di appartenenza. Non è quindi fondata la tesi di
parte ricorrente per cui, per ottenere il trattamento integrativo, sarebbe sufficiente solo l’acquisizione
dei requisiti prescritti per il trattamento obbligatorio e non già “la decorrenza” di questo, perché con
tale interpretazione si porrebbe nel nulla questa parte della disposizione che fa esplicito riferimento
anche alla decorrenza, al fine già ricordato di non consentire lo scostamento temporale tra pensione
integrativa (in genere sottoposta a condizioni meno rigorose) e pensione obbligatoria (la cui
acquisizione è stata resa ancor più difficile con la normativa degli anni novanta).
È vero infatti che la norma precedente, della L. n. 335 del 1995, art. 15, comma 5, era di diverso tenore,
perché subordinava addirittura il diritto al trattamento integrativo alla liquidazione di quello
obbligatorio, tuttavia anche con la nuova formulazione non si può prescindere dal requisito della
decorrenza (cfr. Cass. n. 5656 del 2004), e certamente, nella specie, la pensione Inps non poteva
decorrere in epoca anteriore alla domanda amministrativa… “. ( Cass. ord. n.12391 del 2011 cit.).
Questo Collegio ritiene di condividere l’orientamento ora menzionato e osserva che a diversa
conclusione non è possibile pervenire sulla base del richiamo alle disposizioni di cui all’art.7 d. lgs n.
124 del 1993 e dell’art. 11 d. lgs n. 252 del 2005 in quanto tali disposizioni, come eccepito dalla Banca
resistente , concernono solo i Fondi pensione di nuova istituzione e risultano nquindi inapplicabili alla
fattispecie in esame .
In merito poi al preteso valore confessorio della circolare n. 33 del 1998 adottata dal Banco di Napoli
si rileva la inammissibilità prima ancora che la infondatezza nel merito della censura su di essa fondata.
Posto infatti che la relativa questione non risulta specificamente affrontata nella sentenza impugnata
era onere del ricorrente allegarne la avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito,.precisando altresì
in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto onde dar modo alla Corte di Cassazione di
controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa ( cfr.
tra le altre Cass. n. 20518 del 2008).
Consegue il rigetto del ricorso . Le spese seguono la soccombenza

3

rispetto al trattamento di base – si fosse determinata l’impossibilità per l’iscritto di accedere, per difetto

PQM

La Corte rigetta il ricorso . Condanna il ricorrente alle spese che liquida in € 3000,00 per compensi
professionali e € 100,00 per esborsi.

Il Consigliere est.

(

Il Preside0
nte
k

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatell

Roma, 29 ottobre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA