Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27142 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 16/12/2011), n.27142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30550/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CDS SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 533/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI MASSIMO, che si riporta

al ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 3.11.2006 è stato notificato alla “C.D.S. srl”, un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma-sez. staccata di Latina descritta in epigrafe (depositata 20.9.2005) che ha rigettato l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 595/07/2002 che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro avviso di rettifica parziale concernente IVA per l’anno 1996.

Non ha svolto attività difensiva la società contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 21.4.2011, in cui il PG ha concluso per l’ accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Nel corso di una verifica in data 28.4.2000 la GdF ha rilevato l’indebita detrazione di IVA correlata alla fattura n. (OMISSIS) emessa dalla ICOM srl e contabilizzata dalla odierna intimata, in relazione alla quale il pagamento è stato effettuato nel successivo anno 1997, donde l’assunto della Amministrazione circa la violazione dell’obbligo di fatturazione, come disciplinato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4. Detto rilievo ha costituito ragione per l’adozione di un avviso parziale di rettifica che è stato impugnato dalla società contribuente. La decisione della CTP di Latina, favorevole alla contribuente, è stata appellata avanti alla CTR di Roma, che ha disatteso l’appello.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che non vi era stata alcuna violazione delle norme che disciplinano l’emissione e l’utilizzazione delle fatture, ed in particolare del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4, che prevede che l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato, qualora venga emessa fattura anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi. Non essendoci stata alcuna evasione di imposta (perchè quella portata in detrazione dalla CDS risultava pagata dalla ICOM mediante riduzione del suo credito) e poichè non vi a stata detrazione superiore a quella spettante, all’Agenzia non sarebbe spettato il potere di rettificare la dichiarazione.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 24.532,00 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il motivo d’impugnazione.

Il motivo unico d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 1 e art. 19”.

La ricorrente evidenzia che la fattura qui in argomento risultava relativa al pagamento di un “contributo per spese pubblicitarie”, e che in relazione al pagamento parziale e anticipato del corrispettivo l’operazione si considera (ex art. 6, comma 4 dianzi citato) effettuata limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data del pagamento o della fattura.

Perciò il momento in cui si considera eseguita l’operazione è quello del pagamento con il conseguente obbligo del cedente di emettere la fattura. Nella specie non era stata fornita alcuna spiegazione valida “idonea a giustificare il pagamento anticipato della fattura in acconto”. La fattura era stata illegittimamente detratta appunto perchè andava emessa nel 1997 e la sua anticipata emissione era giustificata solo dall’intento di consentire alla CDS di usufruire della detrazione IVA corrispondente al credito di cui risultava godere in quel momento la Icom srl. Aveva perciò errato il giudice di appello a supporre che non ci fosse violazione del citato art. 6 e art. 19 stesso D.P.R. che impone la documentabilità dei costi sostenuti nell’esercizio.

La censura è infondata e da disattendersi.

Nella sua nuova versione risultante dalla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 313 del 1997, art. 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, è divenuto pienamente conforme alle previsioni dell’art. 10 della sesta direttiva europea in materia di IVA, sicchè esprime il principio generale per cui l’imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, secondo le disposizioni dei primi quattro commi dello stesso articolo.

Per quanto concerne le prestazioni di servizi, di cui qui si tratta, alla regola principale prevista dal comma 1 (secondo cui la cessione imponibile si considera effettuata all’atto del pagamento del relativo corrispettivo) si contrappone però una limitazione di ordine altrettanto generale prevista dal comma 4 secondo cui: “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lett. d-bis) del comma 2”.

Detta limitazione introduce il principio secondo cui nel caso di pagamento frazionato (e cioè “latu sensu” anticipato) o di anticipata fatturazione rispetto al pagamento parziale o totale del corrispettivo della prestazione, il contenuto economico dell’operazione si considera già -in tutto o in parte- realizzato, sicchè si concretizza così il presupposto non solo per l’esigibilità dell’imposta ma anche per la detraibilità da parte del fruitore dell’imposta addebitatagli dal prestatore ed indicata nelle relative fatture.

Quindi, la fatturazione o il pagamento parziale del corrispettivo della prestazione, è elevato dalla menzionata regola ad elemento di per sè costitutivo dell’operazione tassabile, indipendentemente dal fatto che la prestazione del servizio o il pagamento a saldo avvenga poi effettivamente. La sola fatturazione ed il solo pagamento parziale costituiscono insomma presupposto fiscalmente sufficiente di perfezionamento dell’operazione, sia pure limitatamente all’importo pagato o fatturato.

Rispetto alle regole dianzi riassunte, nessuna deviazione appare contenuta nella condotta adottata dalla parte oggi intimata -e cioè, secondo la narrativa dei fatti che emerge dalla sentenza impugnata e dal ricorso introduttivo del presente grado, l’avere contabilizzato in detrazione l’IVA in corrispondenza alla data di emissione della fattura- sicchè non vi è dubbio che la pronuncia qui impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme di legge e non merita censura.

Non resta a questa Corte che rigettare integralmente il ricorso dell’Agenzia.

Nulla sulle spese, atteso che la intimata non si è costituita.

P.Q.M.

la Corte respinge il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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