Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27141 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21121/2010 proposto da:

L.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO BULLERI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 46/2009 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA

SEZ. DIST. di LIVORNO, depositata il 29/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CIONI che si riporta agli atti e

deposita in udienza atto di costituzione di nuovo difensore;

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.M.D., esercente la professione di medico di base, presentava istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni dal 1998 al 2003; allegava la mancanza del presupposto impositivo costituito dalla autonoma organizzazione. L’Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento espresso di diniego notificato all’interessato in data 24.2.2004.

Contro il diniego di rimborso il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Livorno che lo dichiarava inammissibile con sentenza n. 85 del 2006, poichè proposto oltre il termine previsto per l’impugnazione dell’atto.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 29.5.2009. Il giudice di appello osservava che il provvedimento conteneva l’informazione circa la facoltà di ricorrere alla giurisdizione tributaria, mentre il richiamo alla possibilità di fare ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consentiva al contribuente, usando un minimo di diligenza, di conoscere i termini di proposizione del ricorso.

Contro la sentenza di appello il contribuente propone ricorso per due motivi: 1) violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione al quesito “se è vero che l’omessa o errata indicazione della commissione tributaria competente o del termine di impugnazione, pur non costituendo causa di nullità dell’atto impositivo, ostano comunque alla decorrenza del termine per impugnare”; 2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in riferimento alla illegittimità dell’assoggettamento ad Irap del ricorrente privo di una struttura organizzativa.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affermato il principio che la violazione dell’obbligo di indicare, nell’atto impugnabile, la commissione tributaria competente, il termine e la modalità di proposizione dell’impugnazione, espressamente stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 2, non è causa di invalidità dell’atto in mancanza di una espressa previsione di nullità, ma determina, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta. (Sez. 5, Ordinanza n. 19675 del 27/09/2011, Rv. 619316; Sez. 5, Sentenza n. 20634 del 30/07/2008, Rv. 604725).

Nel caso in esame risulta dal testo della sentenza impugnata che il diniego di rimborso non conteneva l’indicazione dello specifico termine assegnato dalla legge per l’impugnazione dell’atto, ma un semplice rinvio alle disposizioni previste dalla D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Il secondo motivo di ricorso è assorbito.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, perchè, ritenuta l’ammissibilità del ricorso con riguardo al termine per impugnare, proceda a nuovo giudizio, al cui esito saranno regolate anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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