Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27141 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13507/2014 R.G. proposto da

Equitalia Sud S.p.A. (già Equitalia Lecce S.p.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata

e difesa dall’avv. Giovanni Greco, con studio in Lecce, piazza

Mazzini 56, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Siri di C.T. & C., (Ndr: Testo originale non

comprensibile) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Lima 15, presso l’avv.

Alessandro Lattanzi, rappresentata e difesa dall’avv. Monica

Colella, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia (Bari –

Sezione staccata di Lecce), Sez. 22, n. 175/22/13 del 4 giugno 2013,

depositata il 1 ottobre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre

2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di una intimazione di pagamento emessa a seguito di cartella precedentemente notificata. Il contribuente lamentava di non aver potuto apprendere della notifica in quanto irritualmente eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, in luogo della corretta applicazione della procedura prevista dall’art. 140 c.p.c.; eccepiva inoltre la decadenza della pretesa tributaria e la mancata indicazione del responsabile del procedimento;

2. Il ricorso era accolto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso. Controricorso ha notificato anche l’Agenzia delle entrate ma ad adiuvandum delle ragioni della parte ricorrente;

3. Con il primo motivo di ricorso, Equitalia Sud denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, l’erronea conclusione cui è pervenuto il giudice di merito in ordine alla supposta nullità della notifica, risultando documentalmente dagli atti di causa che dalla visura della c.c.I.A.A. di Lecce la sede legale della società contribuente era indicata all’indirizzo presso il quale la notifica era stata inutilmente tentata, non essendo stata ivi rinvenuta, come dalla dichiarazione dell’ufficiale notificante, la esistenza della predetta sede legale (e di nessuno che sul luogo potesse essere identificato come incaricato della ricezione); e, altrettanto documentalmente (all. 5 all’atto d’appello e all. 3 al ricorso in esame, all. 2 memoria in appello di Equitalia e all. 5 al ricorso in esame) risultava agli atti del giudizio che al predetto indirizzo risultava un immobile da molto tempo dismesso. E per converso non risultava dimostrata – e in verità nemmeno dedotta da parte contribuente – l’indicazione nell’atto da notificare del nominativo e dell’indirizzo del legale rappresentante della società.

3.1. Sicchè concorrevano nella fattispecie una serie di consistenti e convincenti indizi di una “irreperibilità assoluta” del destinatario della notifica in discussione e quindi della legittimità della notifica effettuata e delle modalità con le quali la stessa era stata eseguita: nulla che potesse giustificare la decisione adottata dal giudice di merito, con la conseguente fondatezza del motivo in esame, nel cui accoglimento resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

4. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR Puglia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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