Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27141 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 16/12/2011), n.27141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30491-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CDS SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 532/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI MASSIMO, che si riporta

al ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per L’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 3.11.2006 è stato notificato alla “C.D.S. srl”, un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma – sez. staccata di Latina descritta in epigrafe (depositata 20.9.2005) che ha rigettato l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 597/07/2002 che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro avviso di rettifica parziale concernente IVA per l’anno 1998.

Non ha svolto attività difensiva la società contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 21.4.2011, in cui il PG ha concluso per V accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Nel corso di una verifica in data 28.4.2000 la GdF ha rilevato l’indebita detrazione di IVA correlata alla fattura n. (OMISSIS) emessa dalla ICOM srl e contabilizzata dalla odierna intimata, nella quale era riportata la causale “acconto forniture”, forniture che non risultavano essere state effettuate alla data dell’avvenuto accesso.

Detto rilievo ha costituito ragione per l’adozione di un avviso parziale di rettifica che è stato impugnato dalla società contribuente. La decisione della CTP di Latina, favorevole alla contribuente, è stata appellata avanti alla CTR di Roma, che ha disatteso l’appello.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che non vi era stata alcuna violazione delle norme che disciplinano l’emissione e l’utilizzazione delle fatture, ed in particolare del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4 che prevede che l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato, qualora venga emessa fattura anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e – previa indicazione del valore della causa in Euro 46.481,00 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il motivo d’impugnazione.

Il motivo unico d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 1 e art. 19”.

La ricorrente evidenzia che la fattura qui in argomento risultava relativa al pagamento di “acconti di una fornitura di merce”, nel mentre la contribuente aveva allegato in ricorso di primo grado di avere assunto l’impegno con la ICOM di ricevere una fornitura di merce anticipandone in parte la fatturazione ed il pagamento per l’ammontare di Euro 232.405,60. Non emergeva però alcuna seria giustificazione per il pagamento anticipato di una fornitura che non risultava poi essere mai stata effettuata, nonostante il tempo intercorso tra la data di emissione della fattura ((OMISSIS)) e la data dell’accesso della GdF ((OMISSIS)).

Alla luce di questi fatti, l’applicazione da parte della Commissione Regionale dell’art. 6, comma 4 dianzi menzionato (che contempla “un’ipotesi residuale”) appariva erronea, poichè a mente del comma 1 di detta disposizione l’imposta diviene detraibile per il soggetto acquirente il bene solo allorquando venga effettuata la consegna del bene stesso, atteso che altrimenti il costo non risulta “documentabile” sotto il profilo dell’inerenza all’attività esercitata. La società qui intimata avrebbe dovuto infatti (a fronte di una fornitura di merce poi mai avvenuta) sollecitare l’emissione di una nota di variazione in diminuzione e ciò non avendo fatto non aveva titolo a detrarre l’IVA corrisposta, in relazione ad un pagamento in acconto che non aveva un riscontro nella conclusione della transazione commerciale.

La censura è infondata e deve essere disattesa.

Nella sua nuova versione risultante dalla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 313 del 1997, art. 6 il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 è divenuto pienamente conforme alle previsioni dell’art. 10 della sesta direttiva europea in materia di IVA, sicchè esprime il principio generale per cui l’imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, secondo le disposizioni dei primi quattro commi dello stesso articolo.

Per quanto concerne le cessioni di beni mobili, di cui qui si tratta, alla regola principale prevista dal comma 1 (secondo cui la cessione imponibile si considera effettuata al momento della consegna o spedizione dei beni) si contrappone però una limitazione di ordine altrettanto generale prevista dal comma 4 secondo cui: “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto al comma 2, lett. d-bis)”.

Detta limitazione introduce il principio secondo cui nel caso di anticipato pagamento o di anticipata fatturazione dell’acquisto il contenuto economico dell’operazione si considera già – in tutto o in parte – realizzato, sicchè si concretizza così il presupposto non solo per l’esigibilità dell’imposta ma anche per la detraibilità da parte del cessionario dell’imposta addebitatagli dal cedente ed indicata nelle relative fatture.

Quindi, la fatturazione o il pagamento del corrispettivo della cessione (totale o parziale che sia), per quanto antecedente alla consegna o spedizione dei beni, è elevato dalla menzionata regola ad elemento di per sè costitutivo dell’operazione tassabile, indipendentemente dal fatto che la consegna dei beni avvenga poi effettivamente. La sola fatturazione ed il solo pagamento costituiscono insomma presupposto fiscalmente sufficiente di perfezionamento dell’operazione, sia pure limitatamente all’importo pagato o fatturato.

Rispetto alle regole dianzi riassunte, nessuna deviazione appare contenuta nella condotta adottata dalla parte oggi intimata – e cioè, secondo la narrativa dei fatti che emerge dalla sentenza impugnata e dal ricorso introduttivo del presente grado, l’avere contabilizzato in detrazione l’IVA in corrispondenza alla data di emissione della fattura – sicchè non vi è dubbio che la pronuncia qui impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme di legge e non merita censura.

D’altronde, la disciplina della variazione in diminuzione – che la parte ricorrente ha indirettamente richiamato affermando che sarebbe spettato alla odierna intimata di emettere una “nota di variazione in diminuzione, a fronte di una fornitura di merce mai avvenuta – è esplicitamente una previsione di genere facoltativo, sicchè è da escludersi che sussistesse un obbligo (previsto da norma diversa da quelle che la ricorrente ha indicato come parametro del vizio qui valorizzato) violato dalla intimata medesima e rilevante ai fini della decisione della presente controversia.

Non resta a questa Corte che rigettare integralmente il ricorso dell’Agenzia. Nulla sulle spese, atteso che la intimata non si è costituita.

P.Q.M.

la Corte respinge il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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