Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27140 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11977/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.O., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2010 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA,

depositata l’11/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA che

si riporta agli atti e deposita n. 2 cartoline A/R;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate notificava a N.O., coltivatore diretto di fiori e piante ornamentali, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 1999 con il qual accertava un maggior reddito desumibile da possesso di beni e da spese per incrementi patrimoniali, in applicazione del metodo di accertamento sintetico previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n. 91 del 2008 sul rilievo che l’accertamento sintetico effettuato dall’Ufficio era precluso dallo svolgimento dell’attività agricola esercitata dal ricorrente.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello limitatamente al reddito accertato di Lire 120.564.720, dando atto che la restante parte dell’accertamento era stata annullata a seguito dell’accoglimento parziale della istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente. La Commissione tributaria regionale con sentenza del 11.1.2009 rigettava l’appello; premetteva di considerare “del tutto legittimo che l’Amministrazione finanziaria verifichi sinteticamente il reddito di un contribuente, ancorchè imprenditore agricolo, ma riteneva priva di fondamento la pretesa tributaria.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per due motivi: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui il giudice di appello afferma che l’istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente è stata del tutto trascurata dall’Ufficio, nonostante abbia premesso che l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’istanza di annullamento in autotutela presentata dal ricorrente riducendo il maggior reddito alla somma di Lire 120.564, nonchè nella parte in cui afferma che la riduzione della pretesa erariale originaria “induce a ritenere illegittima e priva di fondamento non solo la richiesta originaria ma anche quella formulata in seconda istanza”; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella parte in cui ha rigettato il ricorso a causa del “mancato approfondimento della concreta attività svolta sul fondo in maniera intensiva dal contribuente”, in tal modo attribuendo erroneamente all’Ufficio un onere probatorio spettante alla controparte.

N.O. resiste con controricorso. Chiede di dichiarare inammissibile (per insufficiente specificazione del soggetto ricorrente indicato in “Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante” ovvero di rigettare il ricorso. Deposita memoria con cui insiste nelle conclusioni rassegnate; deposita sentenza relativa al diverso anno di imposta 2000.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è ammissibile e fondato. La sentenza prodotta da parte resistente, relativa ad una diversa annualità di imposta, non rileva nel presente giudizio.

1. Il primo motivo è fondato sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto illegittimo e infondato l’atto impositivo affermando contemporaneamente che l’Ufficio ha ignorato l’istanza di annullamento in autotutela del contribuente e che l’Ufficio ha accolto in gran parte l’istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente; ha argomentato, illogicamente, che l’accoglimento parziale della istanza di annullamento in autotutela da parte dell’Ufficio (con il riconoscimento di un errore materiale nella indicazione di maggior reddito) costituisce elemento sintomatico della infondatezza del residuo reddito accertato, ancorchè non interessato dall’errore materiale dell’Ufficio.

2. Anche il secondo motivo è fondato. Questa Corte ha affermato il principio che l’Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 e del D.M. 21 luglio 1983, alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale determinato in base agli estimi catastali, quando, sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo. In tal caso spetta al contribuente, a norma del citato art. 38, comma 6, l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate. (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 19557 del 17/09/2014, Rv. 633057).

Nel caso in esame, il giudice di appello ha correttamente affermato che l’Ufficio è legittimato a procedere, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, all’accertamento sintetico del reddito del contribuente, ancorchè titolare di reddito agrario, tassato nella misura media ordinaria risultante dalle tariffe di estimo catastale (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 32; tuttavia ha erroneamente attribuito all’Ufficio le conseguenze del “mancato approfondimento della concreta attività svolta sul fondo in maniera intensiva dal contribuente”. Una volta che l’Ufficio ha adempiuto il proprio onere probatorio, indicando il possesso dei beni indice di capacità contributivo a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, vigente “ratione temporis”, è onere del contribuente e non più dell’Ufficio, a norma dello stesso art. 38, comma 6, fornire la prova che il maggior reddito proviene dalla potenzialità reddituale del terreno maggiore di quella determinata secondo gli estimi catastali, ovvero proviene da fonti reddituali diverse non tassabili o soggette a ritenuta alla fonte.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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