Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27140 del 27/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27140
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13231/2014 R.G. proposto da:
Salus s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Meda 43, presso
l’avv. Giovanna Lombardi, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio
Lombardi giusta delega margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud S.p.A., in persona del lege rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 134, presso l’avv.
prof. Luigi Fiorillo, rappresentato e difeso dall’avv. prof.
Marcello D’Aponte, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania
(Napoli), Sez. 18, n. 320/18/12 del 11 dicembre 2012, depositata il
12 dicembre 2012, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre
2020 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non
ha depositato conclusioni scritte;
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione di una cartella esattoriale di cui si lamentava la mancata sottoscrizione della relata di notifica da parte dell’addetto alla notificazione La controversia concerne l’impugnazione di una cartella esattoriale di cui si lamentava la mancata sottoscrizione della relata di notifica da parte dell’addetto alla notificazione;
2. Il ricorso era dichiarato inammissibile in primo grado per la mancata allegazione della relata di notifica contestata.
2.1. La decisione era confermata in appello che era anch’esso dichiarato inammissibile.
2.2. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo, peraltro nemmeno specificato con i necessari riferimenti normativi. Resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.A.;
3. In via preliminare si deve osservare che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 dicembre 2012, mentre il ricorso in esame è stato notificato il 13 maggio 2014, ben oltre il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., sicchè il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente deve essere condannata alle spese della presente fase del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 5.600,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 5.600,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020