Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27140 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 16/12/2011), n.27140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SAN GIUSEPPE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 149/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 27/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 30.10.2006 è stato notificato alla “San Giuseppe spa”, in fallimento, un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli descritta in epigrafe (depositata 27.9.2005) che ha accolto l’appello della società contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso della medesima società contro iscrizione a ruolo e cartella di pagamento notificata il 7.10.2002.

Non ha svolto attività difensiva la società contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 21.4.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con la cartella di pagamento notificata alla società contribuente il 7.10.2002 l’Agenzia ha preteso il pagamento delle imposte IRPEG-IVA- IRAP dichiarate e non versate in relazione all’anno di imposta 1998 per il complessivo ammontare di Euro 100.258,37. Il ricorso in impugnazione di detto provvedimento (fondato sul difetto di motivazione del provvedimento stesso e sull’omessa previa convocazione a chiarimenti della contribuente società) è stato disatteso dall’adita CTP di Caserta. L’appello proposto dalla parte contribuente è stato invece accolto dalla Commissione Regionale, che ha annullato la cartella di pagamento.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che l’iscrizione a ruolo (se non preceduta da altro atto impositivo) deve essere supportata da congrua motivazione, mentre nella specie di causa nella cartella di pagamento non si rinveniva alcuna indicazione in ordine al calcolo effettuato per determinare le maggiori imposte dovute oltre che in ordine ad eventuali versamenti effettuati dalla parte contribuente. D’altronde, anche l’ulteriore motivo di impugnazione appariva fondato, non risultando che l’iscrizione a ruolo sia stata preceduta dall’invito prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 100.289,00 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 nonchè n. 602 ed insufficiente ed illegittima motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1”.

La ricorrente assume che la cartella qui in discorso reca la chiara dizione: “somme dovute a seguito di controllo della dichiarazione dei redditi”, sicchè sarebbe stato possibile per la contribuente riscontrare proprio dalla dichiarazione dei redditi ogni elemento di fatto utile a renderlo pienamente avveduto dei motivi della pretesa erariale. Dalla stessa dizione contenuta in cartella si sarebbe potuto apprezzare che non era stato effettuato alcun calcolo di maggiore imposta, ma la pretesa scaturiva dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte determinate nella dichiarazione presentata dalla contribuente stessa.

Del tutto erroneo quindi l’argomento adottato dalla CTR per l’accoglimento dell’appello, alla luce sia della L. n. 241 del 1990, art. 3 (che prevede che siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga, nel mentre la società ricorrente disponeva ovviamente della propria dichiarazione dei redditi) sia del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 che prescrive il contenuto minimo della cartella di pagamento e che nella specie di causa imponeva esclusivamente che al contribuente fosse indicato l’ammontare di quanto determinato in dichiarazione a titolo di imposta dovuta.

Il motivo di impugnazione è fondato e deve essere accolto.

E’ invero manifesta l’incoerenza della motivazione adottata dal giudice di appello in riferimento all’asserito contenuto necessario della cartella di pagamento oggetto di impugnazione.

Quest’ultima infatti si origina, nella specie di causa e pacificamente, dalla dichiarazione presentata dalla stessa società contribuente e dall’obbligazione di imposta ivi determinata. E perciò l’assunto secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare il “calcolo eseguito per determinare le maggiori imposte dovute” non può che essere l’evidente conseguenza di un fraintendimento di fatto nel quale è incorso il giudicante, così come è intimamente incoerente l’assunto secondo cui sarebbe spettato all’amministrazione indicare “eventuali versamenti effettuati dal contribuente”, nel mentre è rispondente ai principi generali in tema di onere di prova (ed anche alle regole di senso comune) che spetti alla parte contribuente allegare e provare di avere effettuato versamenti parziali in adempimento dell’obbligo in questione (ciò che non risulta che la parte contribuente abbia in alcun modo affermato).

Non vi è dubbio perciò che, sul punto, la decisione del giudice di appello debba essere cassata.

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 600, art. 36 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1″.

La ricorrente Agenzia si duole sia del fatto che sia stata applicata retroattivamente (perchè in riferimento alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 1998) la disciplina contenuta nella L. n. 212 del 2000, art. 6 sia del fatto che sia stata ritenuta applicabile detta disciplina alla fattispecie di causa, per quanto non esistessero incertezze su aspetti rilevanti della questione controversa, quali la norma mira a prevenire e risolvere, imponendo che si inviti il contribuente al contraddittorio preventivo.

Detto secondo profilo della complessa censura (che è preliminare ed assorbente rispetto al primo) è di certo fondato e da accogliersi.

E’ infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte che Anche dopo l’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, (Statuto del contribuente), allo stato attuale della legislazione non può ritenersi esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale, atteso che l’obbligatorietà dell’invito da rivolgere al contribuente al fine di fornire chiarimenti o produrre documenti prima di procedere all’iscrizione a ruolo, di cui all’art. 6 dello Statuto sopra indicato, sorge solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che possono derivare sia dal contenuto intrinseco dell’atto del contribuente, sia dal confronto tra l’atto in questione ed i diversi dati di cui l’Ufficio abbia la disponibilità” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26316 del 29/12/2010).

Non resta a questa Corte che accogliere integralmente il ricorso dell’Agenzia e, poichè non residuano ulteriori accertamenti di merito, rigettare totalmente il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento impugnata.

La regolazione delle spese di lite è improntata al canone della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – respinge il ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento. Condanna la parte intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di tutti i gradi liquidate, per il presente grado di giudizio, in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito e per i due gradi di merito in complessivi Euro 3.000,00 (per ciascun grado di giudizio), di cui Euro 2.200,00 per onorario ed il resto per diritti, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA