Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27140 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 27140 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
o

sul ricorso 21758-2010 proposto da:
MAXI SCONTO

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante Ero tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio
dell’avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato IOELE LORENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2954

PISACANE MICHELE PSCMHL67H16L8600;


– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 04/12/2013

PISACANE MICHELE PSCMHL67H16L860C, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocat UROLO MARCELLO, giusta delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale –

MAXISCONTO

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante 212 temere, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio
dell’avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato IOELE LORENZO, giusta delega in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 574/2009 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 10/09/2009 r.g.n.1236/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAI SANO;
udito l’Avvocato IOELE LORENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, l’inammisssibilità del
ricorso incidentale.

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 10 settembre 2009 la Corte d’appello di Salerno
ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno n. 636 del 2007 con la
quale la Maxisconto s.p.a. è stata condannata al pagamento in favore di
Pisacane Michele della somma di E 57.608,25 per spettanze retributive a

introduttivo, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le
parti dall’ottobre-novembre 1993 al 4 novembre 2002. La Corte territoriale
ha ritenuto, sulla base delle prove testimoniali assunte, lo svolgimento da
parte del PisacaneA di mansioni corrispondenti al II livello contrattuale e
successivamente al IV livello, per un orario di lavoro di fatto prolungatosi
oltre quello contrattuale nei limiti considerati dal consulente contabile
d’ufficio che ha quantificato esattamente le differenze dovute per
retribuzione, ferie, straordinario e festività soppresse.
La Maxisconto propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza

articolato su nove motivi.
Resiste con controricorso il Pisacane che svolge ricorso incidentale
affidato ad un unico motivo.
La Maxisconto resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario.
La ricorrente principale ha presentato memoria e note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione dell’art.
112 cod. proc. civ., omessa pronuncia, error in procedendo e nullità della
sentenza ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la

A

fronte della richiesta di E 92.028,91 formulata dal Pisacane con il ricorso

sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata su dieci motivi di appello
proposti avverso la sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione
o falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. In particolare si deduce che non

riconducibilità di determinate mansioni alle qualifiche contrattuali previste.
Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 cod. proc. civ., omessa, insufficiente contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia con riferimento all’insufficiente
valutazione del materiale probatorio ai fini dell’accertamento della
riconducibilità delle mansioni svolte alle qualifiche contrattuali.
Con il quarto motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con
riferimento all’omessa considerazione delle prove testimoniali relative alle
mansioni svolte dal lavoratore nei vari periodi in cui si è articolato il
rapporto di lavoro.
Con il quinto motivo si assume violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e
dell’art. 3 del r.d.l. n. 620 del 1923 convertito in legge n. 473 del 1925. In
particolare si deduce che la sentenza impugnata avrebbe confuso l’orario di
apertura e chiusura dell’esercizio commerciale in cui si è svolto il rapporto
con l’orario di lavoro effettivo.
Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme del
contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dipendenti da aziende
del terziario della distribuzione e dei servizi Confcommercio con
riferimento all’erroneo inquadramento riconosciuto.

si sarebbe osservato il corretto procedimento per verificare la

Con il settimo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 cod. civ. con riferimento alla mancata prova dell’effettivo
svolgimento della prestazione lavorativa presso i vari punti vendita della
società ricorrente da parte del Pisacane.
Con l’ottavo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 1

si deduce che il giudice del merito, una volta riconosciuto l’inquadramento
nella categoria direttiva non avrebbe potuto riconoscere il lavoro
straordinario non previsto per tale categoria di dipendenti.
Con il nono motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con
riferimento con riferimento all’omessa considerazione delle buste paga e
dei documenti esibiti ai fini della quantificazione del credito del lavoratore.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta omessa motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod.
proc. civ. In particolare si deduce che la sentenza impugnata avrebbe
immotivatamente rigettato l’appello incidentale con il quale il lavoratore
lamentava il mancato riconoscimento della differenza fra il richiesto ed il
riconosciuto, e l’interruzione dell’istruttoria finalizzata all’accertamento del
rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
I primi due motivi del ricorso principale sono inammissibili per inidoneità
dei quesiti di cui all’art. 366 bis. cod. proc. civ. Infatti il quesito relativo al
primo motivo è il seguente:”se incorre in omessa pronuncia la Corte di
merito la quale, investita di dieci motivi di impugnazione, si sofferma solo
su uno il cui rigetto, peraltro, non assorbe gli altri”. Il quesito relativo al
secondo motivo è il seguente:”se il Giudice di merito che non rispetta il

del r.d.l. n. 620 del 1923 convertito in legge n. 473 del 1925 In particolare

cennato procedimento logico incorra in un vizio di motivazione e in
violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ.” Se si tiene conto del
principio secondo cui i quesiti di diritto devono essere formulati in maniera
specifica e devono essere pertinenti rispetto alla fattispecie cui si riferisce
la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 5 febbraio 2008 n.

2658) è evidente che i quesiti come sopra formulati dalla società ricorrente
appaiono in buona parte estranei alle argomentazioni sviluppate nei motivi
e comunque del tutto astratti, senza alcun riferimento all’errore di diritto
pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui
deve ritenersi inesistente con conseguente inammissibilità dei motivi ai
sensi dell’art. 366-bis c.p.c..(in tal senso v. fra le altre Cass. 10-1-2011 n.
325).
Il terzo ed il quarto motivo si riferiscono alle prove testimoniali, il terzo
motivo, e documentali, il quarto motivo. Tali aspetti di accertamento dei
presupposti di fatto della domanda, sono riservati al giudizio del giudice
del merito e le relative censure non sono ammissibili in sede di legittimità
ove è consentito solo verificare la congruità e logicità della motivazione
che, nella fattispecie in esame, sussiste.
Parimente inammissibile è il quinto motivo che pure si riferisce ad un
asserita erronea considerazone di circostanze di fatto, il cui accertamento,
per quanto detto a proposito dei motivi che precedono, sono di esclusiva
competenza del giudice di merito.
Il sesto e l’ottavo motivo presuppongono l’esame del contratto collettivo
non allegato al ricorso, e sono, conseguentemente, inammissibili. Nel

t,

g

giudizio di cassazione, infatti, l’onere di depositare i contratti e gli accordi
collettivi é imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40.

accertamento di fatto relativo all’orario di lavoro osservato, per cui valgono
le considerazioni svolte a proposito dei motivi che precedono in ordine ai
miti della censurabilità in cassazione.
Il nono motivo, oltre a riguardare un aspetto del merito riservato al
relativo giudice, difetta comunque del requisito dell’autosufficienza non
essendo allegata la CTU citata.
Il ricorso incidentale è inammissibile per mancanza del quesito di diritto
di cui al’art. 366 bis cod. proc. civ. applicabile ratione temporis.
Le spese del presente giudizio vanno compensate fra le parti in
considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
Rigetta il ricorso principale;
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.

tilz\

Così deciso in Roma il 2Lottobre 2013.

Il settimo motivo, oltre a richiamare il CCNL, riguarda pure un

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA