Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2714 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, (ud. 25/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.A., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Salvatore Cincotti che dichiara di

voler ricevere le comunicazioni relative al ricorso presso il fax n.

070/3486782 e la p.e.c. avv.cincotti-pec.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari;

– intimato –

avverso la sentenza n. 783/2017 della Corte di appello di Cagliari,

emessa il 7 settembre 2017 e depositata in data 8 settembre 2017

R.G. n. 116/2017;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte

di Cassazione in persona del cons. Dott. Capasso Lucio, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 783/17, ha respinto l’appello proposto dal sig. M.A., cittadino senegalese, avverso la ordinanza in data 9 gennaio 2017 del Tribunale di Cagliari, che, a sua volta, aveva respinto il ricorso avverso il rigetto della istanza di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari.

2. La Corte di appello ha ritenuto, conformemente alla decisione del Tribunale, che non fossero sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la situazione della regione di origine del richiedente asilo ((OMISSIS)), interessata da conflitti interni in atto da decenni ma non idonei a costituire una concreta minaccia per l’incolumità del richiedente asilo in caso di rientro in Senegal. Ha ritenuto inoltre che il sig. M.A. non avesse dedotto particolari ragioni che giustificassero la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

3. Ricorre il sig. M.A. affidandosi a tre motivi di impugnazione.

4. Con il primo motivo deduce “violazione di legge: art. 111 Cost., comma 6 – art. 134 c.p.c., n. 2 per aver emesso la Corte di Appello un provvedimento carente di motivazione o comunque solo apparentemente motivato”.

5. Con il secondo motivo deduce la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto: direttiva 2011/95/UE, art. 4,comma 3, lett. a); D.Lgs. n. 25 del 1998, art. 8, commi 2 e 3; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14, lett. c) e art. 17; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3”.

6. Con il terzo motivo deduce “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122 e art. 136, comma 2 e art. 24 Cost.” per avere la Corte di appello revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con erronea valutazione sulla sussistenza di colpa grave nella instaurazione dell’azione.

Diritto

RITENUTO

che:

7. Il primo motivo è infondato perchè la Corte di appello ha fornito una motivazione effettiva delle ragioni per cui ha respinto l’appello. In particolare ha fatto riferimento alle notizie desumibili da fonti internazionali per escludere che la situazione della (OMISSIS) rivesta quei connotati di violenza indiscriminata derivante da un conflitto interno che possano costituire un concreto pericolo per il ricorrente nel caso di rientro in Senegal. In particolare la Corte di appello ha riscontrato, con riferimento all’epoca della decisione e basandosi sulla consultazione delle fonti internazionali dell’epoca, la regressione in atto del conflitto.

8. Il secondo motivo è infondato. E’ corretto il richiamo alla nota giurisprudenza Elgafaji (Corte di Giustizia UE Grande Camera, 17 febbraio 2009, Meki e Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie NL, C- 465/07) in base alla quale deve ritenersi che, in presenza di un elevato grado di violenza indiscriminata, si attenua progressivamente l’onere del richiedente asilo di dimostrare come la sua situazione personale, ricollegata a quella della regione di provenienza, lo esporrebbe a una grave e concreta minaccia individuale per la sua vita e la sua persona in caso di rientro in patria. Tuttavia, nella specie, la Corte di appello ha escluso, con riferimento al momento della sua pronuncia, che sussistesse un tale elevato grado di violenza ricorresse nella regione della (OMISSIS) e specificamente nel luogo ((OMISSIS), dipartimento di (OMISSIS)) di origine del ricorrente. Quest’ultimo aveva peraltro dedotto (e ha ribadito nel ricorso per cassazione) di aver vissuto nei sei anni precedenti la partenza dal (OMISSIS) nella capitale (OMISSIS) che non è affatto interessata dalla situazione specifica della (OMISSIS).

9. Il terzo motivo è inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Civ. 2 sezione, n. 29228/2017 del 6 dicembre 2017) secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell’ammissione al patrocinio adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello ordinario e generale dell’opposizione stesso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”.

10. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della assistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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