Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2714 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28535/2014 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO

77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO

PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7655/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/11/2013, R.G.N. 10153/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CRISTINA SPERANZA per delega avvocato GERARDO

RUSSILLO;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Napoli S.A. aveva esposto che con sentenza n. 5110/2007 il Tribunale di Napoli aveva accertato la misura della retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità; che in virtù della suindicata sentenza passata in giudicato egli aveva diritto al ricalcolo della contribuzione figurativa ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, con conseguente incremento della retribuzione media settimanale utile per il calcolo della pensione e che aveva chiesto, senza successo, all’Inps la riliquidazione della pensione di anzianità goduta dall’1/1/2006 sulla base della maggiore retribuzione pensionabile accertata.

Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda sulla base della carenza dell’interesse ad agire conseguente alla mancata presentazione all’Inps della domanda.

La Corte d’appello di Napoli ha confermato il rigetto della domanda con diversa motivazione.

La Corte territoriale, ritenuta la sussistenza dell’interesse ad agire negata dal Tribunale e sottolineata la carenza di allegazioni relativa ai parametri da adottare per la determinazione della pensione di anzianità, ha rilevato che i concetti di retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità e di retribuzione pensionabile non erano coincidenti) per cui l’aumento della retribuzione posta a base dell’indennità di mobilità non comportava automaticamente un aumento della retribuzione pensionabile; che infatti quest’ultima era ricavabile dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 e così per esempio l’indennità di trasferta mentre rientrava per intero nella retribuzione posta a base dell’indennità di mobilità, vi rientrava solo al 50% ai fini della retribuzione pensionabile.

2. Avverso la sentenza ricorre lo S. con tre motivi. Resiste l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 e dell’art. 2909 c.c.. Afferma che era palese la violazione dell’art. 7 citato laddove la Corte riteneva che i due concetti di retribuzione pensionabile e di retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità non fossero coincidenti essendo invece la legge ad imporre la coincidenza: la retribuzione pensionabile era infatti, proprio quella globale spettante al lavoratore sulla quale sono calcolati i contributi figurativi.

La Corte ha anche violato l’art. 2909 c.c., in quanto la sentenza del Tribunale di Napoli del 2007 aveva accertato con efficacia di giudicato l’ammontare della retribuzione globale e pertanto il ricorrente aveva strutturato il ricorso come una quantificazione dovendo essere soltanto sostituito nel calcolo della pensione operata dall’Inps la retribuzione pensionabile accertata.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, art. 2909 c.c.. Secondo il ricorrente riferimento al calcolo della contribuzione figurativa da accreditarsi per il periodo di mobilità, doveva farsi applicazione dell’art. 7 quale norma speciale e non già dell’art. 12 riferita alla contribuzione ordinaria.

Osserva che l’esclusione del 50% dell’indennità di trasferta anche corrisposta in modo fisso e continuativo ha carattere presuntivo e può essere superata: nel caso di specie il Tribunale di Napoli l’aveva ritenuta avente natura integralmente retributiva.

5. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la Corte non ha accolto parzialmente la domanda nei limiti del riconoscimento al 50%.

6. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

7. Il ricorrente fonda la sua domanda sulle disposizioni che disciplinano l’indennità di mobilità sottolineando che detta normativa stabilisce in modo estremamente chiaro che il contributo figurativo, utile da accreditarsi ai fini pensionistici per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità, va calcolato proprio sulla retribuzione globale di cui alla L. n. 1115 del 1968, art. 2 e L. n. 164 del 1975, art. 2. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che l’due concetti di retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità e di retribuzione pensionabile non erano coincidenti ed, inoltre, la Corte aveva disatteso il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli citata,resa tra le parti,che aveva accertato l’ammontare della retribuzione globale effettivamente percepita dallo S. al momento del suo collocamento in mobilità, sentenza in base alla quale il successivo ricorso era stato strutturato come un giudizio sulla quantificazione dovendosi, soltanto, sostituire, nel calcolo della pensione, i diversi valori della retribuzione pensionabile ex art. 7 citato nella maggior misura già accertata con la sentenza del Tribunale di Napoli passata in giudicato.

8. Le argomentazioni del ricorrente non sono condivisibili dovendosi rilevare, in primo luogo, che il ricorrente, oltre a non aver depositato nel presente giudizio la sentenza del Tribunale di Napoli, così come gli imponeva l’art. 369 cpv., non trascrive i punti salienti della sentenza stessa al fine di consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza nel presente giudizio e superare l’affermazione della Corte territoriale secondo cui lo S. aveva strutturato il giudizio come se si procedesse alla quantificazione di un diritto a seguito della pronuncia di accertamento dell’an del diritto stesso sull’erroneo presupposto che il più ingente importo della retribuzione posta a base dell’indennità di mobilità sicuramente avrebbe determinato un aumento della retribuzione pensionabile.

In sostanza non emerge da quanto riportato in ricorso che secondo la sentenza del Tribunale di Napoli la retribuzione percepita dallo S. al momento del collocamento in mobilità dovesse essere utilizzata per il calcolo della pensione o che la retribuzione globale di fatto che spiega influenza nel calcolo del contributo figurativo e dell’indennità di mobilità dovesse valere anche per il calcolo della pensione.

9. Il ricorrente richiama, come si è detto, le norme stabilite per la determinazione dell’indennità di mobilità e della misura dei relativi contributi figurativi. A riguardo correttamente la Corte territoriale ha affermato che la retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità e quella della retribuzione pensionabile non necessariamente sono coincidenti con la conseguenza che sarebbe stato onere del ricorrente quantomeno allegare gli elementi retributivi ritenuti utilizzabili per la determinazione della retribuzione pensionabile oggetto del presente procedimento, in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, che, come ricorda la Corte territoriale, ricomprende nella retribuzione pensionabile tutto ciò che il lavoratore riceve, ovvero ha diritto di ricevere in dipendenza del rapporto di lavoro, elencando tassativamente le voci escluse.

10. L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata di un difetto di allegazione risulta, in definitiva, confermato nel presente giudizio e ciò anche con riferimento all’indennità di trasferta. Come rilevato dalla Corte territoriale, se detta indennità rientra integralmente nell’indennità di mobilità, potrebbe essere inclusa nel retribuzione pensionabile solo al 50%. Quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui nella fattispecie, come accertato dal Tribunale di Napoli, l’indennità di trasferta aveva in realtà natura interamente retributiva e, dunque, integralmente riconducibile alla retribuzione pensionabile, va rilevato che il difetto di specificità del motivo, privo della trascrizione dei tratti salienti della sentenza del Tribunale, nonchè l’assenza di specifiche indicazioni circa il contenuto dello stesso ricorso introduttivo del presente giudizio, non consentono neppure di valutare la fondatezza del terzo motivo con cui il ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda di inclusione della indennità di trasferta pur nella limitata misura del 50%.

11. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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