Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2714 del 05/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 05/02/2018, (ud. 02/11/2017, dep.05/02/2018),  n. 2714

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato l’Inps al riconoscimento, sulla pensione goduta da M.B., del diritto all’incremento della maggiorazione sociale di cui della L. n. 448 del 2001, art. 38, comma 1, senza ulteriori accertamenti sul reddito.

La Corte ha esposto, infatti, che la fattispecie in esame rientrava nei casi previsti dell’art. 38 citato, comma 2 – essendo la M. titolare di assegno sociale per trasformazione della pensione di inabilità dopo il superamento del 65^ anno di età ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 19 – per i quali, a differenza degli altri casi previsti nell’art. 38, non era previsto uno specifico requisito reddituale, come sostenuto dal Tribunale, dovendosi tenere conto “dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici”.

La Corte ha osservato, pertanto, che la M. essendo titolare della pensione, era evidentemente già in possesso dei requisiti reddituali per godere di tale prestazione e che, pertanto, non dovevano essere ulteriormente illustrati.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste la M. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo l’Istituto denuncia violazione della L. n. 448 del 2001, art. 38.

Deduce che la M. aveva un reddito superiore a quello previsto dell’art. 38 citato, comma 5 e successivi incrementi, e che una corretta interpretazione dell’art. 38 citato imponeva di ritenere che anche i soggetti indicati nel comma 2 dovessero soggiacere agli stessi criteri economici previsti dell’art. 38 citato, comma 5, adottati per l’accesso e per il calcolo per i soggetti di cui di cui al comma 1. Ne consegue, secondo l’Inps, che anche per la M. occorreva avere riguardo al limite di reddito previsto dell’art. 38 citato, comma 5 e non al limite reddituale previsto per l’accesso all’originaria pensione di invalidità, poi trasformata in assegno sociale in quanto ultrasettantenne, di cui godeva la pensionata.

Il ricorso è fondato.

L’art. 38 citato, comma 1, prevede un incremento delle pensioni godute da alcune categorie di soggetti disagiati ed in particolare elenca alle lettere A), B) e C) i beneficiari in coloro che godono dei trattamenti pensionistici ivi specificati.

Al comma 2, della norma è prevista l’estensione del suddetto beneficio ad altre categorie di soggetti tra i quali, per quel che qui rileva,ai titolari di trattamenti trasferiti all’Inps ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 19.

Dell’art. 38, comma 5, fissa i limiti di reddito necessari per godere dei suddetti benefici.

Secondo la Corte d’appello i beneficiari elencati al comma 2, non sarebbero soggetti ai limiti di reddito indicati al comma 5. Tale tesi poggia sull’espressione contenuta nel comma 2, secondo cui i benefici di cui al comma 1, sono accordati “tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti”.

Ulteriore argomento a conforto della tesi è individuato dalla Corte territoriale nell’espressione contenuta nel comma 5, secondo cui” l’incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni” economiche senza alcun riferimento al comma 2.

L’interpretazione accolta dalla Corte non trova, tuttavia, adeguato riscontro nella norma in esame.

Quanto all’espressione contenuta nel comma 2 e su cui, in primo luogo, poggia la tesi accolta dalla Corte d’appello,va rilevato che la piana lettura della stessa consente di ritenere che l’inciso “tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici” si riferisce pur sempre ai benefici economici previsti dal comma 1, ed indica che per godere dei predetti benefici anche i soggetti indicati dal comma 2, soggiacciono agli stessi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo indicati al comma 1.

Come ha rilevato l’Inpst una diversa interpretazione darebbe luogo ad inammissibili diversità di trattamento per i soggetti indicati al comma 2, che non sarebbero soggetti ai limiti reddituali di cui al comma 5 e così il cieco civile assoluto, di cui al comma 4, sarebbe soggetto al limite reddituale e non lo sarebbe invece il cieco civile, con evidenti incongruenze non altrimenti giustificabili.

E’, altresì, infondato l’ulteriore argomento su cui poggia l’interpretazione della Corte. Dell’art. 38, comma 5, ove stabilisce che “l’incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni”; non intende riferirsi solo ai beneficiari indicati alle lett. a), b) e c) del comma 1, ma a tutti i pensionati che sono ammessi a godere del beneficio previsto dell’art. 38, comma 1.

In conclusioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda non avendo la ricorrente dato prova di non avere un reddito familiare superiore ai limiti di legge.

Le spese dell’intero processo vanno compensate non essendovi precedenti di legittimità in ordine alla questione trattata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda della M.; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2018

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