Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2714 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16255-2014 proposto da:

AUTOCARROZZERIA G. DEI FLLI G.L. E C. SNC, in

persona del legale rappresentante pro tempore sig. G.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONFORTE 8, presso lo studio

dell’avvocato GIROLAMO LAURICELLA, rappresentata e difesa dagli

avvocati NINFOSI’ ROSARIO, SALVATORE LOGGIA giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA risultante dalla fusione per

incorporazione in FONDIARIA SAI SPA e MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE

NUOVA MAA SPA, in persona del procuratore ad negotia Dott.

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso

lo studio dell’avvocato FERNANDO CIAVARDINI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 520/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato SALVATORE LOGGIA;

udito l’Avvocato CRISTOFORO PARISI per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Autocarrozzeria G. dei F.lli G.L. e C. s.n.c. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento Milano Assicurazioni s.p.a. chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 20.000,00 (indicato come valore per il quale era stata stipulata l’assicurazione contro furto e incendio) a titolo di indennizzo per il danno derivante dal furto di veicolo, stante l’inerzia della società assicuratrice. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito accolse la domanda nei limiti dell’importo di Euro 4.590,00 oltre interessi.

3. Avverso detta sentenza propose appello l’Autocarrozzeria G. dei F.lli G.L. e C. s.n.c.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 29 marzo 2014 la Corte d’appello di Palermo rigettò l’appello. Osservò il giudice di appello che in base all’art. 1908 c.c. non poteva attribuirsi alla cosa un valore superiore a quello avente al tempo del sinistro e che l’appellante non aveva fornito la prova di un valore superiore al prezzo di acquisto per le seguenti ragioni: al momento dell’acquisto nel 2004 il veicolo risultava incidentato e successivamente era stato sottoposto ad atti vandalici; la definizione da parte del perito assicurativo dello stato d’uso come ottimo, in occasione del risarcimento per i detti danni vandalici, nulla diceva in ordine all’effettivo valore; non hanno efficacia probatoria le dichiarazioni rese da C.C., che ha indicato come pari a Euro 15.000,00 il valore di un veicolo del tipo di quello oggetto del furto, in quanto manifestazione di un giudizio; non era dato di sapere l’incremento di valore apportato al mezzo incidentato dopo il suo acquisto, non essendo stata fornita documentazione comprovante i pezzi di ricambio montati sul veicolo, il costo delle riparazioni, ecc..

5. Ha proposto ricorso per cassazione l’Autocarrozzeria G. dei F.lli G.L. e C. s.n.c. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1325, 1326, 1362, 1882, 1905 e 1909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, stante l’art. 1905 c.c. secondo cui il risarcimento deve avvenire nei limiti e nei modi del contratto, ed in mancanza di contestazioni ai sensi dell’art. 1905 da parte dell’assicuratore sul valore della cosa assicurata, l’accordo delle parti era stato concluso in relazione al valore dichiarato e per l’interpretazione di tale accordo doveva aversi riguardo anche all’ammontare del premio di polizza.

1.1. Il motivo è infondato. Come affermato dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 1908 c.c. nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Prevede altresì la norma citata che il valore delle cose assicurate può essere stabilito al tempo della conclusione del contratto mediante stima accettata per iscritto dalle parti e che non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza. La determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell’individuazione del limite massimo del rischio assicurato onde possa reputarsi in concreto rispettato l’equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass. 30 aprile 2010, n. 10596), ma, entro il limite massimo determinato mediante l’ammontare del premio, il valore resta fissato per quello corrispondente all’epoca del sinistro.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341, 1908 e 1909 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che sulla base della testimonianza resa da C.C. era stato dimostrato il valore del veicolo, non essendo prescritto che la stima di cui all’art. 1908 c.c. costituisca il frutto della valutazione di esperti.

2.1. Il motivo è inammissibile. Con la censura si denuncia la cattiva valutazione della prova, che è profilo non sindacabile nella presente sede di legittimità (fra le tante da ultimo Cass. n. 11892 del 2016).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2702 c.c. in combinato disposto con l’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè nullità della sentenza per omessa corretta valutazione di prova documentale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta la ricorrente che la corte territoriale ha omesso di fornire una corretta valutazione della fattura di acquisto, da cui si evinceva che il veicolo era incidentato e mai immatricolato in Germania, nonchè della polizza, e che, quanto alla doppia decurtazione del 15%, una a titolo di scoperto in base alle condizioni generali di contratto e l’altra a titolo di deprezzamento tra la data di immatricolazione e quella de furto, a parte la mancata accettazione delle clausole generali, la polizza non prevedeva alcuna franchigia.

3.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. In base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. n. 8053 del 2014). Il fatto storico risulta preso in esame dal giudice di merito, sicchè priva di pregio è la denuncia del mancato esame di fattura di acquisto e polizza. Quanto al resto la censura muove da un presupposto di fatto che non risulta accertato dal giudice di appello e che implica un’indagine di merito la quale è preclusa nella presente sede di legittimità, se non nei limiti del vizio motivazionale, nella specie non specificatamente denunciato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 per compenso, per compenso, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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