Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27138 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2558/2011 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PALUMBO

3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GITTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 536/2009 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

depositata il 10/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.A. ricorre per la cassazione della CTR della Sicilia, n. 536/17/2009, dep. 10.12.2009, che, con riguardo all’impugnato avviso di liquidazione – emesso ai fini dell’imposta di registro per revoca delle agevolazioni provvisoriamente concesse per acquisto della prima casa – in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Ufficio.

La CTR in particolare, rilevato che l’appello era stato notificato personalmente al P. e, a seguito di ordinanza del 25.6.2009, presso il difensore domiciliatario in primo grado, dava atto della mancata costituzione in giudizio del contribuente e riteneva tempestivo l’avviso impugnato, notificato il 6.3.2002, nel termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, decorrente dalla data di scadenza dell’anno entro il quale il contribuente avrebbe dovuto trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile (16.2.2000, in relazione ad atto registrato in data 1.3.1999).

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese in questa sede.

La causa è stata rinviata a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di ufficio dei gradi di merito, in relazione alle censure di carattere processuale dedotte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo P.A. deduce violazione degli artt. 327, 330, 170 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3 e art. 49 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello, in quanto notificato presso il contribuente invece che presso il difensore domiciliatario, non essendo applicabile la rimessione in termini nella fase dell’impugnazione.

2. Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 24 Cost. e artt. 88 e 134 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per violazione del diritto di difesa, stante l’omessa notifica del contenuto dell’ordinanza n. 34/17/2009, con la quale la CTR ha rimesso in termini l’Ufficio per la proposizione dell’atto di appello avverso la sentenza della CTP (n. 205/2/2005 del 12.4.2005).

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, a parte la carenza di autosufficienza, mancando l’indicazione degli elementi di fatto idonei a supportarli, sono comunque da respingere perchè infondati.

Come si legge nella sentenza impugnata, la CTR ha disposto la rinnovazione della notifica dell’atto di appello, effettuata alla parte personalmente invece che al suo procuratore nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado (ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) così sanando ogni pretesa nullità (v. Cass. n. 2707 del 2014); tenuto conto che in ogni caso destinataria della vocatio in jus è, comunque, la parte personalmente (Cass. n. 11193 del 15/05/2007). Nè, conseguentemente, sussiste la dedotta lesione del diritto di difesa, essendo stato l’atto di appello ritualmente notificato.

Erroneamente peraltro il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte (n. 15274 del 06/08/2004), sulla inapplicabilità della rimessione in termini, ex art. 184 bis c.p.c., riferita alla diversa ipotesi del ricorso per cassazione notificato a un domicilio del procuratore costituito erroneamente indicato nella sentenza impugnata.

4. Col terzo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per mancato deposito della copia dell’appello presso la segreteria della CTP.

5. Il motivo è infondato, risultando dalla documentazione acquisita dal fascicolo di ufficio che l’appello è stato regolarmente depositato presso la segreteria della CTP.

6. Col quarto motivo si deduce violazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 12 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la CTR erroneamente applicato il termine di decadenza di un anno per stabilire la residenza nel comune ove è situato l’immobile per il quale è stata provvisoriamente concessa l’agevolazione per l’acquisto della prima casa, dovendosi invece applicare il termine di 18 mesi, in base alla modifica apportata all’art. 1, lett. a), comma 1 nota 2 bis della tariffa allegata al TU dell’imposta di registro, applicabile retroattivamente in base al principio del favor rei.

7. Col quinto motivo si denunzia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la CTR erroneamente affermato che il termine triennale per il recupero della maggiore imposta decorre “non dalla data di registrazione dell’atto ma dal decorso dell’anno che, dalla stipula dell’atto, è dato al contribuente per trasferire la residenza nell’immobile acquistato”.

8. Gli anzidetti motivi, da esaminarsi congiuntamente data la loro connessione, sono infondati e vanno respinti.

Nel caso di recupero delle agevolazioni provvisoriamente concesse per l’acquisto di prima casa, il “dies a quo” della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria, va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perchè solo allo spirare di tale termine, senza avere effettuato un nuovo acquisto, il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto (Cass. n. 3783 del 15/02/2013; n. 28880 del 09/12/2008).

Nella fattispecie, risalendo l’atto di trasferimento al 16.2.2000, è da ritenersi tempestivo l’avviso di liquidazione notificato il 6 marzo 2002, entro i termini previsti per il recupero dell’imposta dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, anche tenendo conto dell’estensione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 33, comma 12, da dodici a diciotto mesi, del termine per l’effettivo trasferimento della residenza nell’immobile ai fini dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 1 della nota 2 bis della Tariffa Parte 1 allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile pure nel caso in cui il primo termine non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore (1 gennaio 2001) della legge di proroga (cfr. Cass. n. 1255 del 22/01/2014).

9. Il ricorso va conseguentemente rigettato.

10. Nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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