Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27138 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10538/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

C.M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia (Bari –

Sezione staccata di Taranto), Sez. 28, n. 35/28/13 del 30 novembre

2012, depositata il 5 marzo 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre

2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di una cartella esattoriale emessa a seguito di avviso di liquidazione ai fini INVIM, impugnato anch’esso dalla contribuente e il cui giudizio si è concluso, dopo varie vicende processuali, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario;

2. Il ricorso era accolto in primo grado sul presupposto del ritenuto difetto di motivazione della cartella impugnata. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. La contribuente non si è costituita;

3. Con il primo motivo l’amministrazione denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, il proprio difetto di legittimazione passiva che nella specie spetterebbe al solo concessionario, essendo stati dedotti dalla contribuente vizi propri della cartella.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto si tratta di eccezione sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, senza che la parte ricorrente abbia dedotto di averla formulata già nel giudizio di merito. Peraltro, quello relativo al vizio di motivazione della cartella, non è l’unico vizio dedotto dalla contribuente che ha tra l’altro anche lamentato “la violazione dei termini di notifica” della cartella stessa e questo, ad es., seconda questa Corte “non costituisce vizio proprio (della cartella), tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (Cass. n. 10019 dl 2018).

4. Con il secondo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, l’insussistenza del difetto di motivazione della cartella, integralmente riportata nel ricorso ai fini dell’autosufficienza, trattandosi di cartella motivata per relazione ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, atto quest’ultimo ben noto alla contribuente, che ne aveva fatto oggetto di separata impugnazione.

4.1. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte, secondo la quale: “La cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l’unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente” (Cass. n. 21177 del 2014; v. anche Cass. n. 15580 del 2017: “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (ma non è questo il caso come emerge dal testo della cartella riportato nel ricorso), non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati”; così anche Cass. n. 18224 del 2018).

5. Pertanto deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR Puglia in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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