Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27138 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27138 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 22752-2010 proposto da:
DARDES NICOLA C.F. DRDNCL55D28H501W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso
lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2861

GRAZIANI ELDA C.F. GRZLDE60L62B519N;
– intimata –

Nonché da:
GRAZIANI

ELDA

GRZLDE60L62B519N,

elettivamente

Data pubblicazione: 04/12/2013

domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI
22, presso lo studio dell’avvocato PASSARO PIERPAOLO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SALEMI FEDERICA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

DARDES

NICOLA

DRDNCL55D28H501W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso
lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega

43,

A,4.4

t.,4″

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3088/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 03/08/2010, R.G.N. 4964/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato VALLEBONA ANTONIO;
udito l’Avvocato SALEMI FEDERICA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per: inammissibilità in subordine rigetto ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale.

.91Ze Ìr-4C`•

contro

r.g.n. 22752/2010 Dardes Nicola c/Graziani Elda
Ud 10 ottobre 2013

1.

Con sentenza del 3 agosto 2010, la Corte d’Appello di Roma accoglieva, per
quanto di ragione, l’appello svolto dalla dottoressa Graziani Elda contro la
sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda tendente al
riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con il dottor
Dardes Nicola e al pagamento delle differenze retributive e, in subordine, di
somme a titolo di ingiustificato arricchimento.

2

La Corte territoriale, a sostegno del decisum, riteneva, per quanto qui rileva, che:
non poteva dubitarsi della sussistenza della dedotta subordinazione, sia pur
attenuata per la peculiare attività lavorativa in campo sanitario svolta dalla
dottoressa Graziani (medico presso le numerose case di cura private o
convenzionate con il S.S.N. gestite dal dott. Dardes, di coordinamento del
gruppo di medici, di assistenza medica specialistica);
gli indici significativi della subordinazione risiedevano nella durata
pluriennale del rapporto, nelle emergenze istruttorie relative allo svolgimento
dell’attività di medico e di coordinamento ed organizzazione dei medici, il
ruolo di primo referente in assenza del Dardes, la documentata circostanza,
mai confutata dalla controparte, del trasferimento al predetto Dardes dei
compensi dalla dottoressa Graziani ricevuti dalla Casa di cura San Giuseppe;
l’invocata contrattazione collettiva e il riferimento all’inquadramento quale
aiuto pur non essendo direttamente applicabile al rapporto di lavoro ben
poteva assurgere a valido parametro di riferimento;
riconosceva, pertanto, il credito per lavoro straordinario (per essere emersi
concordi elementi in ordine al costante superamento dell’orario legale), il
TFR e la 13^ mensilità, mentre andava escluso il compenso di pronta
reperibilità, trattandosi di voce di mera derivazione contrattuale e quello per
ferie asseritamente non godute per mancanza di prova.

3.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Dardes Nicola ha proposto
ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, ulteriormente illustrato con
memoria ex art. 378 c.p.c. La parte intimata ha resistito con controricorso e
proposto ricorso incidentale autonomo, cui ha resistito il ricorrente principale
(Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.)

Rossana Mancino est.
r.g.n. 22752/2010 Dardes Nicola c/Graziani Elda

Svolgimento del processo

Motivi della decisione
4. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c. , perché
proposti avverso la medesima sentenza.

subordinata del rapporto senza considerare l’assenza di un vincolo di
disponibilità continuativa a carico della dottoressa Graziani la quale conservava
la propria libertà lavorando anche per terzi, ed insufficiente motivazione.
Assume il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe considerato la decisiva
assenza, nella specie, di un vincolo di disponibilità continuativa, tenuto conto
che la dottoressa lavorava in base alla disponibilità dalla stessa manifestata, ed
avrebbe fondato la statuizione su indici della subordinazione irrilevanti, nella
specie, quali la continuità del rapporto, l’ inserimento in turni, le sostituzioni del
primario, il coordinamento degli altri collaboratori. A suo dire, la durata
pluriennale del rapporto era compatibile con il lavoro autonomo e, del pari,
l’inserimento nell’organizzazione con funzioni di coordinamento e di primo
referente era tipico del lavoro autonomo coordinato e continuativo. Deduceva,
inoltre, che il trasferimento al Dardes dei compensi ricevuti dalla dottoressa dalla
Casa di cura San Giuseppe era privo di significato agli effetti della natura
subordinata del rapporto. Infine criticava, per insufficienza, la motivazione per
avere i Giudice del gravame trascurato le emergenze testimoniali a suffragio della
libertà della dottoressa di lavorare.
6. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
7. Occorre premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad
essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro con continuità regolare,
anche negli orari, la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo,
sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, deve essere effettuata
secondo il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come
assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro.
8. L’esistenza del predetto parametro deve essere accertata, o esclusa, mediante il
ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto – con
accertamento di fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici e
adeguatamente motivato – dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal
concreto svolgimento del rapporto e senza che il nomen jmis utilizzato dalle parti
possa assumere carattere assorbente (v., tra le tante, Cass. 14573/ 2012;
13858/2009, 10043/2004 e 4770/2003).
2
ROSSalla

r.g.n. 22752/2010 Dardes Nicola c/Graziani tIlda

,\ lancino est.

5. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione degli artt.
2094 e 2222 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente affermato la natura

9. Con particolare riferimento all’esercizio della professione medica, la stessa
giurisprudenza di legittimità, proprio per la necessità di considerare le emergenze
fattuali dei casi concreti, in alcuni casi ha fatto riferimento agli ordinari parametri
della sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore,
ritenendo correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno ritenuto
subordinato il rapporto dei medici svolto all’interno di cliniche private sulla base

ferie (sentenza n. 10043 del 2004), oppure l’adempimento esclusivo delle
direttive sanitarie emanate dal responsabile sanitario della casa di cura (sentenza
n. 13858 del 2009).
10. In altri casi, per l’intrinseca peculiarità della professione medica, la stessa
giurisprudenza ha ritenuto insufficiente il ricorso esclusivo ai parametri
dell’esercizio da parte del datore di lavoro del potere gerarchico
(concretizzantesi in ordini e direttive) e del potere disciplinare, o ad elementi
come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli
nell’adempimento della prestazione, ove gli stessi non si siano tradotti
nell’espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio
del datore di lavoro.
La sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione
all’intensità della etero organizzazione della prestazione sanitaria, al fine di
stabilire se l’organizzazione sia limitata ad un mero coordinamento dell’attività
del medico con quella dell’impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento
per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dell’impresa,
responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non
della sola assicurazione di prestazioni altrui (v., fra le altre, Cass. 3471/2003).
12. Così richiamati i precedenti espressi da questa Corte in casi in cui si predicava il

vincolo della subordinazione per l’attività medica prestata nell’ambito di cliniche
o enti, la vicenda che ne occupa investe la sussistenza del vincolo sinallagmatico
tra due medici, uno dei quali gestisce numerose case di cura, private o
convenzionate con il servizio sanitario nazionale, e la censura svolta dal
ricorrente, in questa sede di legittimità, a suffragio dell’inesistenza di quel
vincolo, è meramente evocativa di passaggi ed argomenti fondanti la condivisa
decisione di prime cure, senza che tale assunto difensivo sia altresì corroborato
con l’indicazione degli elementi che giustificherebbero la riforma della sentenza
d’appello, nei termini dianzi esposti e riconducibili nell’alveo delle censure
devolute alla Corte del vaglio degli indici di subordinazione nell’esercizio della
professione medica compiuto, nella specie, dal Giudice del gravame.
3
ROSSalla -Allineino est.

r.g.n. 22752/2010 Dardcs Nicola c/(lraziani l IL

di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la
sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell’attività, l’obbligo di rimettersi
alla pianificazione dell’amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle

13. Va ribadito, pertanto, che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione
giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi,
con i quali è esplicato, si concretino in una critica della decisione impugnata e,
quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le
quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le
ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi,
dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità

sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (cfr., eN. p/urimis,
Cass.17823/2011).
14. Col secondo motivo, denunciando violazione art. 36 cost. e dell’art. 2099 c.c., il
ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia attribuito le singole voci
retributive pretese liquidando quanto richiesto senza procedere a confronto tra
quanto dovuto e quanto percepito, in difformità con il costante orientamento
giurisprudenziale per cui il raffronto tra retribuzione dovuta e percepita non va
fatto per singole voci, ma con riferimento agli importi complessivi.
15. Analogamente col terzo motivo, si ribadiscono le doglianze enunciate nel
secondo per l’erronea determinazione della base di calcolo della tredicesima e
dello straordinario ed infine, con il quarto mezzo, sia aggiunge la denuncia della
violazione dell’art. 2120 c.c.
motivi che precedono, esaminati congiuntamente, meritano accoglimento, per
il profilo di censura inerente al vizio motivazionale, per avere la Corte territoriale
attribuito il credito retributivo preteso dalla dottoressa Graziani senza operare
alcun raffronto, né motivare sul punto, tra la retribuzione dovuta e quella
percepita, e riverberandosi il predetto vizio anche sulla determinazione della

16. I

base di calcolo del credito retributivo per tredicesima mensilità e per lavoro
straordinario.
17. Passando all’esame del ricorso incidentale autonomo avverso il capo della
sentenza che ha escluso il diritto della dottoressa Graziani alla percezione degli
importi maturati per l’attività di pronta reperibilità sul presupposto che si
trattasse di voce di mera derivazione contrattuale (così la Corte territoriale), con
unico articolato motivo è dedotta la violazione dell’art. 36 Cost. e degli artt.,
2060,2094,2099, 2108 c.c. e il vizio di motivazione.
18. Nell’illustrazione del motivo la ricorrente incidentale si duole dell’illogicità della
tesi abbracciata dalla Corte territoriale, con deduzione all’evidenza inammissibile
giacché la censura, per come svolta, non impinge nel tipico paradigma del vizio
4
Rossana Manano est.

r.g.n. 22752/2010 Dardcs Nicola c/Graziani Fida

al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale
nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente

per violazione di legge e risulta comunque priva, per come formulata, della
necessaria indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza
gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o
con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, sicché
non risulta in tal modo consentito alla Corte di legittimità di adempiere al
proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata
violazione.

anche all’indennità di reperibilità notturna), svolge la censura limitandosi ad
evocare risultanze probatorie del processo “sopra citate” dimostrative senza
ombra di dubbio, a suo avviso, della quantità e qualità del lavoro svolto, ma in
tali termini la doglianza non si conforma né alla regola dell’autosufficienza, né
alle prescrizioni dell’art. 366, n. 6, c.p.c. e demanda, inammissibilmente, alla
Corte di legittimità il compito di sceverare, nella diffusa esposizione anteposta
allo svolgimento dei motivi d’impugnazione, a quali delle risultanze la parte
avesse inteso riferirsi.
20. Al ogni buon conto è principio di diritto, nella giurisprudenza di questa Corte,
che in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., il
giudice del merito, anche se il datore di lavoro non aderisca ad una delle
organizzazioni sindacali firmatarie, ben può assumere a parametro il contratto
collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare
il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente ai titoli
contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta
retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi, degli scatti di
anzianità e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima. Ove il giudice del
merito intenda discostarsi dalle indicazioni del contratto collettivo, ha l’onere di
fornire opportuna motivazione, mentre costituisce specifico onere del datore di
lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti la inadeguatezza, in eccesso,
delle retribuzioni contrattualmente previste in considerazione di specifiche
situazioni locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore (Cass.
5519/2004 e 27591/2005 e numerose successive conformi).
21. La sentenza impugnata è, quindi, conforme a diritto avendo i Giudici di
secondo grado, ai fmi della determinazione della giusta retribuzione ex art. 36
Cost., correttamente adottato quale parametro di riferimento il contratto
collettivo del settore, con esclusione di un istituto, quale la pronta reperibilità,
tipicamente contrattuale.

5
Rossana Mancino est.

r.g.n. 22752/2010 Dardes Nicola c/Graziani Elda

19. Quanto alla mancanza di prova, la ricorrente incidentale, pur rimarcando la non
univoca motivazione della ratio deddendi (vale a dire la riferibilità della statuizione

22. In definitiva, per le esposte considerazioni vanno accolti il secondo, terzo e
quarto motivo del ricorso principale e rigettati il primo motivo del ricorso
principale ed il ricorso indentale.
23. Per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa, ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., ad altro Giudice, che si designa nella medesima Corte
d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della

24. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del giudizio di
legittimità.
P. Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso
principale, respinto il primo motivo ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza
impugnata, per i motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così dec in Roma, il 10 ottobre 2013.

controversia alla stregua di quanto sinora detto.

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