Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27137 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 719/2011 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE

STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE FATTOROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANINA LOSI, giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE DI PIACENZA,

AGENZIA CENTRALE DELLE ENTRATE DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 141/2009 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA depositata il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO N FATTO

G.P. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, n. 141/23/2009 dep. il 16.11.2009, che in controversia sul silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso dell’Irap versata nel 2004 dal contribuente, medico anestesista, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello dell’Ufficio. In particolare la CTR ha ritenuto sussistere i presupposti impositivi dell’Irap in quanto “nel caso in questione risulta che il contribuente abbia esercitato la propria attività professionale con l’ausilio di collaboratori cui ha corrisposto compensi per Euro 9.000,00, su un totale di costi complessivi dichiarati in Euro 17.367,00 ” per un importo dichiarato di Euro 156.627,00.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il contribuente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5); extrapetizione e violazione di legge, per avere la CTR erroneamente inquadrato la fattispecie quale opposizione a istanza di rimborso, mentre trattasi di impugnazione di cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis. La CTR non ha peraltro tenuto conto dei dati contenuti nel quadro RE9, da cui emerge la mancanza di lavoratori dipendenti, ed ha invece preso a base della decisione il quadro RE11, relativo a compensi occasionali a terzi (nel testo del ricorso si precisa trattarsi di compensi a terzi per prestazioni artistiche).

2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di cui in prosieguo.

3. Si premette che l’erroneo inquadramento della fattispecie da parte della CTR nell’ambito di impugnazione avverso silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso invece che, correttamente, quale impugnazione di cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, emessa a seguito di controllo automatizzato, che ha accertato la presenza di imposte dichiarate e non versate, non ha rilievo. Ciò sul presupposto della impugnabilità della cartella di pagamento da parte del contribuente, per contestare la debenza del tributo, in quanto frutto di un errore nella dichiarazione dei redditi presentata, emendabile; e della analogia fra le ipotesi (di impugnazione del silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso dell’Irap e di impugnazione di cartella di pagamento per la restituzione dell’imposta asseritamente non dovuta), dovendo il giudice di merito indagare in entrambi i casi sulla esistenza del presupposto impositivo “dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2.

4. Ciò premesso la CTR non ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, laddove ha rilevato la presenza di lavoratori dipendenti a fronte dei contrastanti dati esposti in dichiarazione (quadro R11), come riportati dal ricorrente, da cui emerge che la somma di Euro 9.000,00 (a fronte di un reddito dichiarato in Euro 156.627,00), è stata erogata come compensi occasionali a terzi. Sussiste pertanto il dedotto vizio, non avendo la CTR motivato sulla natura delle attività svolte dai terzi, al fine di verificare se fossero idonee ad apportare un significativo incremento all’attività professionale del contribuente, tale da integrare quel quid pluris capace di renderla più efficace o produttiva, con conseguente inclusione o meno del professionista fra i soggetti passivi dell’imposta, limitata alle attività autonomamente organizzate.

5. Restano assorbiti gli altri due motivi, che sono comunque da respingere. A) Il secondo motivo, col quale si denunzia l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio in relazione a un motivo nuovo (consistente nei dati rinvenibili dal quadro RE della dichiarazione dei redditi), ben potendo l’Ufficio richiamare i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi del contribuente, trattandosi di dichiarazioni della parte sul cui esame deve basarsi il giudice di merito. Peraltro l’Agenzia ha dichiarato di avere prodotto il quadro RE nella memoria depositata in primo grado. B) Il terzo motivo, col quale si lamenta l’illegittimità della cartella perchè priva dell’indicazione del ruolo e della data in cui lo stesso è divenuto definitivo, in quanto motivo nuovo del quale non è stata dimostrata la proposizione nei gradi di merito, che pertanto non trova ingresso nel giudizio di cassazione, giudizio chiuso e a critica vincolata.

6. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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