Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27137 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10134/2014 R.G. proposto da:

Armec s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, piazza Lotario 6, presso l’avv.

Silvia Tagliente, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Massarotto

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord S.p.A., incorporante Equitalia Esatri S.p.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Millevoi 73/81, presso l’avv. Giuseppe

Fiertler, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

Comune di Cornaredo, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia

(Milano), Sez. 14, n. 74/14/13 del 20 giugno 2013, depositata il 24

luglio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre

2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo fondato su una cartella esattoriale per il preteso residuo debito tributario rimasto a carico della società contribuente. Il ricorso era accolto in primo grado, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Resiste con controricorso la società concessionaria;

2. Il ricorso era accolto in primo grado, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Resite con controricorso la società concessionaria;

3. In via prioritaria occorre valutare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte controricorrente che si palesano entrambe infondate:

a) Così per l’eccezione relativa alla supposta mancanza della procura nel ricorso che, invece, sussiste su foglio (apparentemente) separato (per mancanza di spazio nella pagina), ma strettamente congiunto al testo del ricorso. In tal caso questa Corte ha affermato: “Nel caso di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso” (Cass. n. 34259 del 2019);

b) Così anche per quanto riguarda la tempestività del ricorso, essendo stato nel caso rispettato il termine previsto dal codice di rito, termine che contrariamente a quanto dimostra di ritenere la parte controricorrente “va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno” (e al risultato finale) “devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale” (Cass. n. 4210 del 2015).

Passando alla valutazione dei motivi d’appello si osserva:

a) E’ infondato il primo motivo con il quale la parte ricorrente deduce la nullità della sentenza perchè l’appello è stato notificato a mezzo posta e non è stato depositato in segreteria della commissione. Dall’esame dell’acquisito fascicolo d’ufficio emerge la presenza in atti tanto di copia dell’atto d’appello notificato, quanto di copia degli avvisi di ricevimento del medesimo atto spedito 22 febbraio 2012 alla società Armec e al Comune di Cornaredo e da questi ricevuto rispettivamente il 24 febbraio – come la stessa società Armec riconosce nella propria comparsa di costituzione in appello nella quale non è sollevata l’eccezione formulata solo con il primo motivo del ricorso in esame (e tale eccezione nemmeno è stata formulata nell’udienza pubblica cui la difesa della società ricorrente ha partecipato – e il 27 febbraio dal Comune di Cornaredo rimasto poi contumace.

b) E’ inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale la società ricorrente intende dedurre un supposto errore di calcolo per inesatta determinazione dei presupposti numerici che si tradurrebbe in vizio logico della motivazione, laddove si tratta invece di questioni di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, proposta ancora una volta nel tentativo di ottenere una revisione del merito a fronte di una sentenza d’appello che appare sul punto assolutamente chiara e logicamente motivata.

c) E’ inammissibile il terzo motivo di ricorso nel quale, sub specie di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, la società ricorrente continua a proporre questioni di merito riassuntivamente indicate come “rateazione non contestata da controparte, pagamenti effettuati, conseguente divieto di fermo”, che non hanno spazio in sede di legittimità e che hanno già avuto una specifica soluzione in sede di appello: la sentenza impugnata ha chiaramente statuito che nel caso di specie la “rateazione” non era stata autorizzata dall’autorità prevista e secondo le modalità stabilite dalla legge e ha preso atto dell’esistenza di versamenti da parte della società definibili come adempimenti parziali a carattere volontario.

d) E’ infondato il quarto motivo di ricorso, qualificato come violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e definito come “la cartella n. (OMISSIS) è stata opposta e annullata – avvenuta estinzione della pretesa tributaria”, riproponendo nella sostanza una eccezione di merito (ancora una volta) alla quale la stessa ricorrente riconosce che il giudice d’appello ha correttamente risposto richiamando il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 21222 del 2006.

Pertanto il ricorso deve essere respinto e la parte ricorrente deve essere condannata alle spese liquidate in complessivi Euro 4.100,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese la parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 4.100,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA