Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27137 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27137 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 25864-2010 proposto da:
NAPOLEONI ATTILIO C.F. NPLTTL45C27H501L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo
studio dell’avvocato MALANDRINO GIANLUIGI, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2855

contro

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. 00961490158,
SOCIETA’ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, già IL

DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., già
MAECI ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale

Data pubblicazione: 04/12/2013

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio
dell’avvocato VITOLO MASSIMO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VIVORI ENZO, giusta
delega in atti;

avverso la sentenza n. 5502/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/11/2009 R.G.N. 4330/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MATTIA ROSA per delega MALANDRINO
PIERLUIGI;
uditi gli avvocati VITOLO MASSIMO e VIVORI ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità o rigetto.

– controricorrente

RG n 25864/2010

Napoleoni Attilio / Duomo UNI One Assicurazioni spa

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 10/11/2009 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del
Tribunale che aveva ritenuto sussistente la giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia in
data 1/6/2001 tra Attilio Napoleoni e la soc Duomo Assicurazioni e riassicurazioni e che, accolta
la riconvenzionale proposta dalla società ed operata la compensazione, aveva ridotto l’importo da
riconoscersi all’agente per la cessazione del rapporto ad € 42.405,00.

ritardo delle rimesse settimanali contravvenendo alle disposizioni di cui alla lettera del 19 dicembre
2000; che l’assunto difensivo dell’agente diretto ad accreditare una prassi conosciuta ed accettata
dalla società in base alla quale poteva accadere che alla fine della settimana il saldo contabile
bancario non coincidesse con il saldo disponibile, non aveva trovato riscontro ; che in passato era
stato tollerato il ritardo ma con la trasformazione in società per azioni e l’ingresso della Cattolica
S.p.A. era stato stabilito il rigoroso rispetto dei termini e che anzi la società al fine di assicurare da
parte dell’agente il rispetto dei termini aveva stabilito che due dei suoi incaricati si recassero
settimanalmente presso l’agenzia per riscuotere gli incassi; che dal verbale ispettivo del 7 /11/00
risultava confermato quanto sopra e la mancata esecuzione delle rimesse per le settimane dal
27/10/00 al 3/11/00 per gli importi di L 52.562.900 e L. 36.225.877.
La Corte ha poi rilevato che ulteriori contestazioni consistevano nel mancato invio entro il 15/1/01
di fideiussione bancaria per il valore di L 100.000.000 al cui rilascio si era impegnato l’agente
nonché nella stipula in 16 casi di polizze con garanzia per incendio e furto per i ciclomotori non
consentita dalla società ed in violazione delle disposizioni di cui alla lettera del 17/5/99 le quali
richiedevano una specifica autorizzazione. Infine, la soc aveva contestato al lavoratore che
all’inizio della verifica in data 18/5/01 non aveva provveduto all’immediato versamento degli
incassi versandone solo parte quattro giorni dopo ed il saldo in data 25 maggio 2001 .
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il Napoleoni formulando due motivi.
Si costituisce la Duomo UNI One Assicurazioni , già Maeci Assicurazioni , con controricorso
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2119 CC non ricorrendo
nei fatti addebitati la giusta causa e risultando violato il criterio della proporzionalità.
Contesta che i fatti ,di modestissima incidenza sia quantitativa che qualitativa, potessero costituire
valida ragione per un recesso in tronco. Rileva che egli ,agente della compagnia fin dal 1972 ,aveva

effettuato trasmissioni di incassi che su base annua ammontavano a lire 3.000.500.000 in relazione

La Corte d’appello ha rilevato che la società aveva contestato all’agente, in primo luogo, il notevole

alla gestione di 5/6000 polizze e che se qualche volta c’era stato un ritardo nella trasmissione degli
incassi non era comunque mai mancata neppure una lira.
Lamenta che i fatti contestati riguardavano circostanze modeste rispetto al volume di affari e
all’entità delle polizze che non giustificavano l’improseguibilità del rapporto per i mesi del
preavviso.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 116 c.p.c. nonché omessa e
insufficiente motivazione in merito agli elementi di prova raccolti nel giudizio.

documenti e dalla prova per testi
Le censure ,congiuntamente esaminate stante la loro connessione, sono infondate.
Il ricorrente chiede, con il primo motivo , una diversa valutazione sulla gravità delle inadempienze
contestate e della loro idoneità ad integrare giusta causa, valutazione che, come è noto, si risolve
in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito trattandosi di questioni che ove risolte
dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione
esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità (cfr Cass. n 7948/2011) .
11 ricorrente si limita, invece, a contrapporre la sua diversa valutazione degli elementi di fatto già
esaminati dalla Corte di merito

senza formulare specifiche critiche che evidenzino la

contraddittorietà o illogicità della sentenza impugnata ed omettendo di considerare che non spetta al
giudice di legittimità riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio,
bensì solo la facoltà di controllare , sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di
controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così,
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti .( cfi – Cass n 9368/06, Cass
21249/06, Cass n 14304/2005).
La Corte territoriale , dopo aver esaminato le contestazioni formulate all’agente, ha sottolineato che
i fatti accertati si ponevano in contrasto con le esigenze imposte dall’organizzazione della società e
con le regole del rapporto si da non consentire il permanere del vincolo di fiducia.
Ha considerato l’interesse della società ad una gestione contabile rigorosa in considerazione
dell’ingente volume di affari che caratterizzava l’attività dell’agenzia, i problemi che erano sorti in
passato in merito alla situazione amministrativa dell’agenzia, gli impegni assunti dall’agente in
ordine alle rimesse degli incassi. La Corte territoriale ha, poi, ritenuto non irrilevante
l’inadempimento all’impegno di rilasciare una polizza assicurativa e, soprattutto, l’inosservanza
2

Lamenta che la Corte non aveva valutato congruamente gli elementi di prova offerti costituiti dai

delle istruzioni circa i rischi assicurabili pervenendo alla conclusione che la gravità degli stessi
avesse fatto venir meno il rapporto fiduciario e giustificato la risoluzione del rapporto.
Con il secondo motivo il Napoleoni censura la valutazione delle prove svolta dalla Corte.
11 motivo difetta di autosufficienza .

Il ricorrente omette, infatti, di riportare l’integrale

dichiarazioni dei testi al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività delle
prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione , la S.C. deve
essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è

Con riferimento al documenti il ricorrente non ne espone il contenuto , riportando quantomeno i
punti più rilevanti, onde consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza.
Le c ensure del ricorrente non sono idonee, pertanto, ad invalidare la decisione impugnata con
conseguente rigetto del vizio denunciato.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto con condanna del ricorrente a rimborsare
le spese processuali .
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in €100,00 per
esborsi ed € 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma 10/10/2013
‘ tensore

Il Presidente

W\Antonio

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donate

consentito sopperire con indagini integrative. ( cfr Cass 17915 del 30/07/2010).

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