Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27136 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.28/12/2016), n. 27136
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25174/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EDILIZIA ANACLETO DI A.A. & C. SNC;
– intimato –
sul ricorso 25177/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AN.AN., A.A., A.M., EDILIZIA A.
di A.A. E C. SNC in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 197,
presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALBERTO ACCORDI giusta delega a
margine;
– controricorrenti –
avverso le sentenze n. 75/2011 e n. 76/2011 della COMM. TRIB. REG.
dell’EMILIA ROMAGNA depositate il 19/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto
l’accoglimento;
uditi per il n.r.g. 25177/12 gli Avvocati ACCORDI e MEZZETTI che
hanno chiesto l’inammissibilità e deposita nota spese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità dei
ricorsi in subordine il rigetto.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società immobiliare Edilizia A. di A.A. e C. s.n.c. tre avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005, con i quali, in relazione alla vendita di 45 immobili edificati dalla stessa società, contestava la sottofatturazione del prezzo di vendita, sensibilmente inferiore a quello accertato dall’Ufficio mediante procedimento analitico-induttivo previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d). Pertanto determinava a carico della società i maggiori ricavi provento delle vendite e le corrispondenti maggiori somme dovute a titolo di Iva ed Irap; inoltre emetteva avvisi di accertamento per le medesime annualità nei confronti dei soci A.M., An.An. e A.A. ai quali veniva contestato il maggior reddito da partecipazione ai fini irpef.
Avverso gli avvisi di accertamento emessi a proprio carico la società proponeva separati ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che, previa riunione, li accoglieva con sentenza n. 55 del 2008.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che con sentenza n. 75 del 19.8.2011 lo accoglieva parzialmente, dichiarando fondato l’accertamento limitatamente al maggior valore dell’immobile acquistato da G.C.. Il giudice di appello affermava che lo scostamento tra i prezzi di compravendita dichiarati e l’ammontare dei mutui concesso dalla banca per l’acquisto degli immobile costituiva valida prova di evasione fiscale soltanto nel caso in cui il pagamento di un prezzo maggiore di quello indicato in fattura trovava conferma nelle dichiarazioni rese dagli acquirenti, circostanza verificatasi solo con riferimento all’immobile acquistato da G..
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per due motivi: 1) violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., con riferimento alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265, in combinato disposto con la L. n. 248 del 2006, art. 35, comma 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha affermato che la presunzione del pagamento di un maggior prezzo derivante dall’ammontare del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile ha valore probatorio solo se confermato dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti; 2) motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui ha omesso di valutare gli ulteriori elementi presuntivi indicati dall’Ufficio nell’atto di appello, quali il maggior prezzo risultante dai preliminari di compravendita e dai valori Omi.
Avverso gli avvisi di accertamento emessi a carico dei soci, gli stessi proponevano distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che li accoglieva con sentenza n. 191 del 2009, in considerazione dell’intervenuto annullamento degli avvisi emessi a carico della società.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che con sentenza n. 76 del 19.8.2011 lo accoglieva parzialmente, dichiarando la validità dell’accertamento limitatamente al maggior valore dell’immobile acquistato da G.C..
Contro la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, replicando i motivi posti a fondamento del ricorso avverso la sentenza di appello che aveva deciso il ricorso della società.
La società ed i tre soci resistono con controricorso. Depositano memoria con cui eccepiscono l’inammissibilità dei ricorsi della Agenzia delle Entrate per violazione del principio del “doppio conforme”, per mancanza della sommaria esposizione dei fatti, per violazione del principio di autosufficienza.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi a norma dell’art. 274 c.p.c., ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
1. L’eccezione di inammissibilità dei ricorsi è infondata. Non ricorre il caso di doppia sentenza di merito conforme, agli effetti previsti dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, posto che il giudice di appello ha riformato in parte le sentenze del giudice di primo grado; in ogni caso la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sancita dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, in presenza della “doppia conforme”, si applica ai soli giudizi di appello introdotti successivamente al 11 settembre 2012, secondo quanto disposto dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 54, comma 2; nel caso in esame i ricorsi in appello risultano depositati il 25.9.2008 ed il 22.12.2010.
I ricorsi sono ammissibili anche con riguardo all’adempimento dell’onere di esposizione dei fatti di causa e all’osservanza del principio di autosufficienza.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il giudice di appello ha affermato che la presunzione (semplice) del pagamento di un maggior prezzo per l’acquisto dell’immobile, desumibile dallo scostamento tra il prezzo di vendita fatturato ed il mutuo bancario contratto per l’acquisto dell’immobile, ha valenza probatoria solo se confermata dalla dichiarazione dell’acquirente che ammetta di avere versato un prezzo maggiore di quello dichiarato. L’assunto contrasta con la nozione di prova presuntiva stabilita dall’art. 2729 c.c., secondo cui le circostanze di fatto, indizianti della sussistenza del fatto ignoto da provare, hanno valenza probatoria propria ed intrinseca, ed assurgono a prova autosufficiente allorchè siano qualificate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza necessità che concorra altra e diversa fonte probatoria (nella specie dichiarativa) che le avvalori dall’esterno.
2. Il secondo motivo è fondato. Il giudice di appello si è limitato alla valutazione (con modalità erronea) del dato presuntivo costituito dal maggior importo dei mutui concessi dalla banca per il pagamento del prezzo di acquisto degli immobili, ed ha omesso di esaminare gli ulteriori elementi presuntivi indicati dalla Agenzia delle Entrate, quali il maggior prezzo pattuito nei contratti preliminari ed il maggior valore di mercato degli immobili desunto dalle quotazioni OMI, elementi da valutare unitariamente e complessivamente ai fini della corretta formulazione del giudizio di merito circa la sussistenza o meno della prova per presunzioni di cui all’art. 2729 c.c..
In accoglimento dei ricorsi le sentenze impugnate devono essere cassate, con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione; le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.
PQM
Riunisce i ricorsi; cassa le sentenze impugnate e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016