Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27136 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/10/2019), n.27136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1517/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

La Privilegiata Fabbrica Maraschino Excelsior Girolamo Luxardo

s.p.a., in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e difesa

dagli avv.ti Andrea Giovanardi e Giuseppe Marini, domiciliata presso

lo studio di quest’ultimo, via Dei Monti Parioli 48, Roma;

– controricorrente –

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 2005/25/14, depositata il 3 dicembre 2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto (CTR), pronunciando in sede di rinvio dalla cassazione, rigettava l’appello in riassunzione proposto dall’Agenzia delle dogane avverso la sentenza della CTP di Padova, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Privilegiata Fabbrica Maraschino Excelsior Girolamo Luxardo s.p.a. (di seguito, la contribuente) nei confronti dell’atto di diniego emesso dall’amministrazione sull’istanza, ai sensi del D.M. n. 55 del 2000, art. 2, comma 4, di riconoscimento di cali dell’alcole, cali superiori alla misura forfettaria consentita -, da essa custodito in regime di deposito fiscale, nonchè del conseguente avviso di pagamento, relativo all’accisa sugli spiriti, emesso ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2.

2. I giudici regionali, ricostruita la vicenda processuale (per vista si riporta in sentenza che l’appello dell’Agenzia era stato accolto), rilevavano in sintesi che: – in relazione al periodo di tempo trascorso tra l’inventario base e quello dell’accertamento, i fatti (sia relativamente alle temperature che alle modalità di tenuta e di utilizzo di prodotti) erano difficilmente ricostruibili; – l’inventario redatto dalla contribuente non aveva valore giuridico certo; – allo stesso modo, i calcoli esposti dall’Agenzia avevano valore di indizi e non di prove; – “in fondo anche il termine annuale di verifica, dettato dalla legge, anche se si tratta di termine ordinatorio è dettato al fine di evitare di esaminare fatti e situazioni verificatesi in un periodo molto lungo per il tipo di produzione in questione”.

3. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui la contribuente ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Al fine di una migliore comprensione della vicenda, si riporta la ricostruzione dei fatti già operata nella sentenza rescindente: “Dall’esame degli atti del presente giudizio, si desume che la società Privilegiata Fabbrica Maraschino Excelsior Girolamo Luxardo s.p.a. detiene, in Torreglia (PD), un opificio di trasformazione di alcole etilico per la produzione di liquori, gestito in regime di deposito fiscale in sospensione da accisa. L’esigibilità dell’imposta sorge, invero, solo all’atto dell’immissione in consumo dei prodotti alcolici ottenuti mediante trasformazione dell’alcole etilico, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, comma 2. A tenore del comma 2, lett. a) della norma in questione, peraltro, si considera immissione in consumo anche “l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono di cui all’art. 4″.

1.1. A seguito di verifica amministrativa iniziata il 10.11.04, culminata nel processo verbale di constatazione del 26.5.05, I’UTF evidenziava che il calo naturale dell’alcole, riscontrato in poco più di un anno dall’inventario effettuato dalla stessa società contribuente (23.7.03), risultava superiore ai limiti consentiti dal D.M. n. 55 del 2000, Tabella A. La Privilegiata Fabbrica Maraschino Excelsior Girolamo Luxardo s.p.a. presentava, quindi, istanza per il riconoscimento di cali superiori alla misura forfetaria, ai sensi del D.M. n. 55 d3el 2000, art. 2, comma 4 e del Reg. CE n. 2454/93, art. 862, deducendo che il maggior calo sarebbe stato determinato dalle caratteristiche costruttive del magazzino di custodia dell’alcole etilico, nonchè dall’eccezionalità delle condizioni climatiche avutesi – in particolare il caldo particolarmente intenso – nel periodo compreso tra l’estate del 2001 e quella del 2003.

L’istanza veniva disattesa dall’Amministrazione finanziaria.

Seguiva, pertanto, l’emissione dell’avviso di pagamento n. 56/05, per il recupero dell’accisa afferente i pretesi maggiori cali naturali, in forza del menzionato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, comma 2, che equipara l’ammanco in misura superiore a quella consentita all’immissione in consumo del prodotto, quale presupposto di esigibilità dell’accisa.

1.2. La contribuente proponeva, quindi, separati ricorsi avverso entrambi i provvedimenti, l’atto di diniego e l’avviso di pagamento, che previa riunione degli stessi – venivano accolti dall’adita CTP di Padova.

L’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane veniva, dipoi, disatteso dalla CTR, con la sentenza n. 13/9/09, gravato da ricorso per cassazione dell’Amministrazione (…..).”.

2. In via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla contribuente per violazione del principio di autosufficienza. Deve ribadirsi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non svolga alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi a riprodurre, nel corpo del ricorso, il testo integrale degli atti del giudizio di merito, rendendo particolarmente ardua la individuazione della materia del contendere; tale modus operandi contravviene allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi di censura; il ricorso risulta così inammissibile, in quanto la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso. Nel caso in esame, non si riscontra questa evenienza in quanto il ricorso contiene la dettagliata ricostruzione dell’iter processuale ed elabora in modo argomentato e comprensibile la critica mossa alla sentenza impugnata.

2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce “violazione e falsa applicazione del Reg. CE 2454/199, art. 862 e dell’art. 2697 c.c.; violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere la CTR ritenuto addebitabile ad essa Agenzia la difficoltà di ricostruire la situazione di fatto, avendo lasciato intercorrere un lasso di tempo troppo lungo tra gli inventari e, in sostanza disatteso il principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente di questa Corte. Osserva la ricorrente che il Reg. Ce n. 2454/93, art. 862, pone a carico dell’interessato di fornire la prova che la perdita del prodotto detenuto nel deposito fiscale non era dovuta a sua negligenza o a manovre fraudolente. L’agenzia nel corso del processo aveva motivatamente indicato le ragioni per cui il calo riscontrato non poteva essere assolutamente ricondotto alle ragioni cumulativamente addotte dalla contribuente (aumento eccezionale delle temperature, parcellizzazione dei prelievi di alcole). L’aver richiamato, tra le cause che avevano reso difficoltosa la ricostruzione fattuale della vicenda, il lungo lasso di tempo intercorso tra le verifiche, di fatto vanificava il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione circa la natura non perentoria del termine annuale previsto per gli inventari periodici.

Con il secondo motivo, l’Agenzia deduce “violazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2709 c.c. in riferimento al D.M. n. 153 del 2001, art. 7 e art. 18, comma 7 e dell’art. 1 TUA, comma 2, lett. f), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere la CTR negato valore giuridico certo all’inventario eseguito dalla contribuente. Osserva la ricorrente che il depositario autorizzato è “il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale” e che, in questa qualità, la contribuente è obbligata a tenere i registri di carico e scarico ed a redigere l’inventario delle merci. Inoltre, ai sensi dell’art. 18 sopra richiamato, il depositario è obbligato a registrare i cali e gli ammanchi rilevati se superiori alle percentuali ammesse. Era quindi chiaro, a suo avviso, che l’inventario è a tutti gli effetti una scrittura contabile, anche in relazione alla sua efficacia giuridica.

2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno respinti perchè infondati.

2.2. Nessuna violazione di legge è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata, che si è mossa nell’ambito delle coordinate poste dalla sentenza 10761/2013. Il giudice di appello infatti, proprio in applicazione del principio di diritto fissato dalla Corte (in base al quale, l’esercizio del potere di controllo dell’amministrazione è discrezionale, sia in relazione all'”an”, che al “quando” del compimento, e il termine di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 18, non è perentorio, ma ordinatorio ed acceleratorio), ha ritenuto legittimo l’accertamento “sulla base della rilevazione a suo tempo effettuata”, e ha esaminato l’appello nel merito, formulando la valutazione sulla quale si muove l’appunto dall’Agenzia. La censura sul punto è quindi infondata.

2.3. Nemmeno fondate sono le doglianze incentrate sulla violazione dei criteri di valutazione delle prove. La CTR ha valutato le prove fornite dall’Agenzia e le ha ritenute nel complesso di natura indiziaria, come tali insufficienti per ricostruire “oggettivamente” situazioni incerte, in relazione al notevole lasso di tempo trascorso tra l’inventario e l’accertamento. Logicamente la CTR ha osservato che, anche se ordinatorio, il termine annuale di verifica “è dettato al fine di evitare di esaminare fatti e situazioni verificatisi in un periodo molto lungo per il tipo di produzione in questione”. Anche su questo aspetto, la censura rivela il suo carattere di merito, siccome diretta a sindacare la valutazione delle prove compiute dalla CTR che ha ritenuto non addossabile al contribuente la responsabilità del ritardo nell’accertamento.

3. In conclusione, stante l’applicabilità alla sentenza impugnata della regola della pronuncia c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348 ter c.p.c., le doglianze contravvengono anche al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui nell’ipotesi, come quella che ci occupa, applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014), il sindacato di legittimità è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili. (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014, Rv. 633883 – 01); situazione questa non ricorrente nella fattispecie e nemmeno dedotta dall’Agenzia.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 2.700, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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