Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27135 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23881-2011 proposto da:

ECOLOGIA FALZARANO SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO RUSSO, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2010 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società Ecologia Falzarano s.r.l. tre avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 2003 e 2004, con i quali rilevava l’irregolare tenuta delle scritture contabili, l’indebita deduzione di costi, l’esistenza di sopravvenienze attive non dichiarate.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Benevento che lo rigettava con sentenza n. 62 del 2008. Proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 14.7.2010. Contro la sentenza di appello la società propone ricorso per quattro motivi: 1) violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 132 e art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per difetto di motivazione, in ragione della assoluta inconsistenza delle argomentazioni costituenti mera motivazione apparente; 2) violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42; violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere preso in considerazione la dedotta censura di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento; 3) violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui ha confermato il recupero dei costi non documentati; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, nella parte in cui non ha esaminato tutte le eccezioni mosse da parte contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato. Il giudice di appello ha ritenuto giustificati il recupero di costi non documentati, attinenti a schede carburante della società irregolarmente compilate, poichè prive dei dati di identificazione dell’automezzo, ed alcune anche della firma di convalida degli addetti alla distribuzione del carburante; ha ugualmente ritenuto fondato il recupero dei costi non documentati relativi a spese di ristorazione e spese per l’acquisto di beni alimentari risultanti da fatture prive dell’indicazione dei soggetti beneficiari. La censura di mancanza di motivazione è generica e priva di fondamento.

2. Il secondo motivo è inammissibile. Dopo aver dedotto il vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato stabilito dall’art. 112 c.p.c., il ricorrente reitera la denuncia del vizio di difetto di motivazione contenuta nel primo motivo di ricorso, ovvero censura direttamente, in questa sede, una preteso difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.

3. Il terzo motivo è infondato. A prescindere dalla erronea assunzione della denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., nel caso di ricorso per cassazione previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (anzichè in quello previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), il motivo è infondato. Il giudice di appello ha correttamente affermato il principio secondo cui è onere del contribuente provare la ricorrenza delle condizioni (tra cui l’inerenza) richieste dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, per la deduzione dei componenti negativi del reddito di impresa.

4. Il quarto motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità ed autosufficienza, avendo il ricorrente lamentato il mancato esame “di tutte le eccezioni mosse da parte contribuente”, senza suffragare la propria affermazione con la specifica indicazione (anche mediante trascrizione) dei motivi di appello asseritamente trascurati dalla Commissione tributaria regionale.

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro diecimila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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