Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27134 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.28/12/2016), n. 27134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26251/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MALVI DI C.M. E C. SAS, C.M., C.R.;
– intimati –
nonchè da:
C.R. nq di socio accomandante, C.M. nq di socio
accomandatario e legale rappresentante, MALVI DI C.M. E
C. SAS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TARO 35, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MASSIMO MORETTO, GIANFRANCO RONDELLO,
giusta delega in calce;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 47/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
LIVORNO, depositata il 07/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;
uditi per il ricorrente gli Avvocati GENTILI e COLELLI che insistono
nell’estinzione per cessata materia del contendere;
uditi per i controricorrenti gli Avvocati MORETTO e RONDELLO che si
rimettono agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
cessata materia del contendere.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 47 del 7 settembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto, previa riunione, i ricorsi proposti dalla MALVI s.a.s. di C.M. e C. (già Malvi C. s.r.l.) avverso due avvisi di rettifica con i quali, in relazione a due operazioni di importazione di partite di aglio di provenienza extracomunitaria (di cui alle bollette (OMISSIS) e (OMISSIS)), venivano richiesti maggiori diritti di confine (dazio ed IVA) a seguito del disconoscimento del trattamento daziario agevolato di cui la società aveva usufruito nell’ambito del contingente stabilito in sede comunitaria, fondato sul rilievo che la società contribuente, che aveva esaurito i propri titoli abilitativi dell’agevolazione, si fosse avvalsa di una società di comodo, nella specie la Tuttofrutta Quaranta s.r.l., che invece era titolare di quei certificati, attraverso l’intermediazione della Banana Service s.r.l. e della T.R. & C. s.a.s., facenti capo al medesimo soggetto.
2. La Commissione di appello escludeva la sussistenza della frode sostenendo che triangolazioni come quelle accertate non potevano essere escluse nella pratica commerciale e che mancava la prova della consapevolezza che l’operazione fosse eterodiretta dalla società contribuente per aggirare i limiti quantitativi importabili con dazio agevolato.
3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della società contribuente nonchè di C.M. e C.R., rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della predetta società, cessata in data 5 aprile 2011, deducendo tre motivi, cui replicano tutti gli intimati con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della società cessata e del socio accomandante.
4. La causa perviene da rinvio a nuovo ruolo a seguito di rimessione di questione pregiudiziale rilevante nel presente giudizio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si è pronunciata con sentenza del 14 aprile 2016 in causa C-131/14.
5. L’Agenzia ricorrente ha depositato ai sensi dell’art. 372 c.p.c., documentazione, previamente notificata alla società intimata, attestante l’avvenuto pagamento da parte della Tuttofrutta Quaranta s.r.l., coobbligata in solido della società contribuente, del carico fiscale relativo all’accertamento oggetto del presente ricorso, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Diritto
CONDIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che quella resa dalla CTR toscana è motivazione soltanto apparente, in cui i giudici di merito fanno riferimento alla posizione della ditta Tuttofrutta Quaranta s.r.l., destinataria dei medesimi avvisi di accertamento e, quindi, coobbligata in solido della società contribuente, ma estranea al giudizio, ed in cui è presente soltanto il contenuto di giudizio statico, avendo la Commissione di appello omesso di esplicitare il contenuto di giudizio dinamico in cui si articola la dichiarazione motivazionale.
2. Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione laddove la CTR, pur non dubitando “della ricostruzione in fatto operata dagli organi inquirenti e richiamata nella sentenza di codesta Suprema Corte, sezione penale, 17961/08”, ritenendo che tutte le società coinvolte nella vicenda “avevano effettivamente architettato un complesso sistema diretto ad aggirare fraudolentemente i vincoli di importazione agevolata”, ha poi ritenuto insufficienti gli elementi di prova a carico della società contribuente ammettendo, però, che “rimangono alcuni elementi che potrebbero far propendere per la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Dogane”.
3. Con il terzo ed ultimo motivo deduce il vizio di motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla preordinazione, da parte della società contribuente, di un meccanismo diretto ad aggirare fraudolentemente i limiti quantitativi di importazione di aglio con dazio agevolato, avendo omesso di considerare tutta una serie di elementi fattuali di rilevante e decisivo valore presuntivo.
4. Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che la ricorrente ha depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., documentazione attestante che la pretesa tributaria relativa all’accertamento oggetto del presente giudizio è stata interamente soddisfatta dalla ditta Tuttofrutta Quaranta s.r.l., coobbligata in solido della società contribuente.
4.1. Orbene, l’estinzione dell’obbligazione tributaria comporta la cessazione della materia del contendere che dà luogo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass. S.U. n. 2674 del 1993; S.U. n. 6626 del 1997; Cass. n. 13113 del 2003, n. 11609 del 2005, S.U. n. 25278 del 2006, n. 2934 del 2015).
4.2. Detta cessazione della materia del contendere, verificatasi in pendenza del presente giudizio di legittimità, da luogo quindi all’inammissibilità dei ricorsi, sia quello principale che quello incidentale, per sopravvenuto difetto d’interesse, poichè l’interesse ad agire e, conseguentemente, anche quello ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione a tale decisione – ed in relazione alle domande originariamente formulate, che tale interesse va valutato (Cass. n. 11609 del 2005, n. 21951 del 2013, n. 2934 del 2015).
5. L’esito del giudizio giustifica ampiamente la compensazione delle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse e dichiara compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 25 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016