Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27134 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10638/2016 promosso da:

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Alfredo

Fusco 3, presso lo studio dell’avv. Adriano Andrenelli, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Agostino Redoglia, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 87, presso lo studio

dell’avv. Massimo Colarizzi che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. Antonietta Rosa Melidoro in virtù di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1111/31/15 della CTR del Piemonte, depositata

il 23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1111/31/15, depositata il 23 ottobre 2015, la CTR del Piemonte ha confermato il rigetto dell’impugnazione proposta contro il diniego di rimborso dell’ICI versata per gli anni 2009, 2010 e 2011, richiesto dal contribuente che, pur essendo residente all’estero, riteneva di poter fruire dell’esenzione introdotta dal D.L. n. 93 del 2008, art. 1, per le abitazioni principali.

Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Il Comune si è difeso con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memorie difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), non avendo la CTR risposto agli argomenti illustrati dal contribuente con l’atto di appello, in ordine alla dedotta necessità di dare applicazione all’art. 1, comma 4 ter (parte ricorrente ha fatto riferimento al comma 4 bis, ma è evidente l’errore materiale, in cui è incorso, tenuto conto dell’estraneità della materia ivi disciplinata rispetto alla materia del contendere) D.L. n. 16 del 1993 (conv. con modif. in L. n. 75 del 1993), ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista in materia di ICI, nei casi in cui soggetto passivo dell’imposta risieda all’estero e non abbia locato l’immobile a terzi.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 1, comma 4 ter, (conv. con modif. in L. n. 75 del 1993), per avere la CTR ritenuto non applicabile tale disposizione all’esenzione introdotta dal D.L. n. 93 del 2008, art. 1 (conv. con modif. in L. n. 126 del 2008), in questo modo effettuando un’interpretazione della norma da ultimo menzionata in contrasto con l’art. 3 Cost., dal momento che consente l’applicazione dell’esenzione ivi disciplinata alle fattispecie previste dai Comuni con regolamenti o delibere vigenti alla data della sua entrata in vigore, ma esclude l’applicazione della stessa esenzione alle fattispecie contemplate da una norma di legge ancora in vigore.

Con il terzo motivo, si prospetta, per in caso in cui si ritenessero infondate le precedenti censure, l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 93 del 2008, art. 1 (conv. con modif. in L. n. 126 del 2008), per contrasto con l’art. 3 Cost., per i motivi esposti nella illustrazione del precedente motivo e integralmente richiamati.

2. Il primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione tra di essi esistente.

Si deve, infatti, tenere presente che, alla luce dei principi dìeconomia processuale e della ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, il giudice di legittimità può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (v. Cass., Sez. 2, n. 2313 del 2010; Cass., Sez. 5, n. 24914 del 2011; Cass., Sez. 6-5, n. 5729 del 2012; Cass., Sez. 5, n. 16171 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 9693 del 2018).

Nel caso di specie, occorre pertanto esaminare prima di tutto il secondo motivo di ricorso, che deve essere respinto, perchè infondato, determinando, per i motivi appena

esposti, anche il rigetto del primo motivo. ò

2.1. Com’è noto, il D.L. n. 16 del 1993, art. 1, comma 4 ter, (conv. con modif. in L. n. 75 del 1993), recante plurime disposizioni tributarie, ha stabilito che “Ai fini dell’applicazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3, quarto periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.”

Il riferimento al D.L. n. 333 del 1992, art. 7, comma 3, non rileva ai fini della decisione, trattandosi di disposizione relativa all’istituzione di Un’imposta straordinaria sugli immobili (ISI), che per le abitazioni principali è stata determinata in misura ridotta.

Il richiamo al D.Lgs. n. 504 del 1992 è, invece, importante perchè tale D.Lgs. contiene la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e al menzionato art. 8, comma 2, nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 16 del 1993, stabilisce che “Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 180.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”, aggiungendo che “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,.usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

La L. n. 662 del 1996, art. 3, ha poi aumentato l’ammontare della detrazione a Lire 200.000 e la L. n. 296 del 2006, art. 1, ha apportato delle integrazioni all’artico riportato, precisando che, salvo prova contraria, deve intendersi unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo quella di residenza anagrafica dello stesso (“Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”).

Il disposto del D.L. n. 16 del 1993, art. 1, comma 4 ter, ha, dunque, introdotto una disposizione interpretativa della norma appena riportata, chiarendo che, ove il soggetto passivo sia residente all’estero, deve intendersi unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, che non sia locata a terzi.

2.2. Il D.L. n. 93 del 2008, art. 1 (conv. con modif. in L. n. 126 del 2008), recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (abrogato dal D.L. n. 201 del 2001, art. 13, conv. con modif. in L. n. 214 del 2011, ma applicabile ratione temporis alla presente fattispecie) ha, poi, previsto ai commi 1 e 2 quanto segue: “1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dal cit. d. n. 504 del 1992, art. 8, commi 2 e 3”.

Quest’ultima disposizione ha introdotto una distinta misura agevolativa, riferita alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, che prevede la totale esenzione dal pagamento dell’imposta, nei limiti e alle condizioni ivi indicate.

La norma non ha eliminato quella contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, che, infatti, è rimasto in vigore, ma si sovrappone ad essa, con la conseguenza che la detrazione può essere comunque effettuata nei casi in cui non opera l’istituita esenzione, sempre che ne sussistano i requisiti.

A tale conclusione conduce la stessa lettera della disposiziorte normativa, nella parte in cui ha precisato che (ai fini dell’applicazione dell’esenzione) si considerano unità immobiliari adibite ad abitazione principale quelle considerate tali dal D.Lgs. n. 504 del 1992 e quelle a queste ultime assimilate con regolamento o delibera comunale al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. cit., escluse quelle di categoria catastale Al (abitazione signorile), A8 (abitazione in villa) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), aggiungendo che ad esse continua comunque ad applicarsi la detrazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, commi 2 e 3.

Come stabilito dal D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 2, l’esenzione si applica agli immobili destinati ad abitazione principale, da individuarsi secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, che, salvo prova contraria, fa presumere la natura di abitazione principale a quella di residenza anagrafica. La stessa disposizione ha, poi, precisato che l’esenzione opera anche per gli immobili che siano stati già assimilati alle abitazioni principali da regolamenti o delibere comunali vigenti al momento dell’entrata in vigore del D.L. cit.

Il medesimo D.L., successivo comma 3, ha espressamente esteso l’esenzione anche ai casi previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6, comma 3 bis, concernenti la disciplina della ex casa coniugale, e a quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, riguardanti gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari.

Nessuna espressa statuizione contenuta nel D.L. n. 93 del 2008 ha riguardato gli immobili in proprietà o usufrutto di cittadini italiani residenti all’estero.

2.3. Non può pertanto ritenersi che, in relazione a tali beni, si possa fruire della menzionata agevolazione (salvo ovviamente il caso in cui, come sopra evidenziato, siano stati assimilati alle abitazioni principali da regolamenti o delibere comunali vigenti al tempo dell’entrata in vigore della norma).

Com’è noto, infatti, le norme che prevedono agevolazioni fiscali hanno natura speciale e derogatoria della norma generale che istituisce il tributo e perciò, essendo di stretta interpretazione, non possono essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, in conformità a quanto stabilito dall’art. 14 preleggi (cfr. con riferimento ad altre fattispecie, ma sempre in materia di ICI, Cass., Sez. 5, n. 10646 del 2005 e Cass., Sez. 6-5, n. 15407 del 2017).

Inoltre, il testo del D.L. n. 16 del 1993, art. 1, comma 4 ter, è chiaro nel prevedere che quanto ivi disciplinato è stabilito “Ai fini dell’applicazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3, quarto periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2” e non anche ad altri fini.

In altre parole, la disposizione appena riportata, per la parte in questa sede rilevante, opera un rinvio alla specifica disciplina delle detraziorii disciplinate dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, e non ad altre.

Ovviamente, alle unità immobiliari in questione, possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua comunque ad essere riconosciuta la detrazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, a condizione che non risultino locate, come previsto dal D.L. n. 16 del 1993, art. 1, comma 4 ter.

2.4. In conclusione, il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere rigettati, in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di ICI, l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 1, comma 4 ter, (conv. con modif. in L. n. 75 del 1993), opera solo ai fini della detrazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, e non anche dell’esenzione introdotta dal D.L. n. 93 del 2008, art. 1 (conv. con modif. in L. n. 126 del 2008)”.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha già affermato che non può essere formulato un motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, perchè non può essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte (v. Cass., Sez. 1, n. 14666 del 2020 e Cass., Sez. L, n. 16245 del 2003).

E’ infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo.

4. La questione di costituzionalità, come prospettata, è comunque manifestamente infondata, tenuto conto che il D.L. n. 93 del 2008, art. 1, ha introdotto un’agevolazione diversa da quella prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, che è rimasta operativa e trova applicazione, in presenza dei requisiti di legge, nei casi in cui non è riconosciuta l’esenzione.

E’ pertanto non irragionevolmente esclusa la possibilità di estendere la norma interpretativa contenuta nel D.L. n. 16 del 1993, art. 1, comma 4 ter, all’esenzione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, riguardando situazioni non comparabili, disciplinate diversamente dal legislatore nell’esercizio della discrezionalità concessa allo stesso.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

6. Tenuto conto della novità delle questioni affrontate, le spese di lite devono essere interamente compensate.

7. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità;

dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1-quater, art. 13, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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