Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27134 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/10/2019), n.27134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23208/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Enerxenia s.p.a., in persona dell’a.d. e L.R. pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Logozzo e Giuseppe

Maria Cipolla, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, viale

G. Mazzini 134, Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 805 del 17 dicembre 2013, depositata il 14 febbraio

2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 aprile

2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

1. Con sentenza n. 805 del 17 dicembre 2013, depositata il 14 febbraio 2014, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (CTR) ha respinto l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane, avverso la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Como, che aveva a sua volta accolto i ricorsi riuniti di Enerxenia S.p.A. (di seguito, la contribuente) avverso il recupero della differenza di imposta fra l’accisa agevolata applicata in fattura e quella effettivamente dovuta.

2. Il recupero era relativo al gas naturale fornito negli anni 2006-2010 alle società Gallerie Commerciali Bennet S.p.A. e Bennet S.p.A., esercenti attività nel campo della grande distribuzione.

3. Ad avviso della CTR, Enerxenia S.p.A. aveva correttamente applicato la tariffa agevolata per gli “usi industriali”, in conformità al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 3, trattandosi di fornitura di gas naturale destinato ad alimentare centri commerciali.

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle dogane sulla base di due motivi, cui replica con controricorso e successiva memoria illustrativa Enerxenia S.p.A..

Diritto

1. Con il primo motivo, si lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 4. Nullità della sentenza per assenza di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità sia nel profilo della motivazione per relationem, sia in quello della mancanza, avendo omesso di vagliare i dati di fatto risultanti dai processi verbali di constatazione, trasfusi negli avvisi, che avevano evidenziato la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni presentate dalla società ai fini dell’autocertificazione, ovverosia di svolgere attività di “distribuzione commerciale”. In realtà, negli avvisi di pagamento si era affermato che:

– p.v.c. del 26/7/2011 (prot. (OMISSIS) del (OMISSIS)): la contribuente aveva fornito gas naturale a Gallerie Commerciali Bennet S.p.A., la cui attività, come risultava dalla certificazione della Camera di Commercio, consisteva nell’affitto di rami di azienda operanti nell’ambito della grande distribuzione e di immobili, nonchè nella gestione dei centri commerciali e dei relativi servizi; sicchè, il gas era stato indebitamente fatturato con aliquota di accisa agevolata per usi industriali a soggetto che non svolgeva alcuna attività di distribuzione commerciale;

– p.v.c. del 26/7/2011 (prot. (OMISSIS) del (OMISSIS)): nei centri commerciali di Como/Tavernola, M.L., C.R., ove Bennet S.p.A. svolgeva attività di distribuzione commerciale tramite gli omonimi ipermercati, operava anche Gallerie Commerciali Bennet S.p.A. che, negli spazi da essa gestiti, era utilizzatrice del gas naturale fornito a Bennet S.p.A. per la propria attività agevolata di distribuzione commerciale. Pertanto, Bennet era decaduta dal beneficio fiscale.

Con il secondo motivo, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 3 e dell’art. 14 preleggi (l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per aver la sentenza impugnata erroneamente applicato l’art. 26 T.U.A., comma 3, la cui corretta interpretazione impone di ritenere che l’agevolazione fiscale prevista per gli “impieghi del gas naturale nel settore della distribuzione commerciale” sia riferita alle sole attività di gestione diretta della distribuzione commerciale.

Pertanto, conclude, poichè i trattamenti agevolativi sono di stretta interpretazione, l’aliquota agevolata sul consumo di gas non poteva essere riconosciuta a quello erogato in favore di Gallerie Commerciali Bennet S.p.A..

1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello, (cfr. Cass. Ord. n. 22022 del 2017; Cass. n. 20648 del 2015; Cass. n. 2268 del 2006). Come più recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

1.2. Orbene, nel caso di specie, la motivazione d’appello si esaurisce in una affermazione di condivisione della sentenza appellata e con un mero richiamo all’art. 26 TUA che, si afferma, ricomprende negli “usi industriali” il settore della distribuzione commerciale, senza alcun esame critico della stessa attraverso il filtro delle censure di parte appellante. Non solo non viene, neppure sommariamente, riportato il contenuto dell’atto di impugnazione, ma non risulta neppure alcuna disamina del medesimo e delle contrapposte ragioni dell’Agenzia – che aveva espressamente contestato che Gallerie Commerciali Bennet S.p.A. svolgesse attività commerciale (v. sub 1) -, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass. n. 16736/2007).

1.3. Va quindi affermata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto essa risulta corredata da motivazione solo apparente, fondata su mera formula di stile (“conferma la sentenza appellata siccome immune da vizi logici e ben argomentata”), riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Ss. Uu. 8053/2014).

2. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo.

3. La sentenza della CTR della Lombardia va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in ordine al profilo accolto, innanzi ad altra sezione della medesima CTR, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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