Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27134 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. III, 06/10/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 06/10/2021), n.27134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 16117-2019 proposto da:

G.D., da sé rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

F.L., F.E., F.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1661/2018 della Corte d’Appello di Genova del

29 novembre 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 23 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.D., espone quanto segue:

“- con atto di citazione del 19 luglio 2016 F.L., F.E., F.N. chiedevano la licenza per finita locazione;

– il convenuto contestava la domanda deducendo che la raccomandata di non rinnovo del contratto di locazione dell’immobile sito in (OMISSIS), oggetto di locazione commerciale, non era arrivata alla sede della società Manila di G.D. in quanto indirizzata a persona sbagliata (Manila di C.M., che aveva ritirato la busta a lui indirizzata);

– il giudice di primo grado con sentenza n. 80/2017 dichiarava “convalida lo sfratto per finita locazione ed ordinava a Manila sas e G.D. il rilascio dell’immobile al 28 febbraio 2017;

– costituitosi in giudizio l’appellato chiedeva il rigetto dell’appello insistendo su quanto già discusso in primo grado;

– la Corte d’Appello, con la sentenza n. 1661/2018, oggetto dell’odierno ricorso, in parziale accoglimento dell’appello dichiarava non applicabile la sanzione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 8”.

G.D. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi.

La trattazione del ricorso è stata disposta ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, insistendo circa il fatto che la raccomandata a firma dell’avv. Gabriella Branca contenente la comunicazione di mancato rinnovo del contratto fosse stata inviata e ritirata da terzi.

2. Con il secondo motivo la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di Savona n. 80/2017, per avere il giudice proceduto nella trattazione della causa nonostante la dismissione del mandato da parte degli avvocati Giorgio Cangiano, e Franca Fazio e la impossibilità di trovare dei sostituti.

3. Il ricorso risulta proposto personalmente dalla parte, G.D., che non è un avvocato abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione, il quale avrebbe potuto esercitare il ministero della difesa personale, ai sensi dell’art. 364 c.p.c., in relazione all’art. 86 c.p.c.

Tanto determina l’inammissibilità del ricorso.

Peraltro, il ricorso nemmeno risulta notificato alle indicate controparti; il che integrerebbe ulteriore ragione di inammissibilità.

4. Va, di conseguenza, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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