Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27133 del 28/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25708/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO PISANU & ASSOCIATI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 714/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 20/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 714/39/2010 depositata il 20.7.2010, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Irap anno 2004 proposta dallo Studio Pisanu e associati, confermando la decisione della Commissione tributaria provinciale, ha ritenuto non sussistere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Ciò in quanto “dalla documentazione prodotta, pur rilevando quote di ammortamento, svolge la sua attività di commercialista senza alcuna struttura organizzata, avendo come dipendente una segretaria e utilizzando unicamente pochi strumenti”.

Lo Studio Pisanu e associati non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge e omessa motivazione, non avendo la sentenza impugnata indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, necessari al fine di controllare l’esattezza e la logicità della motivazione, trattandosi peraltro di studio associato, di per sè idoneo a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione.

2. Il motivo è fondato e va accolto. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affrontato il tema oggetto della presente controversia con la sentenza n. 7371 del 2016, statuendo che l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività. Pertanto va al caso di specie, applicato il principio di diritto ivi enunciato, in base al quale presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

3. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento del secondo, col quale si denunzia violazione di legge e omessa motivazione, gravando sul contribuente, in giudizio che nasce da una istanza di rimborso di imposta, l’onere della prova del fatto giustificativo della restituzione.

4. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (ex art. 384 c.p.c., comma 2), la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

5. La non univocità dei precedenti giurisprudenziali e il recente intervento delle sezioni unite sul tema, giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA