Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27133 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10068/2015 promosso da:

I.A., elettivamente domiciliata in Napoli, via Duomo 266,

presso lo studio dell’avv. Carmine De Dominicis, che la rappresenta

e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Forio, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Vallemaio 13, presso lo studio dell’avv.

Gabriella Napolitano, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele

Morra in virtù di procura speciale in cale al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8431/28/14 della CTR della Campania,

depositata l’08/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 8431/28/14, depositata l’8/10/2014, la CTR della Campania ha confermato il rigetto del ricorso proposto da I.A. contro l’avviso di accertamento n. 25741 del 19 ottobre 2010 per differenza di imposta ICI, riferita all’anno 2005, riguardante un’unità abitativa, sita nel Comune di Forio (foglio 17 n. 184 sub 10 A/2 cl. 7) che, secondo la contribuente, avrebbe dovuto fruire dell’agevolazione prevista per gli immobili di interesse storico.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Il Comune si è difeso con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto erroneamente vincolante, quale giudicato intercorso tra le parti, un’altra statuizione della stessa CTR della Campania (sentenza n. 214/28/06), riguardante l’ICI dovuta negli anni 1994-1998 – che aveva escluso l’applicazione dell’agevolazione prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, (conv. con modif. in L. n. 75 del 1993) – perchè tale pronuncia era stata annullata senza rinvio dal giudice di legittimità (v. p. 18 del ricorso, ove si precisa che la statuizione adottata dalla Suprema Corte è la sentenza n. 8698 del 2013), determinando il passaggio in giudicato della decisione di primo grado (CTP di Napoli n. 230/32/03), con la quale, invece, era stata riconosciuta la storicità dell’immobile, come già statuito dalla stessa CTP in un’altra decisione passata in giudicato (CTP di Napoli n. 516/45/09), riguardante l’ICI dovuta nel 2004.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere il giudice di merito considerato che da un certificato rilasciato dal Comune alla ricorrente risultava che l’immobile in questione fosse un edificio (intrinsecamente) di interesse storico ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 1, riportato nell’apposito elenco della competente Soprintendenza, che all’epoca corrispondeva, e tuttora corrisponde, alla dichiarazione oggi richiesta dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10 (cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Con il terzo motivo di ricorso si deduce il vizio di insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto che il Comune non dovesse specificare nulla sull’applicabilità o meno dell’agevolazione prevista per i fabbricati storicamente ed artisticamente vincolati.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, gradatamente, la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non avere il giudice di merito disapplicato le sanzioni, riconoscendo in favore della ricorrente l’esimente della buona fede, tenuto conto che il Comune aveva rilasciato una certificazione attestante l’interesse storico del bene, ed anche per non avere statuito sulla richiesta di rimborso, riferita alle somme che la contribuente riteneva di aver pagato in eccesso.

Con il quinto motivo di ricorso si impugna la statuizione sulle spese – per avere il giudice del merito condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in base a parametri altissimi, senza tenere conto della peculiarietà della vertenza (modesto valore della controversia, buona fede della contribuente, assenza di un avvocato per la difesa del Comune) – e viene anche richiesta la condanna del Cofriune al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata.

2. Per ragioni di ordine logico, si deve, in primo luogo, esaminare la censura formulata con il secondo motivo di impugnazione, che si rivela infondata.

Dalla semplice lettura della decisione impugnata, si evince che la CTR, dopo aver rilevato la esistenza di un giudicato, sfavorevole alla contribuente (su cui v. infra), ha affermato di dover condividere quanto ivi statuito e cioè che, in mancanza della dichiarazione ministeriale, non poteva essere concessa l’agevolazione prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, (p. 2 della sentenza impugnata). La stessa CTR ha, inoltre, aggiunto, facendo specifico riferimento alle deduzioni difensive della contribuente, che non assume alcun rilievo il riconoscimento operato dal Comune di una qualche rilevanza storica dell’immobile, per avervi quivi soggiornato personalità insigni (facendovi apporre targhe o operando altri riconoscimenti), non avendo queste determinazioni rilevanza surrogatoria del menzionato decreto ministeriale (v. ancora p. 2 della sentenza impugnata).

Il giudice del gravame non si è, dunque, limitato a constatare che la questione attinente alla applicabilità dell’invocata agevolazione è stata definita con una pronuncia passata in giudicato, che ha precluso ogni riesame del punto di diritto già accertato, ma ha fatto propri gli argomenti impiegati nella menzionata pronuncia definitiva, ribadendoli, anche rispondendo agli argomenti contrari della contribuente.

E’ dunque evidente che la presenza o meno del menzionato certificato del Comune, secondo la CTR, non costituisce un fatto decisivo, perchè ciò che per essa rileva, è la presenza del provvedimento ministeriale il quale, nella specie, è incontestato che sia inesistente.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, sia con riferimento alla dedotta erronea indicazione del giudicato portato da una pronuncia (CTR della Campania n. 214/28/06), che invece è stata cassata senza rinvio da questa Corte (Cass., Sez. 5, n. 8698 del 2013), e sia con riferimento all’invocata rilevanza di altre pronunce passate in giudicato (CTP di Napoli n. 230/32/03 e CTP di Napoli n. 516/45/09).

3.1. E’ senza dubbio priva di alcuna conseguenza l’erronea indicazione, quale giudicato opponibile, della decisione della CTR della Campania, poi cassata da questa Corte, perchè – come appena evidenziato nell’esaminare il secondo motivo d’impugnazione – nella decisione in questa sede impugnata, la stessa CTR non si è limitata ad affermarne l’esistenza, ma ha fatto propri gli argomenti della relativa pronuncia, che ha esternato e approfondito, adottando una statuizione, che è stata in questa sede impugnata, con censure risultate prive di fondamento (v. supra il rigetto del secondo motivo di impugnazione).

L’eventuale accoglimento del sindacato relativo all’erronea indicazione di un giudicato inesistente non potrebbe pertanto produrre alcun effetto sull’esito del giudizio, riferito al corrispondente capo della decisione, riguardante l’applicabilità o meno dell’agevolazione, tenuto conto che la decisione, sul punto, si fonda anche sugli ulteriori argomenti, sopra riportati, censurati, ma con esito negativo, con il secondo motivo di impugnazione.

Il motivo, sotto tale profilo, deve pertanto dichiararsi inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11493 del 2018)

3.2. Per quanto riguarda, invece, il profilo riguardante la dedotta esistenza di altre pronunce passate in giudicato, che, secondo la ricorrente, hanno effetto preclusivo nel presente giudizio, si deve rilevare che questa Corte ha più volte precisato che, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di specificità del ricorso, sicchè la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato (così Cass., Sez. 2, n. 15737 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 2617 del 2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16227 del 2014; v. anche Cass., Sez. 2, n. 17310 del 2020).

L’interpretazione del giudicato, da effettuare secondo i principi maturati in tema di interpretazione delle norme, non può, infatti, essere condotta sulla base di stralci della motivazione, essendo necessario l’esame congiunto di motivazione e dispositivo (v. in particolare Cass., Sez. L, n. 5508 del 2018), e, nel caso di residuo dubbio, del tenore delle domande ed eccezioni delle parti (v. ancora Cass., Sez. 2, n. 15737 del 2017 e già Cass., Sez. Un, n. 24664 del 2007).

3.3. Nel caso di specie, come sopra anticipato, parte ricorrente ha richiamato una sentenza di primo grado (CTP di Napoli n. 230/32/03), asseritamente riferita all’ICI dovuta negli anni 1994-1998 per lo stesso immobile oggetto del presene giudizio, passata in giudicato a seguito della cassazione senza rinvio della pronuncia d’appello, allegando che, in essa, è stata riconosciuta la storicità dell’immobile per cui è causa.

La stessa parte ha anche aggiunto che nello stesso senso era stata adottata anche un’altra pronuncia, oramai passata in giudicato, riguardante l’ICI dovuta per l’anno 2004 (CTP di Napoli n. 516/45/09).

Con riguardo a quest’ultima decisione, la contribuente non ha riportato nel ricorso il testo della statuizione, rendendo pertanto il motivo di impugnazione inequivocamente inammissibile, per i motivi sopra evidenziati.

Con riguardo al precedente per primo menzionato, la medesima contribuente non ha riportato la statuizione per esteso, ma ha trascritto solo una parte della motivazione, ove si legge quanto segue: “… Dalla documentazione allegata, si evince che l’immobile è vincolato ex L. n. 1089 del 1939, infatti dal certificato rilasciato dal Comune di Forio in data 22.6.03 risulta che trattasi di edificio di interesse artistico e storico della Sovrintendenza ai Beni ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia, di proprietà dei sigg. I.L. (scilicet: dante causa della ricorrente) e C.S. ed esiste il vincolo di interesse artistico e storico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089…”. (pp. 8 e 24 del ricorso per cassazione).

Non può pertanto non ritenersi che, così come formulato, il motivo di ricorso, nella parte in cui deduce l’esistenza di giudicati favorevoli alla contribuente, risponda ai requisiti di specificità, non essendo possibile verificare le domande e le eccezioni formulate nella pronuncia invocata, al fine di valutare l’effettiva portata della statuizione ivi adottata.

3.4. Il medesimo motivo, sempre con riferimento a quest’ultimo profilo, risulta, comunque, infondato.

A prescindere dalla questione relativa alla forza espansiva del giudicato in tema di imposte periodiche (Cass., Sez. 5, n. 37 del 2019; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13498 del 2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24433 del 2013; cfr., proprio in tema di ICI, Cass., Sez. 5, n. 25516 del 2019; Cass., Sez. 5, n. 7417 del 2019; Cass., Sez. 6-5, n. 17760 del 2018 e Cass., Sez. 5, n. 1300 del 2018), si deve tenere presente che, in ogni caso, ciò che “fa stato”, ai sensi dell’art. 2909 c.c., non è qualsiasi affermazione contenuta nella decisione divenuta definitiva, perchè il giudicato attiene a quell’accertamento che costituisce la regola del caso concreto, delimitata dalla materia del contendere.

In altre parole, è suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche interno) il capo autonomo della sentenza, e cioè quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente.

E’ per questo che questa Corte ha più volte affermato che manca tale autonomia con riferimento alle argomentazioni contenute nella motivazione ed anche alle valutazioni giuridiche relative a presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo della decisione (così Cass., Sez. 1, n. 4732 del 2012 e Cass., Sez. 3, n. 726 del 2006; v. anche, in motivazione, Cass., Sez. 6-5, n. 10523 del 2015, con riferimento all'”interpretazione giuridica” della norma tributaria).

Lo stralcio della decisione, invocata dalla ricorrente come giudicato (CTP di Napoli n. 230/32/03), riporta una parte della motivazione, in cui è ritenuti provata l’esistenza del vincolo storico di un immobile in forza di una certificazione comunale, ma è evidente che si tratta di una valutazione giuridica delle risultanze processuali, che, per i motivi appena evidenziati, non può ritenersi un capo autonomo della decisione suscettibile di “fare stato” tra le parti.

4. Anche il terzo motivo di impugnazione è inammissibile.

Questa Corte ha chiarito che, nell’ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale ma amministrativo – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio, esclusivamente in base al ricorso medesimo (così Cass., Sez. 6-5, n. 3289 del 13/02/2014; v. anche Cass., Sez. 5, n. 16147 del 28/06/2017).

Nel caso di specie, dall’esposizione del motivo di ricorso non si evince il contenuto della motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, ma solo la prospettazione della tesi della ricorrente in ordine al minimo motivazionale esigibile, sicchè non è possibile procedere all’esame della censura proposta.

5. E’ infondato il quarto motivo di impugnazione.

e delle sanzioni, avendo la CTR evidenziato che la prospettata induzione in errore della Contrariamente a quanto dedotto nella censura, la decisione impugnata risulta motivata nella parte in cui non ha esentato la contribuente dal pagamento degli interessi e delle sanzioni, avendo la CTR evidenziato che la prospettata induzione in errore della contribuente da parte dell’Amministrazione comunale si risolve in un errore sulla legge che disciplina l’agevolazione, come tale non scusabile (p. 4 della sentenza impugnata).

La richiesta di rimborso dell’imposta asseritamente pagata in eccesso risulta, invece, implicitamente rigettata, dal momento che presuppone l’operatività di un’agevolazione inequivocamente esclusa dalla CTR.

Com’è noto, infatti, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (così Cass., Sez. 5, n. 29191 del 2017).

6. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

La facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, nepptire sotto il profilo della mancanza di motivazione (così Cass., Sez. 6-3, n. 11329 del 26/04/2019).

Anche la determinazione in concreto del compenso è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito, ove, come nella specie, non sia contestato il rispetto dei limiti minimi e massimi liquidabili (cfr. Cass., Sez. 1, n. 4782 del 2020).

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

8. L’esito del giudizio esclude la condanna ex art. 96 c.p.c. del Comune, richiesta dalla ricorrente.

9. In base al criterio della soccombenza, la contribuente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquida.te in dispositivo.

10. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Forio, che liquida in Euro 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;

dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1-quater, art. 13, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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