Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27132 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25379-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.P.N.;

– intimato –

Nonchè da:

P.P.N., difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato

RINALDO GEREMIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato P.P.N. giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 255/2011 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA

depositata il 22/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BASILE per delega

dell’Avvocato P.P. che si riporta al controricorso, l’Avv.

BASILE deposita in udienza n. 1 cartolina A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 255/15/11 dep. 22.6.2011, che in contenzioso scaturente dalla impugnazione del silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso per Irap anni 2004 e 2005 proposto da P.P.N., svolgente la professione di avvocato, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare la CTR, sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi, ha motivato l’esclusione del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione alle irrisorie somme per l’acquisto di beni strumentali, in mancanza di riferimento “a personale utilizzato come collaboratori nè a beni strumentali”, trattandosi di “attività connessa alla persona del solo contribuente”.

P.P.N. si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato dal fatto che il contribuente abbia o meno una propria organizzazione che lo supporti nell’esercizio della sua attività professionale: riporta il quadro RE della dichiarazione del contribuente per gli anni in contestazione, dal quale risultano spese per lavoro dipendente e compensi a terzi. In particolare dall’esame dei quadri DB si evince la presenza di un lavoratore dipendente a tempo pieno.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1. Con un recente approdo nomofilattico (S.U. 10 maggio 2016, n. 9451) questa Corte ha fissato, in materia di Irap, i seguenti principi: 1) “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 4,9, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1/1/2004), è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”; 2) “il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”; 3) quest’ultimo presupposto si intende integrato qualora il lavoro altrui “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; 4) “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

La motivazione della sentenza della commissione tributaria regionale – che ha ritenuto non assoggettabile ad IRAP l’attività professionale del contribuente mancando di personale dipendente, e in relazione alle “irrisorie somme per l’acquisto di beni strumentali” – risulta carente, a fronte delle contestazioni dell’Ufficio, che ha richiamato l’atto di appello nel quale sono stati riportati i dati relativi a ciascun anno d’imposta esposti in dichiarazione, come attestati dai corrispondenti quadri RE da cui emergono spese per dipendenti e compensi a terzi di non marginale entità.

2.2. Nè può essere considerata tardiva la produzione documentale effettuata solo in appello da parte dell’Agenzia (quadro RE), a tacer d’altro perchè nel giudizio tributario è ammessa la produzione di documenti nel giudizio di appello (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2). Su tale punto, questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di riparto dell’onere della prova in materia e suggerendo al giudice di merito la valorizzazione delle dichiarazioni fiscali, che si tratta di regola empirica che facilita l’onere probatorio in un processo caratterizzato da limitazioni istruttorie, quale quello tributario, sostanzialmente incentrato sulle produzioni documentali e sugli eventuali poteri acquisitori riservati in via integrativa al giudice tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1; cfr. Cass. n. 25311 del 28/11/2014; n. 18749 del 05/09/2014; n. 4490 del 21/03/2012). La produzione da parte dell’Agenzia dei dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente solo in grado di appello è pertanto pienamente ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, trattandosi di dichiarazioni della parte sul cui esame deve basarsi il giudice di merito. A tale riguardo, il mezzo di censura dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, permette di rilevare che, proprio con riguardo alle dichiarazioni fiscali, la C.T.R. non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra indicati, laddove ha accertato in modo generico la presenza di collaboratori, senza verificare le loro mansioni. Manca di conseguenza nella motivazione l’illustrazione delle ragioni che hanno portato la CTR ad affermare la mancanza di un’autonoma organizzazione imprenditoriale, non essendo a ciò sufficiente richiamare la centralità della persona del contribuente nell’esercizio dell’attività, senza nulla dire in ordine alla ricorrenza della spesa per lavoro dipendente, indicata comunque dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, e dunque non può affermarsi in questa sede che si trattasse o meno di dipendente con mansioni meramente esecutive, come affermato dal contribuente, con conseguente necessità di nuovo esame, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite che ha limitato la rilevanza del lavoro dipendente al solo caso del professionista “che si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (S. U. n. 9451/2016, cit.).

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il contribuente contesta l’illegittimo riferimento a documenti esibiti solo in appello, consistenti nei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi, non esaminati dalla sentenza di primo grado e quindi improponibili.

4. Il ricorso va respinto, perchè, come già detto, nel giudizio tributario è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello. Si ribadisce, peraltro, che l’onere della prova della mancanza dei presupposti dell’Irap grava sul contribuente e si basa essenzialmente sui dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi.

5. Conclusivamente, con l’accoglimento del ricorso principale, rigettato quello incidentale, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ala CTR della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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