Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27132 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2127/2015 promosso da:

Comune di Cupello, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Trionfale 5637, presso lo studio dell’avv.

Ferdinando D’Amario, che lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio Intercomunale del Vastese Tutela ed Ecologia dell’Ambiente

(CIVETA), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Denza 20, presso lo

studio degli avvocati Lorenzo del Federico, Valeria D’Illio e Laura

Rosa, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo del Federico e

Valeria D’illio in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 626/10/14 della CTR dell’Abruzzo (sezione

staccata di Pescara), depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara), riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto l’impugnazione proposta dal Consorzio Intercomunale del Vastese Tutela ed Ecologia dell’Ambiente (CIVETA) contro l’avviso di accertamento n. 5 del 26 settembre 2011 per ICI riferita all’anno 2010.

Il comune di Cupello contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi.

Il Consorzio si è difeso con controricorso.

In pendenza di giudizio, dopo la fissazione dell’udienza di discussione, il Comune ha notificato alla controparte una istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio, a spese compensate, poi sottoscritta anche dai difensori del Consorzio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Comune ricorrente ha depositato, in data 17/02/2020, istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio, allegando la cessata materiale del contendere a seguito di un accordo transattivo intercorso tra le parti, depositato insieme all’istanza, la quale è stata poi sottoscritta anche dai difensori del Consorzio, in segno di adesione.

2. Com’è noto, la nozione di cessazione della materia del contendere accomuna diversi casi in cui viene meno la posizione di contrasto tra le parti in causa, in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali idonei a far perdere ogni interesse giuridicamente rilevante ad una statuizione del giudice sulla vertenza (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 5351/2020). Tali fatti sono suscettibili di essere rilevati anche d’ufficio dal giudice, ove emergano dagli atti di causa (v. da ultimo Cass., Sea. 5, n. 557/2020).

Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, assume una particolare connotazione l’ipotesi in cui le parti chiedono pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in conseguenza di un accordo tra loro intervenuto, che ha definito per via negoziale la vertenza, poichè, in questo caso, le parti intendono ottenere una decisione che accerti proprio la definizione, non in via giudiziale, ma concordata, della lite (Cass., Sez. Un., n. 8980/2018).

3. Come evidenziato dalla parte ricorrente, nel caso di specie è senza dubbio intervenuta la cessazione della materia del contendere nell’accezione sopra evidenziata, essendo dimostrato che le parti hanno sottoscritto un articolato accordo transattivo, comprendente anche la controversia in questione, che è la ragione del sopravvenuto disinteresse ad una decisione di merito (v. doc.ne allegata all’istanza di estinzione).

4. Diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere è espressamente disciplinata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, ove è stabilito che “1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”, con la precisazione che “2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell’art. 28”.

La stessa disposizione poi precisa che “3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Negli altri casi di estinzione del giudizio previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, si deve invece fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale, applicato dalla giurisprudenza di legittimità in tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere, come pure si evince dalla sentenza n. 274 del 12 luglio 2005 della Corte costituzionale, nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., del testo previgente dell’articolo in esame, ove, a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, precludeva ai giudici tributari di condannare l’Amministrazione virtualmente soccombente.

La norma appena richiamata, inserita nel Capo I del D.Lgs. cit., riguarda i procedimenti pendenti davanti alle Commissioni tributarie di primo grado.

L’operatività nei giudizi di appello è subordinata al vaglio di “non incompatibilità”, previsto dal medesimo D.Lgs., art. 61.

Per quanto riguarda il giudizio di legittimità, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, stabilisce che “Al ricorso per cassazione e al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto”.

Numerose sono comunque le pronunce che hanno applicato il disposto del D.Lgs. cit., art. 46, comma 1, ai casi di cessazione della materia del contendere verificatesi in pendenza del giudizio di cassazione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 27815/2019; Cass., sez. 5, n. 23377/2019; Cass., Sez. 5, n. 18622/2019; Cass., Sez. 5, n. 18621/2019; Cass., Sez. 5, n. 14634/2019; Cass., Sez. 5, n. 2869/2019; Cass., Sez. 6-5, n. 9753/2017; Cass., Sez. 5, n. 17817/2016; Cass., Sez. 5, n. 16324/2014; Cass., Sez. 5, ti. 19533/2011).

Questa Corte ha inoltre più volte evidenziato che, nonostante l’estinzione del processo, in tali ipotesi, non può darsi una sopravvivenza della pronuncia la sentenza di merito, in applicazione dell’art. 310, comma 2, c.p.c., perchè il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, diretto a far venire meno l’oggetto stesso del giudizio (costituito dalle originarie contrapposte pretese e difese delle parti), da un lato, priva dette parti dell’interesse ad ottenere una – ormai inutile – pronuncia determinativa della regola del rapporto giuridico sostanziale e, dall’altro, rende del tutto privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto di interessi, stabilito dalla pronuncia di merito impugnata – che in caso di ordinaria declaratoria di estinzione del giudizio (cfr. l’art. 338 c.p.c., applicabile anche la giudizio di legittimità) o di inammissibilità sopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato.

Secondo tali pronunce dunque, la decisione impugnata deve essere cassata senza rinvio, non potendo riconoscersi la idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale (cfr. le pronunce supra menzionate e, in particolare, Cass., sez. 6-5, n. 9753/2017; Cass., Sez. 5, n. 17817/2016; Cass., Sez. 5, n. 19533/2011; v. anche Cass., Sez. 5, n. 18125/2019).

5. In conclusione deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e conseguentemente deve essere cassata senza rinvio la decisione impugnata.

6. Tenuto conto della particolarità della vertenza, oltre, che delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere compensate.

7. Il tenore della statuizione adottata esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue soltanto al rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3542/2017).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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