Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27132 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 16/12/2011), n.27132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Testa Anna e C. s.n.c., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 121/12/05 depositata il 15/7/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne il ricorso proposto da Testa Anna e C. s.n.c. avverso l’avviso di rettifica parziale IVA per l’anno 1997 per la determinazione di maggiori ricavi evasi nella somministrazione al banco di caffè e nella vendita di altri prodotti da bar.

La CTR della Campania rigettava l’impugnativa proposta dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Avellino n. 228/1/2002, “per assoluta carenza di motivi specifici e fatti che non abbiano già trovato riscontro nella decisione di 1^ grado, nonchè per la circostanza che “non è possibile individuare …quali siano gli errori di giudizio del giudice a quo nell’accertamento dei fatti e nella soluzione delle questioni di diritto. Il ricorso proposto si articola in cinque motivi. Nessuna attività ha svolto la società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte del giudizio d’appello, instaurato dalla sola Agenzia delle entrate; irripetibili vanno dichiarate le relative spese del giudizio.

Nel merito, con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’avvenuta violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3”) l’Agenzia delle Entrate assume che l’accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente sarebbe ostativo alla impugnativa proposta.

La censura è inammissibile stante l’assenza di alcun documento attestante l’assunta adesione; la questione peraltro non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata.

Con secondo motivo (con cui deduce: “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21) la ricorrente assume la inammissibilità del ricorso per tardi vita dello stesso.

L’eccezione è inammissibile. Se è vero che la inammissibilità del ricorso introduttivo può essere rilevata anche di ufficio, è altrettanto vero che tale inammissibilità non può essere eccepita per la prima volta dinanzi a questa Corte quando, come nella specie, la valutazione della fondatezza della eccezione implica un accertamento di fatto, come quello della verifica della esistenza di cause di sospensione del termine dell’impugnazione a seguito dell’avvenuta presentazione di istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.L. n. 218 del 1997, art. 6 (Conf. Cass. Sentenza n. 26391 del 30/12/2010).

Con terzo motivo (con cui deduce “difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, Illogicità manifesta, travisamento dei fatti) la ricorrente contesta “l’assunto dei giudici di secondo grado in merito ad una mancanza di specifici motivi di impugnazione”.

La censura è inammissibile stante la mancata trascrizione dei motivi di impugnazione. Il ricorso per cassazione – in ragione del principio di “autosufficienza ” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (v. Sez. L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010; Sentenza n. 12362 del 24/05/2006) Con quarto motivo (con cui deduce “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39) la ricorrente assume che tali norme porrebbero a carico del contribuente la produzione in giudizio di atti e documenti idonei a provare l’illegittimità della pretesa erariale.

La censura è inammissibile non risultando la questione trattata dalla decisione impugnata.

Con quinto motivo (con cui deduce l’ulteriore vizio di omessa o insufficiente motivazione) la ricorrente assume che “manca del tutto l’esame del punto decisivo della controversia rappresentato dalla fondatezza dell’accertamento e dalla incontrovertibilità dei dati effettivamente riscontrati.

Anche tale censura è inammissibile per difetto di autosufficienza in assenza di specifica indicazione del contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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