Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27132 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. III, 06/10/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 06/10/2021), n.27132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14205-2019 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI

31, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO VERDACCHI, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNI GAETANO CALASSO;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TRIONFALE, 5637, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE FERABECOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO VINCI;

– controricorrente –

nonché contro

N.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 526/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

12/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/2/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/2/2019 il Tribunale di Lecce ha respinto il gravame interposto dal sig. G.R. in relazione alla pronunzia G. di P. Lecce n. 4106/2015, di rigetto della domanda originariamente proposta nei confronti della società Axa Assicurazioni s.p.a. di pagamento del credito cedutole dal sig. D.M.F. avente ad oggetto somme a titolo di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello G. e il D.M. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Axa Assicurazioni s.p.a.

Con conclusioni scritte dell’8/1/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento p.q.r. del 2, del 3 e del 4 motivo, con assorbimento dei restanti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 101 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamentano che “in entrambi i gradi del giudizio di merito il contraddittorio non è stato integrato con la chiamata in causa del responsabile del danno, identificato nel proprietario del mezzo, sig. M.N., come risulta sin dalla lettera di messa in mora del 16.04.2015 confermato dall’estratto cronologico prodotto in giudizio… atteso che, l’azione diretta di cui all’art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l’inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario ed ha lo scopo “di evitare che il danneggiato responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.)””.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, comma 3, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (v., da ultimo, Cass., 8/4/2020, n. 7755).

Si è da questa Corte al riguardo sottolineato che la procedura D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 144, comma 3, rappresenta (come posto in rilievo anche da Corte Cost. n. 180 del 2009) non già una diminuzione di tutela bensì un ulteriore rimedio in favore del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile previsto dalla legge in un’ottica di semplificazione e rapidità di tutela in virtù del quale, pur trovando la tutelanda posizione del danneggiato fonte nell’illecito e non già nel contratto, l’assicuratore è tenuto a liquidargli direttamente il risarcimento del danno per conto dell’assicuratore del danneggiante giusta un sorta di accollo ex lege e in vista della successiva “regolazione dei rapporti” con il medesimo (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, comma 3).

Procedura che trova il proprio precedente nella L. n. 990 del 1969, art. 23 contemplante una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali volta a rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore della responsabilità del veicolo assicurato azione di rivalsa L. n. 990 del 1969, ex art. 18 (v. Cass., 10/6/2015, n. 12089; Cass., 14/10/2010, n. 25238; Cass., 9/12/2003, n. 18724; Cass., 25/9/1998, n. 9592), e che dalla tutela di quest’ultima esigenza non può prescindere in vista dell’esperimento della richiamata azione D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 149, comma 3, analogamente a quanto previsto al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, comma 3, (v. Cass., 20/9/2017, n. 21896), con l’estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo per l’accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo (v. Cass., 23/6/2021, n. 17963), sicché ove il proprietario del veicolo assicurato come nella specie non sia stato citato in giudizio il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c., la relativa omissione -rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo-comportando l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (v. Cass., 8/4/2020, n. 7755).

L’accoglimento del 1 motivo, assorbiti gli altri comporta la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza con rinvio al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c., comma 3 (v., da ultimo, Cass., 8/4/2020, n. 7755), che in diversa composizione, facendo applicazione del suindicato disatteso principio, procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al G. di P. Lecce.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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